Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40562 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza iscritto al n. 14882/2021 proposto da:

SICILY BY SEA S.R.L. e STUDI, PROGETTI E INVESTIMENTI S.R.L., elettivamente domiciliate presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso, rappresentate e difese dall’avvocato ANTONINA COSTANTINO;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE RUGGERI, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 404/2021 del TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO depositata il 13/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI;

letta la memoria scritta del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 10/4/2014, il Giudice di pace di Novara di Sicilia, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da T.A. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei propri confronti dalla Sicily by Sea s.r.l., ha condannato il T. al pagamento, in favore della società opposta (quale società capogruppo e mandataria della Portorosa Yachting A.T.I.), di somme a quest’ultima dovute in forza del contratto di ormeggio esistente tra le parti;

sull’appello proposto da T.A., il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza resa in data 13/4/2021 (n. 404/2021), in accoglimento dell’eccezione d’incompetenza sollevato da quest’ultimo, e in totale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato “l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Giudice di pace di Messina”, avendo le parti originarie del contratto di ormeggio espressamente convenuto la competenza del Foro di Messina per ogni contestazione eventualmente insorta tra le parti;

avverso il provvedimento del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la Sicily by Sea s.r.l., in qualità di società capogruppo e mandataria della Portorosa Yachting A.T.I., e la Studi, Progetti e Investimenti s.r.l. (terza intervenuta in giudizio quale cessionaria in corso di causa del credito azionato in sede monitoria) hanno proposto regolamento di competenza, sulla base di tre motivi d’impugnazione;

T.A. resiste con controricorso;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del regolamento di competenza;

la Sicily by Sea s.r.l. e T.A. hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dal T. in ordine al preteso difetto di procura speciale in capo al difensore delle società avversarie ai sensi dell’art. 83 c.p.c., dovendo nella specie trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l’art. 47 c.p.c., comma 1, è una norma speciale, che prevale sull’art. 83 c.p.c., comma 4, in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10439 del 03/06/2020, Rv. 658030 – 01), dovendo al riguardo ritenersi che, nel procedimento per regolamento di competenza, i difensori che rappresentano le parti nel giudizio di merito conservano la qualità di procuratori, senza che sia neppure necessaria l’abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, operando il regolamento medesimo come un semplice incidente del processo di merito (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16219 del 29/07/2020, Rv. 658743 01);

con il primo motivo, le società ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, nonché per violazione dell’art. 21 c.p.c., per avere il giudice a quo omesso di pronunciarsi sull’eccezione, sollevata dal T., relativa all’incompetenza per materia del Giudice di pace di Novara di Sicilia, adito in via monitoria, essendo funzionalmente competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto quale giudice di primo grado nelle controversie in materia di locazione; materia alla quale avrebbe dovuto ritenersi giuridicamente riconducibile, per analogia, l’odierna controversia, introdotta con riguardo all’esecuzione di un contratto di ormeggio;

il motivo è infondato;

varrà in primo luogo sottolineare la manifesta infondatezza della considerazione avanzata dalle società ricorrenti circa la riconducibilità del contratto di ormeggio, per via analogica, a quello di locazione, trattandosi, nel caso di specie, dell’avvenuta conclusione di un contratto atipico, suscettibile di assumere contenuti di varia natura, nella specie neppure adeguatamente sottoposti, nella loro organicità, alla valutazione di questa Corte;

sotto altro profilo, varrà osservare come, attraverso la proposizione dell’odierna doglianza, le società ricorrenti abbiano denunciato il mancato esame, da parte del giudice d’appello, di un’eccezione di incompetenza per materia riferita al medesimo giudice che le stesse odierne ricorrenti avevano originariamente adito in sede monitoria (dovendo ritenersi estensibile, alla Studi, Progetti e Investimenti s.r.l., terza intervenuta in giudizio, la medesima posizione processuale della Sicily by Sea s.r.l., in considerazione della qualità di cessionaria, in corso di causa, dello stesso credito originariamente azionato da quest’ultima, ed avendo altresì, detta società interveniente, concluso, in sede d’appello, per la conferma della decisione di primo grado);

ciò posto, non avendo le odierne ricorrenti mai proposto, nel corso del giudizio di primo grado, alcuna formale contestazione in ordine alla competenza funzionale del giudice dalle stesse adito (al di là del relativo difetto di legittimazione: cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5873 del 12/03/2018, Rv. 648349 – 01), deve escludersi che le stesse siano legittimate a denunciare l’omessa adozione, da parte del giudice d’appello, di alcuna pronuncia sulla contestazione della competenza sollevata dalla controparte, attesa la relativa radicale carenza di interesse alla proposizione di una simile denuncia, siccome avente ad oggetto un rilievo processuale del tutto contrastante con l’asserzione originariamente fatta propria dalle odierne ricorrenti attraverso il riconoscimento della competenza del giudice originariamente adito, da ritenere implicito nella stessa proposizione, proprio dinanzi a quest’ultimo, della domanda di tutela del credito dedotto in giudizio;

con il secondo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione della L. n. 246 del 1991, artt. 1 e 2, degli della L. n. 374 del 1991, artt. 1 e 17, e dell’allegata tabella A, nonché per violazione degli artt. 18,20,28 e 29 c.p.c., e dell’art. 1183 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3), per avere il giudice a quo omesso di rilevare come le parti contraenti dell’originario contratto di ormeggio avessero individuato la competenza del Foro di Messina in ordine alle controversie relative al ridetto contratto, non già al fine di derogare al foro generale di cui all’art. 18 c.p.c., bensì allo scopo di riaffermare la competenza del foro generale al momento della stipulazione di detto contratto, avuto riguardo alla disciplina legislativa allora vigente allorché non era ancora stato istituito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la conseguente corretta instaurazione della lite dinanzi al Giudice di pace di Novara di Sicilia in forza della relativa sopravvenuta istituzione;

il motivo è infondato;

dev’essere preliminarmente dato atto della già intervenuta pronuncia, da parte di questa Corte, con specifico riferimento al motivo in esame, di una decisione di infondatezza (cui questo Collegio si richiama, anche sul piano della relatio argomentativa) emessa a definizione di un regolamento di competenza avente a oggetto una controversia sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna: decisione rivolta a dare atto dell’intrasferibilità per legge, al neoistituito Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, delle cause di competenza del Tribunale di Messina che non fossero già pendenti (come non lo era l’odierna) all’epoca dell’istituzione del nuovo ufficio giudiziario (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020);

varrà, peraltro, in questa sede ulteriormente osservare come, sul piano interpretativo, là dove le parti avessero inteso individuare il foro di Messina, non già al fine di derogare al foro generale di cui all’art. 18 c.p.c. (e dunque di individuare un foro elettivo di natura convenzionale), bensì al solo scopo di riaffermare la competenza del foro legale (e quindi di Messina, territorialmente competente per legge al momento della conclusione del contratto), le stesse non avrebbero ragionevolmente utilizzato espressioni così perentoriamente univoche, come quella nella specie fatta propria attraverso la menzione di uno specifico foro (quello di Messina) indicato nella sua distinta identità, dovendo ritenersi, in tal caso, che le stesse sarebbero ricorse all’uso di locuzioni verosimilmente più appropriate o coerenti con la finalità perseguita (ad es.: “sarà territorialmente competente il giudice individuato come tale dalla legge processuale vigente al momento della proposizione della domanda”);

nella specie, del tutto correttamente il giudice a quo ha ritenuto di riconoscere, nell’espressione negoziale sottoposta a interpretazione, la volontà delle parti di individuare il foro di Messina come territorialmente competente sul piano convenzionale, avendo il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto logicamente e ragionevolmente fondato la propria decisione sulla giusta valorizzazione della volontà delle parti per come dalle stesse esplicitamente manifestata, ossia inequivocamente diretta a radicare, proprio dinanzi al foro di Messina, la competenza territoriale in tal modo pattiziamente determinata;

con il terzo motivo, le società ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere il giudice a quo erroneamente omesso di rilevare come l’accordo determinativo della competenza territoriale inserito nell’originario contratto di ormeggio era stato concluso tra le originarie parti del contratto (ossia tra L.F.F., che ebbe successivamente a cedere il contratto di ormeggio in favore del T., e la ***** s.p.a., il cui fallimento determinò la successiva aggiudicazione della gestione del porto turistico di ***** alla Portorosa Yachting A.T.I.), e non già dalle odierne parti in conflitto, con la conseguente impossibilità di estendere l’efficacia di detta clausola derogatoria della competenza territoriale nei confronti delle parti dell’odierno giudizio, da ritenersi terze estranee alla conclusione di detta convenzione, come tale inopponibile, non solo all’odierno ricorrente, bensì alla stessa Portorosa Yachting A.T.I. (e, successivamente, alla Studi, Progetti e Investimenti s.r.l., quale avente causa di quella);

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto abbia del tutto correttamente proceduto, in primo luogo, all’espressa considerazione dell’avvenuta stipulazione di una clausola derogativa della competenza territoriale su iniziativa delle originarie parti del contratto di ormeggio (diverse dalle parti dell’odierna controversia) e, di seguito, altrettanto correttamente evidenziato come detta diversità soggettiva dovesse ritenersi totalmente irrilevante nel caso di specie, dovendo, da un lato, conferirsi rilievo alla circostanza dell’avvenuta trasmissione, in capo al T., attraverso la cessione del contratto di ormeggio da L.F.F., delle medesime prerogative del contraente cedente (ivi compreso l’obbligo di rispettare la clausola derogativa della competenza territoriale) e dovendosi, dall’altro, tener conto dell’avvenuta assunzione, da parte della Sicily by Sea s.r.l. (nella qualità rappresentativa spiegata), in sede di aggiudicazione della gestione del porto di *****, dell’obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute nei contratti di ormeggio conclusi dalla società precedente società aggiudicataria (ivi compresa, dunque, la clausola derogativa della competenza contenuta in detti contratti di ormeggio);

ciò posto – al di là del riconoscimento (propriamente per tabulas) dell’insussistenza del vizio omissivo infondatamente denunciato in questa sede dalle odierne società ricorrenti – occorre dare atto della piena correttezza, in termini logico-giuridici, del ragionamento in tal guisa articolato dal giudice a quo, essendosi quest’ultimo esattamente conformato ai principi che presiedono alla disciplina giuridica riguardante i modi della modificazione soggettiva dei rapporti giuridici, della circolazione delle corrispondenti situazioni soggettive e alla conseguente imputazione sostanziale;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna delle ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara la competenza territoriale del Giudice di pace di Messina a conoscere, in primo grado, della controversia in esame.

Condanna le ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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