LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.19702-2020 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.M., C.F., C.I., C.C., n. q. di eredi del sig. Co.Cr., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLRIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERGIUSEPPE DI NOLA;
– controricorrenti –
contro
G.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO CAPPUCCIO;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza R.G. 6919/2018 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 14/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. BATTISTA NARDECCHIA GIOVANNI che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, di accogliere il ricorso, nonché di accertare e dichiarare che la causa deve proseguire dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice.
RILEVATO
che:
il giudizio trae origine dall’azione revocatoria esercitata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di C.F., C.C., C.I., C.M., e G.M., con atto di citazione del 24.8.2018, al fine di sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto di compravendita dell'***** con il quale i germani C. avevano alienato alla G. un immobile di loro proprietà;
– i convenuti si costituirono ed eccepirono che L’Agenzia delle Entrate e Riscossione era già intervenuta, con atto di intervento volontario del 28.12.2016, nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria inerente al medesimo immobile, pendente innanzi al Tribunale di Napoli, con domanda proposta dalla curatela del fallimento ***** s.p.a. nei confronti dei germani C.;
– il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 9-10.6.2021, dichiarò la litispendenza in quanto giudice successivamente adito rispetto alla causa pendente innanzi al Tribunale di Napoli, nella quale L’Agenzia delle Entrate aveva svolto intervento necessario;
il Tribunale osservò che nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli l’Agenzia delle Entrate aveva rinunciato agli atti del giudizio, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., ma le parti convenute non avevano accettato la rinuncia, dichiarando in quella sede di avere interesse alla prosecuzione del giudizio;
ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.
hanno resistito con distinti controricorsi C.F., C.C., C.I., C.M., e G.M..
RITENUTO
che:
la ricorrente ha depositato un’istanza congiunta, innanzi al Tribunale di Napoli, sottoscritta dal Fallimento ***** s.p.a., dai germani C. e da G.M., con la quale le parti avevano dichiarato di abbandonare il giudizio pendente innanzi a detto Tribunale, ove l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione era intervenuta, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., per chiedere la revocatoria dell’atto di vendita dei C. in favore della G.;
– il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli è stato quindi cancellato dal ruolo ed estinto;
– la questione relativa alla sussistenza della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti; pertanto, l’eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall’art. 372 c.p.c., gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d’ufficio, come la questione relativa alla litispendenza (Cassazione civile sez. VI, 22/12/2016, n. 26862; Cassazione civile sez. II, 31/03/2011, n. 7478);
nel caso di specie, l’estinzione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli ha determinato il venir meno della litispendenza con il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
come ha avuto modo di affermare questa Corte, il giudice successivamente adito ai sensi dell’art. 39 c.p.c., deve escludere la litispendenza ove a tale data l’antecedente giudizio non sia più pendente per intervenuta estinzione (Cassazione civile sez. III, 16/01/2006, n. 721);
il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere innanzi al quale deve essere riassunta la causa nel termine di legge;
– le spese del giudizio di cassazione vanno liquidate dal giudice di merito.
PQM
accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere innanzi al quale rimette le parti per la riassunzione nel termine di legge;
spese al merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021