Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40565 del 17/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29218-2020 proposto da:

M.M., P.A., MO.MA., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO DI LORENZO;

– ricorrenti –

contro

MA.MA.TE., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE DE SIMONE, ALESSIO MARIA MUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 263/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

il giudizio trae origine dalla denuncia di nuova opera proposta da Ma.Ma.Te., la quale, premettendo di essere proprietaria e possessore di un terreno con sovrastante fabbricato lamentò che Mo.Ma., M.M., e P.A. stavano realizzando un fabbricato in violazione delle distanze legali e stavano effettuando degli scavi che avrebbero potuto arrecare un dissesto geologico;

nel contraddittorio con i resistenti, venne emessa ordinanza interdittale di sospensione dei lavori;

la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 13.2.2020 confermò la sentenza di primo grado, che aveva qualificato l’azione nell’ambito della tutela possessoria; per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la corte di merito rigettò la domanda di sospensione del giudizio per essere pendente, in grado d’appello, un altro giudizio tra le medesime parti avente ad oggetto la determinazione del confine, ritenendo che non vi fosse identità di petitum e causa petendi tra le due domande; per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso Mo.Ma., M.M., e P.A. sulla base di due motivi;

ha resistito con controricorso Ma.Ma.Te.;

in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte di merito disposto la sospensione del giudizio, che ha natura possessoria ed ha tratto origine dalla denuncia di nuova opera, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza N. 372/2018, che aveva statuito in ordine all’azione di regolamento di confini con sentenza in grado d’appello, impugnata per cassazione; osservano i ricorrenti che mentre la linea di confine nel presente giudizio era stata determinata dalla recinzione presente sui luoghi, nel giudizio petitorio essa coinciderebbe con la linea rappresentata dalle risultanze catastali;

– mentre in sede possessoria sarebbe stato disposto l’arretramento, a carico degli attuali ricorrenti, della porzione dei fabbricati sino a metri 5 dal confine, nel giudizio petitorio il confine era stato delineato in modo diverso, ordinandosi, al contrario la rimozione della recinzione e la restituzione, da parte della Ma. in favore dei ricorrenti;

la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare sulla richiesta di sospensione facoltativa, prevista dall’art. 337 c.p.c., comma 2, dal momento che era stara invocata in giudizio l’autorità di una sentenza, attraverso la quale era stata proposta impugnazione;

il motivo è fondato;

ha affermato questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità che, quando in un giudizio si invoca l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio, avverso la quale sia stata proposta impugnazione, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, ex art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cassazione civile sez. VI, 29/05/2019, n. 14738);

– il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, n. 14146; Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n. 6620);

– nel caso in esame, la Corte d’appello ha rigettato l’istanza di sospensione del giudizio sulla base della diversità di petitum e causa petendi tra l’azione petitoria e l’azione possessoria, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto l’azione di regolamento di confini, definita in grado d’appello e pendente in Cassazione;

la Corte d’appello ha omesso ogni motivazione in relazione alla richiesta di sospensione, limitandosi, con una motivazione apparente a motivare solo sul “possesso dell’area”, senza spiegare le ragioni per le quali intendeva discostarsi dalla sentenza rea in altro giudizio, considerando le gravi conseguenze che si determinerebbero qualora il giudizio petitorio dovesse concludersi, regolando i confini in modo diverso rispetto a quanto previsto in sede possessoria, ovvero in senso favorevole agli odierni ricorrenti;

si potrebbe, infatti, verificare la demolizione di fabbricato in sede possessoria (per effetto delle sentenze oggetto del presente giudizio poste in esecuzione), demolizione che poi si rivelerebbe assolutamente illegittima qualora il giudizio petitorio di regolamento di confini si concludesse con la determinazione di confine diverso e favorevole agli odierni ricorrenti;

si impone, pertanto, una nuova e completa valutazione dei presupposti per la sospensione ex art. 337 c.p.c.., attraverso l’indicazione delle motivazioni per le quali la Corte di merito sospenda o meno il processo;

la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione;

e’ assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472