Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40566 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 1235 – 2020 R.G. proposto da:

B.G. – c.f. ***** – (in qualità di erede di S.C.), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Francesco Pizzuto, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Vitelleschi, n. 26, presso lo studio dell’avvocato Gianfranco Passalacqua.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. ***** – in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 5659 – 23.10/11.11.2019 della Corte d’Appello di Catania;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Catania B.G. (in qualità di erede di S.C.) si doleva per l’irragionevole durata del giudizio per risarcimento danni intrapreso dal suo dante causa dinanzi al Tribunale di Catania con atto di citazione del 7.11.2003, giudizio definito con sentenza del 29.3.2018 della medesima Corte di Catania.

Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 12.3.2019 il consigliere designato ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento alla ricorrente, iure successionis, nei limiti della sua quota ereditaria, della somma di Euro 1.200,00, oltre interessi legali e spese di lite, liquidate in Euro 250,00 – oltre accessori – con distrazione.

3. B.G., nella precisata qualità, proponeva opposizione. Il Ministero della Giustizia non si costituiva.

4. Con decreto dei 23.10/11.11.2019 (corretto in data 15.11.2019) la Corte d’Appello di Catania accoglieva l’opposizione e condannava il Ministero a corrispondere alla ricorrente, iure successionis, la maggior somma, siccome unica erede di S.C., di Euro 2.700,00, oltre interessi legali; condannava il Ministero a rimborsare al difensore anticipatario della ricorrente i compensi della fase monitoria, liquidati in Euro 255,00, nonché i compensi della fase di opposizione, liquidati in Euro 457,50, oltre accessori.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso B.G. (in qualità di erede di S.C.); ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso con ricorso incidentale articolato in tre motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di parziale fondatezza del motivo di ricorso principale e di manifesta infondatezza dei motivi di ricorso incidentale.

7. Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4.

Deduce che la Corte di Catania, altresì in erronea applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 9, ha liquidato i compensi, e per la fase monitoria e per la fase collegiale, in misura inferiore ai “minimi”.

8. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che ha errato la corte di merito allorché ha reputato applicabile la sospensione feriale dei termini al termine semestrale di decadenza di cui al citato art. 4; che il termine citato ex art. 4, ha natura sostanziale e non già processuale.

Deduce quindi che l’avverso iniziale ricorso è stato proposto allorché il termine di cui al citato art. 4, a far data dal di in cui la decisione che ha concluso il giudizio “presupposto” è divenuta definitiva, era già decorso.

9. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che l’erronea assimilazione del termine di decadenza di cui al citato art. 4, ai termini processuali importa inevitabilmente la necessità del ricorso alla procedura alternativa di mediazione, “con relativo superamento dell’esclusività del ricorso al rimedio giurisdizionale” (così ricorso, pag. 9).

10. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che riconoscere natura processuale al termine di decadenza di cui al citato art. 4, rende in taluni casi inapplicabile la sospensione feriale dei termini al termine “lungo” semestrale per l’impugnazione.

11. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Il motivo di ricorso principale è dunque, nei limiti che seguono, fondato e meritevole di accoglimento.

I motivi di ricorso incidentale, da disaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacché la Corte di Catania ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

12. Con riferimento al ricorso principale si osserva quanto segue.

Limitatamente alla fase monitoria innanzi al consigliere designato si applica il D.M. n. 55 del 2014, allegata tabella 8 (cfr. Cass. 31.7.2020, n. 16512), D.M. come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, (applicabile ratione temporis).

Cosicché, in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad Euro 5.200,00), l’importo liquidato (Euro 255,00) in ogni caso non è inferiore al “minimo” (pari ad Euro 225,00).

Limitatamente alla fase di opposizione si applica – senza interferenza alcuna dell’abrogato D.M. n. 140 del 2012, art. 9 (cfr. al riguardo D.M. n. 55 del 2014, art. 28) – il D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 12.

Cosicché, in relazione allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00) ed in rapporto – unicamente – alla fase di studio, alla fase introduttiva ed alla fase decisionale (sostanzialmente non vi è stata alcuna fase istruttoria; ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, lett. c), “la fase (istruttoria) rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”), i “minimi” sono pari ad Euro 915,00.

In parte qua vi è stata, dunque, violazione dei “minimi” attesa la liquidazione del minor importo di Euro 457,50.

13. A riscontro dell’inammissibilità dei motivi tutti del ricorso incidentale è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua, poiché fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. Cass. 18.3.2016, n. 5423; Cass. 11.3.2009, n. 5895; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14493).

14. In accoglimento – nei limiti anzidetti – del ricorso principale il decreto della Corte di Catania n. 5659/2019 (corretto in data 15.11.2019) va cassato.

Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., sia decisa nel merito e quindi a che il Ministero della Giustizia sia condannato a rimborsare all’avvocato Francesco Pizzuto, difensore anticipatario della ricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del giudizio di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, innanzi alla Corte d’Appello di Catania nella misura di cui in dispositivo.

15. Il ricorso principale è stato accolto solo in parte. Si giustifica perciò, in dipendenza della reciproca soccombenza, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di “equa riparazione”. Il che rende inapplicabile il citato D.P.R., art. 13, comma 1 Quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte così provvede:

accoglie in parte il ricorso principale, cassa – in relazione e nei limiti del disposto accoglimento del motivo di ricorso principale – il decreto n. 5659 dei 23.10/11.11.2019 (corretto in data 15.11.2019) della Corte d’Appello di Catania e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare all’avvocato Francesco Pizzuto, difensore anticipatario della ricorrente, le spese del giudizio di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, innanzi alla Corte d’Appello di Catania, spese che si liquidano in Euro 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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