Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40567 del 17/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32285 – 2020 R.G. proposto da:

C.T., – c.f. ***** – elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Siracusa, al viale Tunisi, n. 53, presso lo studio dell’avvocato Graziano Siringo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., – c.f. ***** – G.M., – c.f.

***** – in proprio e quali procuratori generali di P.G.

(c.f. *****), giusta procura per notar S. del *****

(tutti quali eredi di Gi.Gi.), rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Giorgio Assenza, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla F. Cesi, n. 21, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Torrisi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 828 – 9.3/15.5.2020 della Corte d’Appello di Catania;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c., C.T., titolare della omonima ditta individuale, adiva il Tribunale di Ragusa.

Esponeva che con atto per notar P. del ***** Gi.Gi. le aveva ceduto un terreno in ***** con appalto per la costruzione di un complesso immobiliare per civili abitazioni e con riserva in favore del cedente di talune porzioni dell’erigendo fabbricato.

Esponeva che nel corso dei lavori il cedente aveva commissionato opere fuori capitolato per Euro 16.500,00, al cui pagamento non aveva provveduto.

Chiedeva ingiungersi a controparte il pagamento dell’importo anzidetto, oltre interessi e spese.

2. Con decreto n. 158/2010 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. Gi.Gi., in persona del suo procuratore, G.G., proponeva opposizione.

Deduceva che le opere erano state consegnate in ritardo, sicché aveva diritto alla penale maturata, di ammontare pari ad Euro 6.300,00.

Deduceva che aveva concesso in prestito alla ricorrente la complessiva somma di Euro 313.171,74.

Chiedeva revocarsi l’ingiunzione e in via riconvenzionale condannarsi – per quel che qui rileva – l’opposta al pagamento della somma di Euro 6.300,00 nonché della somma di Euro 288.614,33, corrispondente alla differenza tra la somma concessa in prestito e la somma ex adverso pretesa.

4. Si costituiva C.T..

Instava per il rigetto dell’opposizione.

5. All’esito dell’istruzione probatoria, nel corso della quale veniva altresì espletata c.t.u., con sentenza n. 402/2016 il Tribunale di Ragusa, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava l’ingiunzione e condannava l’opposta a pagare all’opponente la somma di Euro 249.127,29 – comprensiva dell’importo della penale – oltre interessi e spese di lite.

6. Proponeva appello C.T..

Resistevano P.G., G.G. e G.M., quali eredi di Gi.Gi..

7. Con sentenza n. 828/2020 la Corte d’Appello di Catania accoglieva parzialmente il gravame e, per l’effetto, condannava C.T. a pagare la minor somma di Euro 206.407,72, in misura corrispondente alla quota ereditaria a ciascun appellato spettante, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo; compensava nella misura di 1/3 le spese del doppio grado e condannava l’appellante a rimborsare agli appellati i residui 2/3.

Evidenziava la corte che era destituita di fondamento la pregiudiziale eccezione di nullità della procura ad litem conferita all’officiato difensore da G.G., in qualità di procuratore di Gi.Gi..

Evidenziava che nessuna eccezione l’appellante aveva al riguardo sollevato in primo grado e, d’altra parte, che in grado di appello la censura aveva perduto rilievo, siccome a seguito del decesso di Gi.Gi. si erano costituiti i suoi procuratori generali, G.G., e G.M..

Evidenziava comunque che non era atta ad inficiare la procura ad litem la circostanza per cui G.G. fosse abilitato, in veste di procuratore generale di Gi.Gi., ad agire congiuntamente a G.M. ai fini del compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Evidenziava invero che costituiva atto di ordinaria amministrazione, per il cui compimento G.G. era abilitato ad agire disgiuntamente, il conferimento della procura ad litem al difensore ai fini dell’esercizio di una azione restitutoria volta alla reintegrazione del patrimonio del dominus.

Evidenziava, per altro verso, la corte, in ordine alla censura secondo cui il tribunale aveva erroneamente conteggiato tra le somme da restituire anche i pagamenti eseguiti in favore di C.S., padre dell’appellante, che la stessa C.T. aveva prefigurato l’esistenza di una società di fatto tra ella ed il genitore.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.T.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione.

G.G., e G.M., in proprio ed in qualità di procuratori di P.G. e quali eredi di Gi.Gi., hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

9. Il relatore ha formulato ex art. 375c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

10. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.

11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'”omessa indicazione di diritto della decisione” (così ricorso, pag. 12).

Deduce in primo luogo che, contrariamente all’assunto della corte di merito, il conferimento della procura ad litem da parte di G.G. in qualità di procuratore generale di Gi.Gi. non costituiva atto di ordinaria amministrazione bensì atto di straordinaria amministrazione, siccome finalizzato al recupero di un credito ovvero al conseguimento di un risultato che andava ben oltre la conservazione del patrimonio del dominus.

Deduce quindi che la corte distrettuale avrebbe dovuto opinare per la nullità della procura ad litem in dipendenza della devoluzione della rappresentanza processuale congiuntamente a G.G. e a G.M..

Deduce in secondo luogo che, contrariamente all’assunto della corte territoriale, è da escludere, alla luce del disposto dell’art. 125 c.p.c., e dei limiti prefigurati dall’art. 182 c.p.c., che il vizio, correlato al conferimento della procura ad litem da parte di G.G. e ben deducibile per la prima volta in grado d’appello, sia stato sanato retroattivamente dalla costituzione in appello degli eredi di Gi.Gi..

12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Deduce che la Corte etnea ha contabilizzato tra le somme da restituire anche gli importi incassati da soggetti terzi, segnatamente da C.S., estranei all’accordo di cui al rogito per notar P. del *****.

13. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che le argomentazioni svolte dalla ricorrente in memoria non sono – si dirà – da condividere.

I motivi di ricorso sono dunque privi di fondamento e da respingere.

14. Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso va rimarcato che atti di straordinaria amministrazione sono quelli che espongono il patrimonio al rischio di menomazione e diminuzione.

Viceversa, le iniziative assunte in prime cure, segnatamente in via riconvenzionale (pagamento della somma di Euro 6.300,00 a titolo di penale, pagamento della somma di Euro 288.614,33, quale differenza tra i prestiti concessi ed il valore delle opere extracapitolato eseguite dall’impresa, pagamento della somma di Euro 175.370,31 a titolo di rimborso per l’acquisto del terreno: cfr. sentenza d’appello, pag. 3), da G.G., in qualità di procuratore generale di Gi.Gi., sono state, indiscutibilmente, rivolte all’incremento ed alla conservazione del patrimonio del dominus e quindi, nel quadro dell’insegnamento di questa Corte n. 5799 del 5.10.1983 – richiamato anche dalla Corte di Catania – sono riflesso di attività di ordinaria amministrazione (cfr. Cass. 5.10.1983, n. 5799, secondo cui il mandatario con procura, abilitato ad agire in nome e per conto del mandante a tutela dei suoi interessi patrimoniali, è legittimato ad esperire azione di rivendicazione, anche quando la procura non includa il compimento di atti di straordinaria amministrazione, dato che tale azione, come in genere quelle di tipo restitutorio, non esula dall’ordinaria amministrazione, essendo rivolta al mantenimento della situazione patrimoniale del mandante).

L’eccezione di nullità della procura ad litem conferita al difensore officiato in prime cure, ai fini dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento, unicamente (e non già congiuntamente a G.M.) da G.G., in qualità di procuratore di Gi.Gi., era ed e’, perciò, destituita del tutto di fondamento (del resto, la ricorrente ha data atto in memoria – cfr. pag. 1 – che, alla luce della pronuncia n. 5799/1083 di questa Corte, le azioni restitutorie non rientrano tra gli atti di straordinaria amministrazione).

15. In pari tempo, ineccepibilmente la Corte di Catania ha opinato nel senso che l’eccezione di asserita nullità della procura non esplicasse alcun rilievo in dipendenza della costituzione in grado d’appello degli eredi di Gi.Gi., tra cui G.G., e G.M., già suoi procuratori generali.

Da un canto, va posto in risalto che, ai fini della sanatoria, la nullità della procura ad litem va equiparata al difetto di rappresentanza processuale (cfr. Cass. sez. un. 22.12.2011, n. 28337; Cass. 4.11.2015, n. 22559).

D’altro canto, il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie (cfr. Cass. sez. un. 4.3.2016, n. 4248).

16. Con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso va premesso che tale mezzo di impugnazione è volto innegabilmente a censurare il giudizio “di fatto” cui la corte d’appello ha atteso, allorché ha quantificato le somme da restituire agli eredi G. (i giudici di merito “hanno ricompreso anche le somme che furono incassate da (…) soggetti terzi”: così ricorso, pag. 14; “non si comprende il motivo per il quale si inseriscano in contabilità le somme erogate in favore di soggetti terzi del tutto estranei all’accordo citato”: così ricorso, pag. 14).

17. In questi termini è non solo da disconoscere che la motivazione dell’impugnato dictum sia contraddittoria o incomprensibile (cfr. ricorso, pag. 14), ma è da escludere, altresì, che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

18. La corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare – la corte – non solo ha solo puntualizzato – lo si è anticipato – che la stessa appellante aveva prefigurato l’esistenza di una società di fatto tra ella ed il genitore, tant’e’ che la medesima C.T. aveva contestato la riferibilità ai lavori dedotti in giudizio dei versamenti eseguiti da Gi.Gi. in favore di persone diverse da sé medesima e dal padre.

Ma ha soggiunto che la prima censura veicolata dal terzo motivo d’appello non attingeva la “ratio”, in parte qua, del primo dictum, siccome il tribunale non aveva escluso il coinvolgimento di C.S. nella vicenda contrattuale per cui era controversia.

19. In pari tempo, con il secondo motivo la ricorrente sollecita questa Corte ad una diversa valutazione delle risultanze di causa (“il Giudice dimostra, cioè, di dare esclusivo rilievo all’atto pubblico (…) ed alla scrittura con cui la signora C.T. riconosceva di aver ricevuto delle somme (…)”: così ricorso, pag. 14; “l’esistenza di una società di fatto tra la ricorrente e il sig. C.S. non prova, di per sé, che le somme eventualmente ricevute dal sig. C.S. (…) siano state utilizzate per l’impresa comune”: così memoria, pag. 3; “agli atti, cioè, non v’e’ alcuna prova che detto presunto debito del C.S. fosse imputabile alla contabilità inerente all’affare comune”: così memoria, pag. 3).

E tuttavia a tanto osta l’insegnamento di questo Giudice del diritto (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

20. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, C.T., a rimborsare ai controricorrenti, G.G. e G.M., in proprio ed in qualità di procuratori di P.G., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472