Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40568 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4437-2018 R.G. proposto da:

V.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Gianpaolo GALLO, e Antonio BRANCATELLI, ed elettivamente domiciliato in Messina, alla via Ugo Bassi is. 157, n. 77, presso lo studio legale dei predetti difensori;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania INTERDONATO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 180, presso lo studio legale dell’avv. Carmela SALVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2409/10/2017 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di MESSINA, depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi per il recupero delle somme portate da diverse cartelle di pagamento, da avvisi di accertamento esecutivi e da avvisi di addebito INPS – impugnazione che il contribuente V.R. sosteneva essere rivolta “alla pretesa sostanziale e non all’atto contenitore”, ovvero al pignoramento -, la CTR con la sentenza impugnata, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la “evidente contraddittorietà della tesi di parte che, nel sostenere l’impugnazione di atti diversi dal pignoramento”, contestando la “mancata indicazione del responsabile del procedimento, vizio di motivazione, prescrizione della pretesa ed erroneità della tessa, erroneità del calcolo degli interessi su sanzioni ed interessi ed altro”, “dimostra di aver avuto effettiva conoscenza degli stessi”, osservando, altresì, “come dall’esame degli atti di causa risulta come l’effettiva conoscenza da parte del contribuente è provata dalla idonea documentazione allegata (in atti) dall’Agenzia della Riscossione”;

– avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., regolarmente costituito il contraddittorio, all’adunanza del 22/11/2018, questa Corte, preso atto dell’istanza del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie di cui al D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 1905 del 2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo;

– sulla rinnovata proposta del relatore, a seguito della presa d’atto della mancata adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui al citato D.L., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

– la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la “violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Sostiene, con riferimento alla “contraddittorietà della tesi di parte” affermata dai giudici di appello, cheicla definizione parte anziché di una delle parti è errata e lascia al ricorrente la sensazione di piani differenti che ovviamente non sono ammissibili” e che “e’ veramente inammissibile sostenere la contraddittorietà dell’affermazione di cui alla sentenza impugnata” in quanto “Parrebbe in buona sostanza che il giudice di secondo grado affermi che avendo il ricorrente sostenuto che gli atti prodromici per essere giuridicamente conoscibili dovevano avere quantomeno determinate caratteristiche anche formali allora, per sostenerlo, doveva per forza conoscerli”. Prosegue il ricorrente sostenendo che “sfugge veramente pur nell’ambito dell’abnorme motivazione esposta in sentenza come eccepire la prescrizione, richiedere la verifica della sottoscrizione del responsabile, eccepire l’erroneità del calcolo degli interessi, possa significare conoscere gli atti prodromici”, “Ne’ la generica ulteriore affermazione secondo la quale quanto depositato in atti sia idonea prova di conoscenza abbia alcun valore poiché (…) in atti, manca ogni collegamento, pure materiale e non solo ideologico, fra quanto sarebbe stato notificato e ciò che sarebbe stato notificato, costituito da un numero rilevantissimo di estratti di ruolo e di pretese notifiche mai collegate agli stessi quasi che spettasse al Giudice rilevarne in termini anche materiali il collegamento, mai concretamente offerto”.

2. Con il secondo motivo deduce la “violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, sostenendo che “Nella sentenza impugnata si rileva che una delle eccezione poste che avrebbero dato luogo a questa ipotizzata conoscenza giuridica sarebbe dato dall’erroneità della pretesa” ma che la CTR “avrebbe dovuto allora osservare come l’erroneità della pretesa, non contestata in sentenza, avrebbe dovuto comportare nei 60 gg. dalla notifica dell’originario ricorso la richiesta di chiamata in giudizio degli Enti pretesi creditori sostanziali” e che “In mancanza, per come ormai consolidatasi sin dal primo grado del giudizio, resta affermata la non debenza delle richieste impositive”.

3. I motivi sono manifestamente inammissibili in quanto carente dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., limitandosi il ricorrente a considerazioni generiche e persino inintellegibili (come desumibile dalle censure come sopra ritrascritte nei passi essenziali del loro contenuto), senza alcuna specificazione dei motivi di ricorso, delle norme di legge, anche processuale, asseritamente violate, né tanto meno delle argomentazioni in diritto che sarebbero in ipotesi viziate (cfr. Cass. n. 24298/2016); carenza, questa, che non può essere successivamente sanata, con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., come ha tentato di fare il ricorrente, peraltro introducendo una questione nuova, quella del contenuto motivazionale dell’atto impositivo, in quanto, a suo dire, emesso in violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies e 3, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 7, mai precedentemente dedotta.

4. Al riguardo va ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa quanto comprensibile enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., e non si risolva in una critica generica della sentenza impugnata (arg. da Cass. n. 19959 del 2014, n. 11603 del 2018) pertanto, “i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente – incidentale, come quello principale – ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il “devolutum” della sentenza impugnata” (Cass. n. 1479 del 2018).

5. Il secondo motivo, con cui è dedotto un asserito error in iudicando, è poi formulato in evidente spregio al principio giurisprudenziale secondo cui “Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata” (Cass. n. 5353 del 08/03/2007 – Rv. 595183; conf. Cass. n. 24298 del 29/11/2016 – Rv. 642805);

6. A quanto detto aggiungasi, con riguardo al primo motivo che, anche a voler superare la gravità del rilevato vizio in uno sforzo interpretativo delle argomentazioni svolte dal ricorrente, la censura non supererebbe comunque il vaglio di inammissibilità conseguente all’evidente difetto di autosufficienza che comunque lo caratterizza, non avendo il ricorrente fornito la benché minima indicazione della documentazione esaminata dai giudici di merito per affermare la regolarità della notifica degli atti prodromici all’atto di pignoramento impugnato. Con riguardo al secondo motivo, invece, l’ulteriore profilo di inammissibilità discende dalla novità della questione, che non risulta essere stata mai dedotta nei giudizi di merito.

7. Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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