Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40570 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 13221-2020 proposto da:

S.C., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARGHERITA SIMEOLI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA DEI *****, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLE CUCCURULLO;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, *****, REGIONE CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5003/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

che:

Con sentenza del 16 ottobre 2019, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione emessa dal locale Tribunale che aveva respinto la domanda relativa al riconoscimento del nesso causale tra la patologia sofferta da S.C. (epatite cronica di tipo C) e le trasfusioni subite in data *****;

in particolare, la Corte ha rilevato che entrambe le perizie esperite in primo grado avevano escluso che il ricorrente avesse riportato danni permanenti in quanto completamente guarito dalla patologia epatica mentre, relativamente alle patologie cardiaca e gastrica il nesso causale era da escludere;

per la cassazione della sentenza propone ricorso S.C., affidandolo a due motivi;

resiste, con controricorso, l’Azienda dei *****; la Regione Campania e il Ministero rimangono intimati;

e stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso si deduce il travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione nonché la violazione dell’art. 116 c.p.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; con il secondo motivo si allega l’omessa valutazione di un fatto decisivo in relazione alla L. n. 834 del 1981, tabella A, avendo la Corte omesso di valutare nella logica i fatti risultanti dagli atti, anche in relazione alla mancata rinnovazione della CTU;

le censure prospettate, formulate in modo promiscuo nei due motivi di ricorso, sono inammissibili;

giova rilevare, infatti, per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.7014 n. 13960) e tali ipotesi non ricorrono, come si vedrà, nel caso di specie;

nel caso di specie, la parte, pur veicolando le proprie censure mediante il profilo della violazione di legge, mira, in realtà, ad una rivisitazione in fatto della vicenda, nonostante l’ampia motivazione della Corte in ordine al difetto di nesso causale, rivalutazione inammissibile in sede di legittimità, vertendosi peraltro in ipotetica “doppia conforme” (art. 348 ter c.p.c.);

in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado va poi rilevato che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, In quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, – che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; si veda altresì, quanto statuito da SU n. 8053 del 2014); deve, quindi, concludersi che parte ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5;

e’ infatti da reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021);

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo:

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1-bis, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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