LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26123-2020 proposto da:
D.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO SCEVOLA N. 60, presso lo studio dell’Avvocato ARTURO DE AMICIS, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4727/2019 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 21/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
che:
– con sentenza depositata il 21 aprile 2020, la Corte d’appello di Roma, rigettando l’appello proposto da D.C.M., ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto infondata la domanda dello stesso, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere L. n. 388 del 2000, ex art. 82, comma 1, ovvero di soggetto equiparato;
in particolare, la Corte ha escluso che le circostanze dell’accadimento (aggressione subita da parte di un pregiudicato in sede di rilevazione del tasso alcolemico) escludessero lo svolgimento, all’atto dell’aggressione, di una attività rientrante fra quelle idonee a determinare l’automatica attribuzione dei benefici riconosciuti alle vittime del dovere;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.C.M., affidandolo a cinque motivi, illustrati da memoria.
resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.
e’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;
– con il secondo motivo si allega la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 82, comma 1;
– con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1;
– con il quarto motivo si censura la sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c.;
– con il quinto motivo si deduce la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 461 del 2001, e al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 6, con riguardo all’assenza di pregiudizialità tecnica fra la causa di servizio ed il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
– tutti i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, sono infondati;
– va preliminarmente rilevato che questa Corte ha affermato che per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020);
va poi premesso che, come si evince dalla lettura della motivazione, contrariamente a quanto affermato nella quinta censura, la Corte d’Appello non ha in alcun modo considerato il riconoscimento della causa di servizio in termini di pregiudizialità tecnica rispetto al riconoscimento dello status di vittima così conformandosi all’orientamento di questa Corte in materia (cfr., sul punto, Cass. 28696 del 2020);
piuttosto, la Corte ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dello status di vittima del dovere (su cui, fra le altre, Cass. n. 6313 del 2021) ed ha congruamente escluso, confermando sul punto la decisione di primo grado, che le peculiari circostanze nelle quali si era verificata l’aggressione ai danni del ricorrente non solo fossero riconducibili nell’ambito delle attività ritenute dalla legge pericolose e quindi idonee a condurre automaticamente al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma nemmeno nell’ambito di quanto previsto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, che considera equiparati ai soggetti di cui al comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanenti ed invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;
orbene, questa Corte ha rilevato che la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di legge non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività atteso che ci si trova di fronte ad una fattispecie aperta purché si versi nell’ambito di circostanze ambientali ed operative “particolari”, dovendo intendersi tali quelle che abbiano comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni dei compiti di istituto (cfr., in questi termini, Cass. n. 24592 del 5/10/2018);
la sopravvenienza di circostanze o eventi non rientranti nella normalità ed ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente ed ordinariamente connesso all’ambiente lavorativo è stata esclusa dalla Corte d’appello in presenza dell’aggressione subita dal D.C. che si era limitato a condurre l’interessato presso l’ufficio per la rilevazione del tasso alcolemico ed era stato aggredito con pugni al volto;
tale valutazione concreta, immune da vizi logici, deve dirsi sottratta al sindacato di legittimità;
alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1-bis, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021