LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28586-2018 proposto da:
CONDOMINIO *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto n. 675/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il condominio di ***** propone ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione del decreto con cui la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la sua domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 della irragionevole durata di un giudizio civile in cui esso era stato parte.
L’inammissibilità è stata dichiarata perché l’azione per l’equa riparazione era stata introdotta dall’amministratore in mancanza di autorizzazione dell’assemblea dei condomini.
Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., il Condominio denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non assegnandogli, come appunto previsto da tale disposizione, un termine per sanare il rilevato difetto di rappresentanza dell’amministratore.
Il ricorrente deduce altresì che nell’assemblea del 20 ottobre 2017 i condomini avevano autorizzato retroattivamente l’introduzione della causa, ratificando l’operato dell’amministratore, e riproduce fotostaticamente all’interno del ricorso (alle pagg. 6-7) una copia conforme del verbale assembleare.
Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo.
Con tale motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), si denuncia la violazione degli artt. 276,301 e 305 c.p.c. in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa dichiarando assorbita l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla difesa erariale, invece di dichiarare estinto il giudizio in via preliminare rispetto alla verifica della legittimazione dell’amministratore condominiale a stare in giudizio. La suddetta eccezione di estinzione, illustra il Ministero, si basava sulla tardività della riassunzione effettuata dal Condominio a seguito dell’interruzione del giudizio conseguita alla sospensione dall’esercizio della professione forense dell’avvocatessa T.G., procuratore dello stesso Condominio.
Chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 22 ottobre 2020, per la quale il ricorrente depositò una memoria, la causa è stata rinviata per l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito e, all’esito, è stata discussa nell’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2021.
Nell’unico motivo di ricorso il ricorrente non contesta l’affermazione del decreto impugnato – conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25981/2009; conf. Cass. Sez. Un. 19663/2014) – che l’amministratore condominiale non può agire in nome del Condominio, per l’equa riparazione dell’irragionevole durata di un processo a cui quest’ultimo abbia partecipato, senza essere stato autorizzato dall’assemblea dei condomini. Esso sostiene, tuttavia, che – a fonte della mancanza in atti dell’autorizzazione assembleare (di fatto rilasciata nella pendenza del giudizio davanti alla Corte di appello, ma non prodotta in tale giudizio, bensì solo davanti a questa Corte di legittimità) – la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda, dovendo essa, in osservanza dell’art. 182 c.p.c., assegnare al Condominio un termine per il rilascio (e la conseguente produzione in giudizio) dell’autorizzazione assembleare, efficace anche retroattivamente, a ratifica dell’operato dell’amministratore. Nel motivo si argomenta altresì che l’autorizzazione dell’assemblea condominiale può essere prodotta anche, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, trattandosi di documento concernente l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1.
Il motivo va disatteso.
Dal diretto esame degli atti del giudizio di merito – cui questa Corte può procedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato in ricorso – si rileva che il difetto di rappresentanza dell’amministratore del Condominio era stato espressamente eccepito dal Ministero della Giustizia nell’atto di costituzione nel giudizio riassunto dal Condominio a seguito dell’interruzione (pag. 2, ultimo capoverso, e 3, primo capoverso, della memoria difensiva dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia).
Soccorre, allora, l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua, in tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d’ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l’opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire (Cass. 24212/2018; conf. Cass. n. 22892/2018, Cass. n. 17974/2019, Cass. n. 23940/2019, Cass. n. 22564/2020 e altre). Correttamente, quindi, la corte territoriale, preso atto che la necessaria autorizzazione assembleare all’amministratore non era stata depositata dal Condominio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza assegnare il termine di cui all’art. 182 c.p.c., non essendo tale assegnazione necessaria in ragione del dovere del ricorrente di contraddire all’eccezione al riguardo sollevato dalla difesa erariale.
Il ricorso principale va quindi rigettato, senza che a tale conclusione osti il rilievo che l’autorizzazione assembleare all’amministratore sia stata foto-riprodotta nel ricorso per cassazione del Condominio; tale foto-riproduzione consente di ritenere ammissibile il ricorso per cassazione (ed a tale fine la sua produzione è consentita ai sensi dell’art. 372 c.p.c.), ma non rileva ai fini del sindacato di legittimità dell’impugnato decreto.
Il ricorso incidentale è stato espressamente formulato come condizionato e risulta pertanto assorbito, dal rigetto di quello principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Poiché il ricorso principale è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.300, oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021