Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40578 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.A., e D.S.M., rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati Flavia Lozzi, e Massimiliano Passaretti, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, viale Mazzini n. 113;

– ricorrenti –

contro

B.G., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Francesca Romana Fontana, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cernaia n. 39;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5585 del 26 settembre 2016 della Corte di appello di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2021 dal consigliere Dott. Mario Bertuzzi.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 28.12.2016 C.A. e D.S.M. ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 5585 del 26.9.2016 della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza di primo grado e, in accoglimento dell’appello incidentale avanzato da B.G., li aveva condannati al pagamento della somma di Euro 41.316,55, pari al doppio della caparra ricevuta in sede di preliminare di compravendita, e dell’ulteriore importo di Euro 41.983,00 per risarcimento dei danni. In particolare, la Corte territoriale dichiarò inammissibile l’appello perché tardivo, rilevando che esso era stato proposto il 10.4.2010, oltre il termine di 30 giorni, previsto dall’art. 327 c.p.c., dalla notifica della sentenza impugnata, eseguita nei confronti delle parti presso il loro procuratore in data 12 e 18.2.2010.

Resiste con controricorso B.G..

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Va esaminata e quindi respinta l’eccezione preliminare sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale al difensore, argomentata dal rilievo che nel relativo mandato è conferito un generico potere di impugnare senza indicazione della sentenza.

L’eccezione è infondata, avendo questa Corte già avuto modo di precisare che la procura alle liti apposta, come nel caso di specie, a margine del ricorso per cassazione, facendo materialmente corpo con l’atto stesso, va considerata, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge (Cass. n. 27302 del 2020; Cass. n. 10539 del 2007).

Con l’unico motivo i ricorrenti, denunziando ” Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti “, assumono che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la sentenza di primo grado non era stata notificata presso il loro difensore, ma presso la loro residenza personale, con l’effetto che essa avrebbe dovuto reputarsi inidonea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello.

Il motivo è fondato.

Va precisato, così rispondendo ad una precisa obiezione del controricorrente, che ha dedotto l’inammissibilità della censura perché formulata facendo testuale riferimento alla ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che prevede quale vizio della sentenza denunziabile in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che il mezzo, nonostante l’improprio riferimento normativo contenuto nella rubrica, è comunque scrutinabile nel merito da parte di questa Corte sotto il profilo, che qui rileva, della violazione delle norme processuali, tenuto conto che nel corpo del motivo parte ricorrente ha espressamente dedotto la violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c. e quindi richiamato, invocandone l’applicazione, i principi della giurisprudenza di legittimità resi in sede di interpretazione delle suddette disposizioni.

Il motivo va quindi accolto perché dall’esame della sentenza notificata di primo grado, consentito a questa Corte proprio in ragione della natura processuale della censura, risulta che la notificazione è stata eseguita presso la personale residenza degli odierni ricorrenti e non già presso il loro procuratore, come invece prescrivono, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, gli artt. 285 e 170 c.p.c. Ne discende che il motivo è fondato, atteso che, per orientamento costante di questa Corte, la notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante (Cass. SU n. 12898 del 2011; Cass. n. 7197 del 2019; Cass. n. 4374 del 2017; Cass. n. 16804 del 2015; Cass. n. 10026 del 2010).

La sentenza va quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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