LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2408-2017 proposto da:
C.P. SNC DI L.C. E CE.TE., IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCARI, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVANA RICCA, GAETANO ZUCCALA’;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL, rappresentato e difeso dall’avv. MARCO SPADARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1889/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/09/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– il giudizio trae origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Siracusa dal Fallimento della ***** s.r.l. nei confronti della società P.C. s.n.c di L.C. e Ce.Te.;
– il Tribunale accolse, per quanto di ragione, la domanda;
– La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 15.12.2015, dicharò la nullità della sentenza di primo grado;
– la P.C. s.n. c di L.C. e Ce.Te. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello sulla base di due motivi;
– Fallimento della ***** s.r.l. ha resistito con controricorso;
– in data 29.6.2021, le parti hanno fatto pervenire atto di rinuncia congiunta.
RITENUTO
che:
– ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
– nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008) -.
– gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).
-ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
– nella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto, in forma congiunta, dalle parti;
– il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 7 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
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