Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40580 del 17/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6723-2017 proposto da:

F.S., FE.FA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.M., e R.P.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5289/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’08/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, rigettava le domande proposte da Fe.Fa. e F.S. di demolizione del manufatto costruito da M.M. e C.P. nel proprio giardino poiché edificato in violazione della normativa sulle distanze legali e comportante un’alterazione del decoro architettonico dell’edificio con deprezzamento del proprio appartamento e con richiesta di condanna al risarcimento dei danni.

2. Gli attori proponevano appello avverso detta sentenza e chiedevano che fosse dichiarato illegittimo il manufatto perché realizzato senza concessione e in difformità delle distanze legali anche ai sensi dell’art. 907 c.c.

3. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione. In particolare, il giudice del gravame evidenziava che con l’atto introduttivo del giudizio gli attori in primo grado avevano dedotto che il manufatto realizzato dai convenuti, posto sotto il balcone di loro proprietà, era stato abusivamente realizzato in difformità a quanto stabilito dalla legge in materia di distanze legali e regolamentari.

Successivamente, in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori avevano ribadito le conclusioni, precisando che il manufatto doveva essere dichiarato illegittimo perché in difformità con quanto disposto in tema di distanze legali anche ai sensi dell’art. 907 c.c.

Secondo la Corte d’Appello, vista la differenza tra l’art. 873 c.c., volto ad evitare la formazione di intercapedini e a tutelare gli interessi generali dell’igiene, del decoro e della sicurezza e l’art. 905 c.c. diretto, invece, a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dall’apertura di vedute degli edifici, per tutelare interessi privati, e la conseguente diversa causa petendi tra le due domande, la modificazione della domanda formulata in sede di memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. doveva ritenersi inammissibile perché domanda nuova non consentita, anche nel testo ratione temporis applicabile (giudizio introdotto nel 2004).

Non poteva applicarsi neanche la violazione delle norme contenute nel regolamento edilizio comunale, in quanto le norme sulle distanze legali con riferimento al diritto di veduta non hanno carattere assoluto, non derogando l’art. 1102 c.c. al disposto dell’art. 907 c.c., dovendosi tener conto in concreto della struttura dell’edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini. Nessun danno, dunque, era derivato dalla violazione delle distanze non ritenuta sussistente. Non poteva ritenersi provato neanche il deprezzamento dell’immobile per il mancato rispetto del decoro architettonico dell’edificio nonostante la consulenza lo avesse ritenuto sussistente, in quanto l’appellante si era limitato a formulare una pretesa risarcitoria e non risultava provato il danno.

4. Fe.Fa. e F.S. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

5. M.M. e C.P. sono rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: falsa applicazione degli artt. 873 e 905 c.c., violazione dell’art. 183 c.p.c.

Preliminarmente il ricorrente evidenzia che gli artt. 873 e 905 c.c. richiamati in sentenza sono del tutto inconferenti. Le suddette norme non sono mai state invocate dai ricorrenti che, invece, hanno fatto espresso riferimento all’art. 907 c.c. in tema di distanza delle costruzioni dalle vedute (pagina 5 e 6 della memoria ex art. 183 c.p.c.). Il richiamo all’art. 905 c.c. operato dalla Corte d’Appello di Roma sarebbe erroneo mentre la norma regolatrice della materia è l’art. 907 c.c., in forza del quale una volta acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino questi non può costruire a distanza minore di 3 metri.

Nella specie il manufatto realizzato dalle resistenti è posto in aderenza al muro perimetrale dell’appartamento di proprietà dei ricorrenti ed al di sotto del balcone di proprietà dei coniugi Fe.. Sul punto la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che le vedute implicano il diritto ad una zona di rispetto che si estende per 3 metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, sicché ogni costruzione che venga a ricadere in quella zona è illegale e va rimossa. L’obbligo suddetto si applica anche ai rapporti tra condomini, i quali hanno diritto di non vedere limitato il proprio diritto di veduta in appiombo a causa di costruzioni eseguite da altri condomini. Il consulente tecnico d’ufficio ha evidenziato che la costruzione delle parti convenute è posta a distanza inferiore a quella di metri 3 prevista dall’art. 907 c.c..

In conclusione, la violazione delle distanze legali ai sensi dell’art. 907 c.c. è stata dai ricorrenti espressamente e tempestivamente formulata nel giudizio di primo grado come risulta dalla memoria ex art. 183 c.p.c., u.c. nella precedente formulazione. La sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto nuova la domanda si pone in palese contrasto con le norme e i principi giurisprudenziali regolatori della materia.

L’art. 183 c.p.c. nella formulazione anteriore alla modifica introdotta D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater convertito con modifiche dalla L. n. 51 del 2006 prevedeva ai commi 4 e 5, che entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. La stessa giurisprudenza di legittimità ha sempre ammesso le modificazioni della domanda introduttiva quale semplice emendatio libelli, ritenendo invece non ammissibili quelle costituenti mutatio libelli e cioè quando l’azione o la pretesa sia diversa da quella originaria con un petitum diverso o una causa petendi fondata su situazioni giuridiche differenti. A tal proposito le Sezioni Unite con la sentenza 12310 del 2015 hanno chiarito che l’art. 183 c.p.c. non prevede limiti qualitativi o quantitativi alla modificazione e che in nessuna parte della norma è dato riscontrare un implicito divieto di modificazione degli elementi oggettivi di identificazione della domanda.

Nel caso di specie la modifica introdotta dai ricorrenti con la memoria ex art. 183 c.p.c. non implica affatto una mutatio libelli non essendo una domanda nuova e trattandosi sempre del mancato rispetto delle distanze legali tra l’immobile di proprietà degli attori e il manufatto realizzato dalle convenute. In ogni caso, anche qualora la domanda modificata ai sensi dell’art. 183 c.p.c. avesse mutato l’originaria causa petendi la stessa mai avrebbe potuto considerarsi domanda nuova non consentita, trattandosi in ogni caso, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite, di domanda connessa alla vicenda sostanziale dedotto in giudizio e rispettosa delle potenzialità difensive di controparte e dei tempi processuali. Peraltro, all’udienza del 6 ottobre 2005 il giudice concedeva alle parti, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., u.c. 30 giorni per il deposito di memorie di replica.

1.2 Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che la domanda ex art. 907 c.c. fosse inammissibile perché proposta solo in sede di memoria ex art. 183 c.p.c.

I ricorrenti richiamano l’orientamento espresso a Sezioni Unite da questa Corte, secondo il quale: “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 c.p.c., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo” (Sez. U, Sent. n. 12310 del 2015).

Anche in altra recente pronuncia si è ribadito che l’art. 183 c.p.c., comma 6, non esclude la possibilità della modifica del petitum o della causa petendi della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l’allungamento dei tempi del processo (Sez. 6-2, Ord. n. 20898 del 2020).

Nel caso in esame, già in citazione si era chiarita sufficientemente la vicenda sostanziale laddove si era dedotta la costruzione “realizzata sotto i balconi” e in violazione della distanza legale (sentenza impugnata pag. 4 e pag. 2). Non si vede come la mera precisazione della norma (art. 907 c.c.) possa determinare una compromissione delle potenzialità difensive della controparte e l’allungamento dei tempi del processo.

Non vi è stata pertanto una mutatio libelli che si ha quando la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tali da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio. (Sez. 2, Sent. n. 1585 del 2015); si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Sez. 5, Sent. n. 12621 del 2012).

In conclusione, ricorrono i presupposti di ammissibilità della domanda proposta dagli attori perché con la memoria ex art. 183 c.p.c. vi è stata solo integrazione di quella proposta con l’atto di citazione dove già si lamentava una costruzione al di sotto di un balcone. Pertanto, in conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 12310 del 2015, la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la suddetta domanda perché nuova risulta erronea e deve essere cassata. Spetterà al giudice del rinvio esaminare nel merito la domanda al fine di stabilire la sussistenza o meno della violazione dell’art. 907 c.c..

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost..

Il secondo motivo di ricorso, strettamente connesso al precedente, attiene alla violazione dell’art. 345 c.p.c. in virtù del quale si è ritenuta inammissibile la domanda come conseguenza di quella modificata ai sensi dell’art. 183 c.p.c. A norma del richiamato art. 345 c.p.c., infatti, presupposto per l’applicazione e che la domanda venga proposta per la prima volta in appello circostanza nella specie non ricorrente. Dunque, non ricorrevano i presupposti di fatto per l’applicabilità dell’art. 345 c.p.c.. Peraltro, l’inammissibilità della domanda ex art. 183 c.p.c. non era stata eccepita dalla controparte e non era stata accertata dal giudice di prime cure. Sul punto si sarebbe consolidato il giudicato e il giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi, pena la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Infine, la Corte d’Appello ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione una questione rilevata d’ufficio, in quanto mai eccepita dalla controparte, sicché avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, rimettere la causa sul ruolo e assegnare alle parti a pena di nullità un termine per il deposito di memoria contenente osservazioni sulla medesima questione.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per omessa motivazione, e violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

La censura ha ad oggetto la ritenuta insussistenza della violazione delle distanze regolamentari in materia di condominio. La Corte d’Appello, infatti, ha motivato la ritenuta non applicabilità delle norme del regolamento edilizio comunale, richiamando una giurisprudenza di legittimità avente ad oggetto una diversa fattispecie. Pertanto, la motivazione sul punto sarebbe inesistente, essendo assolutamente non intellegibile con un richiamo giurisprudenziale erroneo.

3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 e 115 c.p.c. e art. 1227 c.c.

La Corte d’Appello di Roma, in violazione dell’art. 112 c.p.c., avrebbe omesso ogni pronuncia in ordine alla domanda, pure espressamente formulata dai ricorrenti, di declaratoria di illegittimità del manufatto perché realizzato abusivamente in assenza di ogni forma di concessione con richiesta di demolizione e di riduzione in pristino. L’omessa pronuncia costituisce motivo di nullità della sentenza, peraltro, gli attori avevano documentalmente provato l’abusività del manufatto per come accertato dal corpo di polizia municipale nel corso del sopralluogo effettuato il 22/10/2002 all’esito del quale era stata emessa un’ordinanza di sospensione dei lavori con sequestro. Il manufatto era stato completato nonostante il sequestro e il suo carattere abusivo implicava la condanna della resistente alla sua demolizione. Peraltro, in tale contesto omissivo è stata rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto del decoro architettonico. L’accertamento della lesione del decoro era finalizzato non alla condanna risarcitoria ma alla rimozione del manufatto illegittimo, danno peraltro sussistente senza necessità di una specifica attività probatoria.

4.1 Il quarto motivo di ricorso è fondato.

La Corte d’Appello ha ritenuto che nonostante la perizia avesse ritenuto che la costruzione oggetto del contendere fosse da considerare elemento eterogeneo rispetto al fabbricato che ne interrompeva l’armonia dello stile in maniera rilevante, ha poi rigettato la domanda di risarcimento del danno per mancanza di prova, senza in alcun modo pronunciarsi sulla richiesta di demolizione e di riduzione in pristino. In tal modo la Corte d’Appello non ha considerato che la rimozione era stata domandata non solo per violazione delle distanze, ma anche per alterazione del decoro architettonico (v. sentenza pag. 2). Il decoro architettonico, quindi, era stato dedotto come ulteriore causa petendi della domanda di riduzione in pristino.

La Corte d’appello, invece, ha ancorato la dedotta alterazione del decoro architettonico solo alla domanda risarcitoria e, quindi, ha ritenuto sostanzialmente assorbito il relativo accertamento, avendo riscontrato la mancanza di prova di danni (pag. 7 della sentenza). La sentenza va cassata anche in ordine a tale domanda.

5. In conclusione la Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472