LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5883-2017 proposto da:
PFIZER ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVONAROLA 39, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PALMIERI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente-
Avverso la sentenza n. 17904/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto dei requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c. nel testo attualmente vigente, l’appello proposto dalla Pfizer Italia S.r.l. contro sentenza di primo grado del giudice di pace, il quale nel contraddittorio con M.G., aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla domanda della Pfizer, senza provvedere nel merito.
Per la cassazione della sentenza la Pfizer ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, il primo dei quali denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 Si fa notare, mediante trascrizione dell’atto di appello, che questo aveva tutti i requisiti per essere considerato ammissibile e conforme a quanto prescrive l’art. 342 c.p.c..
M.G. ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi (secondo motivo: difetto di motivazione; terzo motivo: omesso esame delle richieste istruttorie; quarto motivo: il regolamento delle spese di lite).
Il tribunale ha fatto propria la tesi, proposta in passato nella giurisprudenza di merito, secondo cui l’appellante, dopo la modifica dell’art. 342 c.p.c., inserita in sede di conversione del D.L. n. 83 del 2012, sarebbe tenuto a redigere l’appello come “progetto alternativo di sentenza”.
Tuttavia, la tesi che concepisce l’atto di appello quale “progetto alternativo di sentenza” è stata ripudiata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio priori instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., S.U., n. 27199 del 2017).
Occorre poi considerare che, nella specie, l’impugnazione era diretta contro sentenza di primo grado che aveva declinato la competenza per territorio. A un attento esame, l’appellante non aveva altro onere se non quello di indicare le ragioni di ingiustizia di tale decisione. Tale onere è stato pienamente assolto nel caso di specie dalla Pfizer Italia, la quale aveva denunciato l’errore commesso dal primo giudice sotto un duplice profilo: perché il giudice di pace si era dichiarato incompetente per territorio senza indagare sulla propria competenza con riferimento a tutti i fori concorrenti; perché il medesimo giudice aveva rilevato la questione di competenza territoriale d’ufficio.
Il primo motivo è pertanto accolto. La sentenza è cassata in relazione ad esso. Il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, il quale deciderà il merito dell’appello e liquiderà le spese del presente giudizio.
PQM
accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021