LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37863-2019 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BONELLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1504/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
Con sentenza nr1504/2018 la CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto da B.L., medico odontoiatra avverso la pronuncia della CTP di Cuneo con cui era stato rigettato il ricorso del contribuente relativamente ad avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero a tassazione dell’imposte Irpef ed Irap per il periodo 2009 e 2010 ed 2011.
Il giudice di appello, per gli aspetti che qui interessano, che trattandosi di una verifica c.d. a tavolino non era previsto alcun contraddittorio preventivo né un termine per l’emissione dell’avviso.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 comma 2, art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, lamentandosi la mancata applicazione del contraddittorio endoprocedimentale nell’accertamento in esame relativo ad Irpeg ed Irap.
Il motivo è infondato.
Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 9/12/2015, n. 24823), il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto, sussistendo esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito, fra le quali assume particolare rilievo la previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Si è tenuto a precisare che le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, tenuto conto del dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e del tenore testuale della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, trattandosi di ipotesi caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, peculiarità che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali.
Le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si applicano, dunque, esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, e non nell’ambito di indagini cd. “a tavolino”, salvo che riguardino tributi “armonizzati” (Cass., sez. 6-5, 29/10/2018, n. 27420; Cass., sez. 6-5, 14/03/2018, n. 6219; Cass., sez. 6-5, 27/07/2018, n. 20036).
Tanto premesso, con riferimento agli avvisi di accertamento relativi all’anno 2006, deve sicuramente escludersi che la normativa nazionale imponesse, a pena di nullità, con riguardo ai tributi “non armonizzati”, quali l’IRPEF, il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente. Infatti, l’invito al contraddittorio previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, costituisce uno dei poteri istruttori esercitabili dall’Ufficio in via generale, anche per richiedere spiegazioni e chiarimenti in ordine ai dati desumibili dalla documentazione bancaria acquisita ai sensi dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7, e, trattandosi di una fase procedimentale facoltativa, essa non integra un’ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente destinatario degli accertamenti bancari, previsto a pena di illegittimità della successiva emissione dell’atto impositivo (Cass., sez. 5, 28/02/2017, n. 5135, in motivazione).
Questa Corte ha stabilito che la legittimità della ricostruzione della base imponibile, mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite, non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipata alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25770). Vertendosi pacificamente nel caso di specie in ipotesi di accertamento cd. a tavolino, l’obbligo del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale poteva valere esclusivamente in relazione ai cd. tributi “armonizzati”, quali l’i.V.A. qui non in discussione e sempre che il contribuente avesse assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere senza proporre un’opposizione meramente pretestuosa (Cass., Sez. U, n. 24823/15, 2020/n. 27818).
Va peraltro osservato che la verifica in questione (effettuata sulla base degli elementi emergenti dalla documentazione acquisita in esito all’invio di questionario), contrariamente a quanto affermato dal ricorrente in sede di memoria, abbia natura strettamente documentale con esclusione quindi del rispetto della norma invocata, come interpretata da questa Corte.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, che non opera nell’ipotesi di accertamenti c.d. a tavolino.
Nella sentenza impugnata, il giudice di appello, ha fatto buon governo dei suddetti principi, nel ritenere non obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale e non necessario il termine dilatorio sottraendosi alla critica che le viene mossa.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 5000,00 oltre s.p.a.d..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021