Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40585 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29330-2019 proposto da:

O.M., rappresentato e difeso dall’avv.to NUNZIA LUCIA MESSINA, ed elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA RG 2022/2018, depositato il 14/06/2019 comunicato il 21.8.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. O.M., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto si era rifiutato di prendere il posto del padre (che era un native doctor) nella sua comunità: era stato per questo da lui denunciato e convocato dai membri del gruppo che lo avevano minacciato, tanto che era fuggito per il timore di essere ucciso.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c. comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,4 e 5: lamenta che il rigetto della domanda si fondava su una carente e travisata valutazione dei fatti narrati, visto che era stato affermato che egli era fuggito “prima” della riunione con i membri della comunità (e dunque, senza sapere quali fossero le loro pretese) mentre aveva riferito di essere scappato “durante” la riunione, proprio per le minacce di morte che gli erano state rivolte. Deduce che il racconto era stato valutato senza tener conto né di tale decisiva circostanza, né delle usanze tribali che dovevano essere oggetto di indagine, attraverso il dovere di cooperazione istruttoria che non era stato correttamente adempiuto.

1.1. Il motivo è fondato.

La circostanza temporale allegata (“durante” e non “prima”) – che il Tribunale ha erroneamente preso in considerazione rispetto alle dichiarazioni rese dal ricorrente – ha valore decisivo per l’intera valutazione della vicenda narrata e per comprendere la valenza persecutoria della condotta perpetrata ai suoi danni.

Ne’ assumono rilevanza le considerazioni sulla omessa denuncia alle autorità locali, in ragione della posizione di assoluta soggezione nei confronti della setta che il ricorrente ha rappresentato.

1.2. La valutazione della sua credibilità è stata, dunque, articolata sulla base di una ricostruzione falsata e non complessiva del racconto, tale da configurare la violazione di legge denunciata: al riguardo, non è inutile richiamare il principio affermato da questa Corte secondo cui “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01);

2. Con il secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il Tribunale aveva fondato il proprio giudizio su C.O.I. che non risalivano all’epoca dei fatti, ed in base a ciò aveva escluso un rischio che in tempi passati realmente sussisteva.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto: a) il ricorso a C.O.I. aggiornate alla data della decisione, prescritto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, è finalizzato a valutare i rischi per il rimpatrio; b) la diversa situazione esistente che poteva, in thesi” emergere attraverso C.O.I. più risalenti non è stata specificamente dedotta né sono state indicate le diverse fonti informative che avrebbero condotto ad una differente valutazione (cfr. Cass. 7105/2021).

3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: il motivo contiene, nella sostanza, argomentazioni sovrapponibili a quello precedente ed è infondato perché continua a dolersi del fatto che le C.O.I. indicate erano quelle aggiornate alla data della decisione, errando nel non considerare la ratio legis portata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. nella parte in cui ha rigettato la domanda concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: lamenta che non era stata considerata la sua vulnerabilità derivante dalle ragioni della fuga, in quanto la motivazione non era stata affatto ad essa riferita. Si duole altresì del fatto che non era stata effettuata alcuna valutazione ed accertamento concernete il rispetto dei diritti fondamentali in *****.

5. Con il quinto motivo, lamenta la violazione dei precetti costituzionali a tutela della sfera umana e personale, con riferimento all’art. 5, comma 6 T.U.I. ed all’art. 19, comma 1 T.U.I.

6. Il quarto e quinto motivo vanno esaminati insieme perché sono strettamente connessi.

6.1. Essi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo in quanto la situazione individuale del ricorrente e le ragioni per le quali ha chiesto la protezione individualizzata sono riconducibili anche al suo racconto che risulta valutato omettendo di considerare una circostanza decisiva.

6.2. Tuttavia, vale la pena rilevare che, in relazione alla specifica fattispecie mancano del tutto COI aggiornate sul livello di tutela dei diritti fondamentali, tali da consentire il giudizio di comparazione postulato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019).

7. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Catania per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto evidenziati:

“secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

2.”il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte in relazione alla specifica fattispecie umanitaria che involge la valutazione del livello di tutela dei diritti fondamentali e che riguardano criticità differenti da quelle alle quali sono ricondotte le protezioni maggiori, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”.

8. Il Tribunale provvederà altresì alla decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il quarto ed il quinto; dichiara altresì inammissibile il secondo ed infondato il terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia per il riesame della controversia al Tribunale di Catania in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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