LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30086-2019 proposto da:
I.O., rappresentato e difeso dall’avv.to PIETRO CERRO, (Ndr:
testo originale non comprensibile) elettivamente domiciliato in Roma, via Veneto 116 presso lo studio dell’avv.to Rosa Altavilla;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
COMM. TERR. PROT. INTER. Salerno sezione distaccata di Campobasso;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO 2018/2019, depositata il 05/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. I.O., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per ragioni di incolumità personale. 2. La parte intimata non si è difesa.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, negli artt. 2 7 8 e 11 e del Decreto 20 maggio 2008 lamenta che erroneamente il tribunale non aveva riconosciuto i presupposti delle protezioni maggiori invocate.
2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27 comma 1 bis.
3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI e del D.Lgs. n. 251 del 2007.
4. Preliminarmente, il Collegio rileva che manca la sommaria esposizione del fatto, con violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
4.1. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza ne determina l’inammissibilità, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).
4.2. Nel caso in esame, le doglianze contenute nei motivi proposti, in gran parte sovrapponibili sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente, limitato alla generica prospettazione del rischio per la sua incolumità personale, sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.
5. In conclusione il ricorso è inammissibile.
6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021