Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40588 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27612 – 2020 R.G. proposto da:

POLIS FONDI S.G.R.p.A. – c.f./p.i.v.a., ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 133, presso lo studio dell’avvocato Osvaldo Lombardi che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor Andrea Giussani, all’avvocato Raimondo Maggiore ed all’avvocato Paolo Federico Villani la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso per regolamento di competenza.

– ricorrente –

contro

ELECTA REAL ESTATE s.r.l. – p.i.v.a., ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Milano, al corso XXII Marzo, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Fuochi che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza in data 29.9.2020 del Tribunale di Milano assunta nell’ambito del giudizio iscritto al n. 59874/2018 r.g.;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Giacalone Giovanni, che ha chiesto rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza n. 1501/2018 (poi impugnata dinanzi a questa Corte) la Corte d’Appello di Milano accoglieva l’appello proposto dalla “Electa Real Estate” s.r.l. nei confronti, tra gli altri, della “Polis Fondi S.G.R.p.A.” avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 13927/2012 e, in riforma della gravata sentenza, condannava, tra gli altri, la “Polis Fondi S.G.R.p.A.” a pagare all’appellante la somma di Euro 1.350.000,00, oltre accessori, a titolo di provvigione ex art. 1755 c.c., in dipendenza della conclusione di un preliminare di compravendita di talune partecipazioni in società immobiliari.

2. In data 2.5.2018 la “Electa Real Estate” s.r.l. notificava alla “Polis Fondi S.G.R.p.A.” in proprio – anziché al fondo di investimento alternativo denominato “***** in liquidazione” (già denominato “*****”) gestito dalla “Polis Fondi S.G.R.p.A.” – atto di precetto per il complessivo importo di Euro 1.619.159,98.

3. Con atto di citazione notificato in data 16.5.2018 la “Polis Fondi S.G.R.p.A.” proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1.

Deduceva che l’intimazione di pagamento le era stata indebitamente rivolta in proprio anziché in qualità di gestore del fondo di investimento alternativo “***** in liquidazione”, con susseguente violazione della regola della separazione patrimoniale ex art. 36 t.u.f..

4. Con ricorso depositato in data 12.6.2018 la “Polis Fondi S.G.R.p.A.” proponeva altresì opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, siccome, nelle more, la “Electa Real Estate” s.r.l. aveva provveduto a notificare pignoramento presso terzi.

5. Con ordinanza in data 20.7.2018 la “Electa Real Estate” s.r.l. otteneva l’assegnazione del credito ed in data 2.8.2018 conseguiva dal terzo pignorato il pagamento di Euro 1.926.859,54.

6. Con sentenza n. 6195/2019 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1.

Assumeva il tribunale che la quaestio concernente la pretesa indebita condanna dell’opponente in proprio anziché in qualità di gestore del fondo di investimento alternativo denominato “***** in liquidazione” era da far valere in sede di impugnazione della sentenza n. 1501/2018 della Corte d’Appello di Milano.

7. Avverso la sentenza n. 6195/2019 del Tribunale di Milano la “Polis Fondi S.G.R.p.A.” proponeva appello.

8. Con ordinanza in data 29.9.2020, nell’ambito del giudizio scaturito dall’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, il Tribunale di Milano dichiarava la litispendenza tra il medesimo giudizio ex art. 615 c.p.c., comma 2, ed il giudizio ex art. 615 c.p.c., comma 1, pendente innanzi alla Corte d’Appello di Milano in conseguenza del gravame proposto avverso la sentenza n. 6195/2019 del Tribunale di Milano.

Evidenziava il tribunale che con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, ci si doleva non già per l’impignorabilità del credito assegnato alla “Electa Real Estate” s.r.l. bensì per l’indebita condanna della “Polis Fondi S.G.R.p.A.” in proprio anziché in qualità di gestore del fondo di investimento alternativo.

Evidenziava quindi che sussisteva in concreto identità di “petitum” e di “causa petendi” con il giudizio ex art. 615 c.p.c., comma 1, pendente innanzi alla Corte d’Appello di Milano, sì che nel giudizio ex art. 615 c.p.c., comma 2, si imponeva la declaratoria della litispendenza.

9. Avverso l’ordinanza assunta dal Tribunale di Milano in data 29.9.2020, nell’ambito dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, la “Polis Fondi S.G.R.p.A.” ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.; ne ha chiesto la cassazione con ogni conseguente statuizione.

La “Electa Real Estate” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese.

10. Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell’art. 380-ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

11. La ricorrente ha depositato memoria.

12. Con l’unico motivo la “Polis Fondi S.G.R.p.A.” denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., e/o dell’art. 2909 c.c..

Deduce che ha errato il Tribunale di Milano a dichiarare la litispendenza.

13. Il ricorso va respinto.

14. I rilievi (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 2 – 3) alla cui stregua il Tribunale di Milano ha riscontrato la identità di “petitum” e di “causa petendi” tra il giudizio ex art. 615 c.p.c., comma 2 (di opposizione all’esecuzione intrapresa), pendente innanzi a sé, ed il giudizio ex art. 615 c.p.c., comma 1 (di opposizione al precetto, all’esecuzione preannunciata), pendente in appello dinanzi alla Corte di Milano, sono ineccepibili.

Più esattamente, la declaratoria della litispendenza si legittima in toto alla luce dell’insegnamento di questa Corte.

Ovvero dell’insegnamento secondo cui tra l’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell’art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima (cfr. Cass. 17.10.2019, n. 26285; Cass. (ord.) 20.7.2010, n. 17037; Cass. 24.10.1986, n. 6235. Cfr., altresì, Cass. sez. un. 31.7.2014, n. 17443, secondo cui la litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del “petitum”, inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di “causa petendi”, ossia del fatto costitutivo della domanda, senza che rilevi che un soggetto assuma in una causa la qualità di attore e nell’altra quella di convenuto).

15. In questo quadro, dunque, le opposizioni esperite dalla “Polis Fondi S.G.R.p.A.” si proiettano avverso il medesimo titolo esecutivo – la sentenza n. 1501/2018 della Corte d’Appello di Milano – e risultano fondate su fatti costitutivi identici.

E’ significativo rimarcare che la “Polis Fondi S.G.R.p.A.” ha chiesto “la riunione del secondo giudizio al primo nelle conclusioni rassegnate a pag. 16 del proprio atto introduttivo dell’azione di opposizione a pignoramento” (così scrittura difensiva della controricorrente, pag. 6). Ne’ tale riscontro può dirsi svilito dall’avversa deduzione secondo cui “la riunione si giustifica ampiamente anche per ragioni di mera connessione” (così memoria della ricorrente, pag. 2).

Non è significativo addurre, viceversa, che con l’opposizione a precetto la ricorrente “ha lamentato un errore di direzionamento soggettivo della pretesa esecutiva” (così memoria, pag. 3) e che con l’opposizione all’esecuzione “si è denunciato un errore di direzionamento oggettivo, poiché sono stati concretamente aggrediti beni propri di Polis anziché il separato patrimonio del Fondo” (così memoria, pag. 3).

A tal ultimo riguardo, evidentemente, è sufficiente porre in risalto che si tratta di riflessi della stessa censura (cfr. ricorso per regolamento di competenza, pag. 6: l’intimazione di pagamento le è stata indebitamente rivolta in proprio anziché in qualità di gestore del fondo di investimento alternativo denominato “***** in liquidazione”, con susseguente violazione della regola della separazione patrimoniale ex art. 36 t.u.f.) e che il diverso “direzionamento” si correla alla natura di opposizione all’esecuzione “preannunciata” dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, ed alla natura di opposizione all’esecuzione “intrapresa” dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2.

16. Occorre tener conto, sotto altro profilo, che con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziale il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (cfr. Cass. 18.4.2006, n. 8928; cfr. altresì Cass. 24.7.2012, n. 12911, secondo cui, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione).

17. Su tale scorta – e con precipuo riferimento alla denunciata violazione dell’art. 2909 c.c. – si rimarca quanto segue.

Per un verso, è inappuntabile pur la precisazione finale del Tribunale di Milano, alla cui stregua il giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 4032/2019, con cui la Corte d’Appello di Milano ha respinto la domanda di revocazione esperita dalla “Polis Fondi S.G.R.p.A.” avverso la sentenza n. 1501/2018 della stessa Corte di Milano, è da far valere nel giudizio di opposizione a precetto definito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 6195/2019 poi impugnata dinanzi alla Corte milanese con la citazione notificata il 6.12.2019 (cfr. ricorso per regolamento di competenza, pag. 9).

Per altro verso, a fronte della pendenza, innanzi alla Corte di Milano, del giudizio di opposizione a precetto, del tutto ingiustificata è la deduzione della ricorrente secondo cui il previo rigetto in rito dell’opposizione a precetto imponeva al Tribunale di Milano di vagliare nel merito l’opposizione a pignoramento (cfr. ricorso per regolamento di competenza, pag. 26).

A tali ultimi riguardi si rimarca che il riscontro, ineccepibile nella specie, della litispendenza costituisce un assoluto prius, cosicché per nulla si giustifica l’assunto della ricorrente secondo cui sarebbe stato “indebitamente conculcato a Polis un grado di giudizio, in violazione della garanzia del giudice naturale” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 26; cfr. memoria, pag. 8): il rilievo di cui alla sentenza n. 4032/2019 della Corte d’Appello di Milano, secondo cui “l’affare immobiliare oggetto di causa non poteva che essere stato concluso nello svolgimento della sua (di “Polis Fondi S.G.R.p.A.7 attività di gestione del fondo patrimoniale” (al riguardo cfr. ricorso per regolamento di competenza, pag. 9), sarà – se dedotto – oggetto di delibazione da parte della Corte di Milano in sede di cognizione dell’appello esperito avverso la sentenza n. 6195/2019 del Tribunale di Milano.

Per altro verso ancora, il ricorso per regolamento può contenere, a pena di inammissibilità, solo doglianze sulla risoluzione della questione di competenza o di questioni pregiudiziali che, direttamente o indirettamente, attengono alla questione predetta, mentre l’eventuale denuncia di violazioni di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza (nella specie, la litispendenza) dev’essere fatta valere con l’impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall’istanza di regolamento (cfr. Cass. 28.3.2006, n. 7075; Cass. (ord.) 23.5.2017, n. 12890).

18. Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; condanna la ricorrente, “Polis Fondi S.G.R.p.A.”, a rimborsare alla controricorrente, “Electa Real Estate” s.r.l., le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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