Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40594 del 17/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30192-2019 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE FIRENZE;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE 5868/2019, depositato il 02/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. I.J., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto il padre era la guida spirituale del villaggio e prima di morire gli aveva chiesto di subentrare nella carica. Poiché egli aveva opposto un rifiuto in quanto era ***** ed impossibilitato a partecipare a tali culti, veniva minacciato e perseguitato dai seguaci della setta tanto da dover decidere di espatriare.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.

1.1. Censura, al riguardo, la valutazione di credibilità che aveva articolato il tribunale la quale, in thesi, era in contrasto con il paradigma interpretativo di cui alla norma sopra richiamata.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Il Tribunale, infatti, in punto di credibilità ha reso una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, evidenziando specificamente tutte le contraddizioni del racconto (cfr. pag. 5 del decreto impugnato) e le incongruenze evidenziate.

1.4. La censura, pertanto, si risolve in una richiesta di rivalutazione di merito, inammissibile in questa sede, non essendo neanche stati evidenziati fatti storici, principali o secondari che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare.

2. Con il secondo motivo, lamenta l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della sua condizione personale.

3. Con il terzo motivo, deduce la mancata concessione della protezione sussidiaria cui ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine; lamenta, altresì, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 nonché l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., la contraddittorietà fra le fonti citate ed il loro contenuto; le conclusioni raggiunte con la motivazione solo apparente della decisione e l’omesso esame delle fonti informative.

4. I due motivi sono strettamente interconnessi e devono essere esaminati congiuntamente.

4.1. Quanto al secondo si osserva che la doglianza prospetta una mancata chiara pronuncia di inattendibilità del racconto e si duole della violazione del dovere di cooperazione istruttoria in relazione alla protezione sussidiaria.

4.2. Tanto premesso, la censura – che non ha colto la ratio decidendi della statuizione con la quale il racconto è stato ritenuto non credibile (fatto questo, in se, dimostrato anche dagli argomenti, sia pure non fondati, spesi per la prima censura) – risulta non decisiva in relazione alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. a) e b) per la quale assume rilevanza pregiudiziale la valutazione di credibilità: e, tenuto conto dell’esito argomentato in relazione al primo motivo, la critica di violazione e dell’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale risulta inconducente.

4.3. Quanto al terzo motivo, riferito alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la censura risulta infondata, in quanto il Tribunale ha acquisito C.O.I. aggiornate sulla condizione di stabilità e sicurezza della *****, giungendo alla conclusione che non sussisteva un conflitto armato, nella regione di provenienza del ricorrente, nella accezione Eurounitaria. Ne’ le COI da lui indicate (pag. 14/18 del ricorso) consentono di giungere ad una diversa valutazione, trattando delle forme di violenza introdotte dal gruppo terroristico di *****, non operativo nel luogo di provenienza (*****) del ricorrente.

5. Con il quarto motivo, si deduce il difetto di motivazione e travisamento dei fatti e l’assoluta assenza di istruttoria in relazione alla protezione umanitaria.

6. Con il quinto motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 la violazione dell’art. 5, comma 6 TUI, non essendo stati considerati i rischi di persecuzione nel paese e l’assenza di fonti informative sulle condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine.

6.1. Entrambe le censure, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, per mancanza di specificità in relazione al caso concreto.

6.2. Il Tribunale, infatti, ha precisato che, oltre alla vicenda narrata, ritenuta inattendibile, non era stata dedotta alcuna forma di vulnerabilità dal ricorrente, tale da poter essere ricondotta alla protezione umanitaria.

6.3. E, tanto premesso, la censura, continua a non indicare né gli aspetti di vulnerabilità (invero, solo genericamente enunciati), né i profili di integrazione che il ricorrente potrebbe vantare in funzione di un giudizio di comparazione; né le forme di violazione del nucleo minimo della dignità umana derivanti dalle condizioni di vita nel paese di origine.

6.4. In tale situazione, pur sintetica la motivazione del Tribunale, essa non viene attinta efficacemente dalla doglianza esaminata.

7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

8. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472