LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30272-2019 proposto da:
S.O., rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLO SASSI, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO n. 1924/2019, depositato il 25/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. S.O., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato scoperto mentre consumava un rapporto omosessuale, notizia che si era diffusa e che aveva provocato violente aggressioni ai suoi danni: poiché l’unica persona che gli era rimasta vicina era di religione *****, aveva deciso di convertirsi ma era stato ripudiato dalla sua famiglia (che era di culto musulmano) anche per questo. Per tale ragione aveva deciso di lasciare il suo paese.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9 ed art. 11 e successive modifiche, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,9,14 e art. 27, comma 1 bis e successive modifiche, e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. E e G nonché artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, con particolare riferimento al suo orientamento sessuale, alle sue gravi condizioni di salute ed alla situazione esistente in ***** sulla base della documentazione allegata. Lamenta, altresì, l’omessa attività istruttoria.
1.1. Si duole, in buona sostanza, di una carente motivazione in relazione alla persecuzione subita a causa del suo orientamento sessuale, fatto che era stato trattato dal Tribunale, omettendo del tutto di articolare una approfondita valutazione del racconto che aveva narrato, limitandosi a complessive argomentazioni inosservanti del paradigma interpretativo di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.
1.2. Lamenta altresì che il giudice non aveva adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria dal quale sarebbe potuta emergere, attraverso fonti informative attendibili e aggiornate, la persecuzione che nei ***** subivano tutti gli omosessuali che erano perseguiti anche penalmente.
1.2. Deve premettersi che il vizio dedotto viene riferito, in rubrica, all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonostante che la parte argomentativa del motivo prospetti la doglianza di motivazione assente od apparente.
1.3. La censura, pertanto, deve essere ricondotta all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. SUU 17931/2013; Cass. 4036/2014; Cass. 26310/2017): in tal modo riqualificato, il motivo è fondato.
1.4. Infatti, il Tribunale, a fronte dell’articolato racconto reso dinanzi alla Commissione territoriale si è limitato ad ritenere non credibile il ricorrente sulla base della seguente motivazione: “va preliminarmente rilevato che la commissione territoriale motivava il suo diniego evidenziando che il racconto fatto in sede di audizione personale appariva lacunoso e generico sia in relazione alla scoperta del diverso orientamento sessuale sia in relazione al suo avvicinamento alla religione *****. Infatti, per giustificare la propria fuga dal *****, riferiva che un giorno era stato sorpreso mentre consumava un rapporto sessuale con un’altro un uomo. Poiché la notizia si era diffusa, egli era stato inizialmente picchiato e minacciato di morte e, successivamente, isolato e abbandonato da tutti compresi i suoi familiari: l’unica persona che aveva continuato a stargli vicino era un amico di religione ***** e per tale ragione aveva deciso di cambiare anch’egli di religione e di convertirsi al cristianesimo ma tale scelta era stata avversata fortemente dai suoi familiari, i quali erano giunti a ripudiarlo. Così, non avendo più nessuno aveva deciso di lasciare il suo paese di origine e dopo averne attraversati altri nel novembre 2016 era arrivato in Italia”.
1.5. Il racconto riportato nel decreto non è stato accompagnato da alcuna considerazione, fondata su C.O.I. aggiornate in relazione alla specifica vicenda narrata, relativa al trattamento riservato nel paese di origine alle persone omosessuali: manca del tutto, dunque, un percorso argomentativo riconducibile al paradigma interpretativo di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, a mente del quale il racconto deve essere esaminato nel suo complesso ed alla luce delle informazioni sul paese di provenienza: la motivazione, dunque, risulta meramente assertiva ed evidenzia altresì, come contraddizione, la conversione al ***** e la condizione di omosessualità, ritenendo, senza alcuna argomentazione comprensibile, che ciò possa costituire una insanabile contraddizione.
1.6. Al riguardo, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, secondo cui “ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico ex art. 8, comma 1, lett. d) o della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b), il giudice, a fronte della dichiarazione del cittadino straniero di avere subito nel Paese di origine atti persecutori o trattamenti inumani e degradanti, a cagione del proprio orientamento sessuale, è tenuto ad indagare in primo luogo sulla credibilità della vicenda persecutoria narrata o dell’esposizione ad un trattamento inumano e degradante, senza che la valutazione di non credibilità intrinseca delle dichiarazioni relative all’omosessualità, possa sostituire tale diversa indagine, tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 4 il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del suo timore di subirne nuovamente (cfr. Cass. 10531/2012 ed, in termini, Cass. 9815/2020) 1.7. La sentenza, pertanto deve essere in parte qua cassata, con assorbimento delle argomentazioni relative al rigetto dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) alla cui rivalutazione del giudice del rinvio sarà tenuto dopo aver riesaminato a credibilità del racconto alla luce del paradigma valutativo prescritto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.
2. Con il secondo motivo, si deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in ***** sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria.
2,1. Il ricorrente lamenta, al riguardo, l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria sul livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, nonché la mancata valutazione della sua vulnerabilità rispetto alla quale era stata resa, in thesi, una motivazione apodittica e priva di ogni riferimento al caso concreto.
2.2. il motivo è fondato.
2.3. Il Tribunale, infatti, ha omesso di valutare la complessiva vulnerabilità del ricorrente, non ha acquisito informazioni sul livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, attraverso l’acquisizione di fonti informative attendibili ed aggiornate, ed ha del tutto omesso – in assenza dell’accertamento su tali fondamentali elementi – di esprimere un giudizio di comparazione sulla condizione raggiunta in Italia e sui rischi derivanti dall’eventuale rimpatrio legati alla violazione di diritti fondamentali, limitandosi ad una motivazione assertiva e perplessa (cfr. pag. 4 u.cpv e 5 primi due cpv del ricorso).
2.4. Questa Corte, al riguardo, ha affermato che “in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, oltre che a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione”(cfr. Cass. 13079/2019; Cass. 8571/2020; Cass. 20642/2020; Cass. 198/2021) 3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 28 bis, comma 2, lett. a) in relazione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato: deduce che il Tribunale aveva affermato che il ricorso era manifestamente infondato ed, in relazione a ciò, aveva statuito “lapidariamente” l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, discostandosi in tal modo da un’interpretazione costituzionalmente orientata e rendendo una motivazione sul punto riconducibile a una mera clausola di stile.
3.1. Il motivo rimane assorbito dalla decisione su quelli precedenti, anche se non è inutile segnalare l’ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 per la revoca dell’ammissione.” (cfr. Cass.SU 4315/2020) 4. In conclusione il decreto deve essere cassato in relazione al primo ed al secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto evidenziati:
“la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale, tenendo conto di tutti gli aspetti del racconto narrato e rendendo una logica ed articolata motivazione sulle eventuali incongruenze riscontrate.
“secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione Istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”.
5. Il Tribunale di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021