Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40596 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30765-2019 proposto da:

C.O., rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLO SASSI (Ndr:

testo originale non comprensibile) elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. C.O., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato coinvolto in alcune liti familiari per ragioni ereditarie e di aver subito minacce di morte dai propri parenti.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9 ed art. 11 nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,9,14 e art. 27, comma 1 bis e successive modifiche, e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. e) e g), nonché artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in ***** sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria.

1.1. Lamenta altresì la mancanza totale di motivazione in ordine alle condizioni di instabilità ed insicurezza del paese che sono state assertivamente negate, senza alcuna indagine fondata su fonti informative attendibili ed aggiornate.

1.2. Si duole altresì della sua omessa audizione.

1.3. Il motivo è complessivamente inammissibile.

1.4. La censura, infatti, contiene argomenti confusi (richiama a pag. 13 il decreto impugnato, riportando, invece, il suo ricorso) i quali, senza alcun riferimento alla vicenda narrata che, invero, è stata riportata nel corpo dell’atto introduttivo soltanto attraverso la verbalizzazione dell’audizione tenutasi dinanzi alla Commissione territoriale, ma senza alcuna operazione di sintesi di essa, si incentra alternativamente sulla critica all’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, e sull’omessa audizione: essa viene altresì conformata attraverso un confuso assemblaggio fra testi normativi e motivazioni della giurisprudenza di merito, rendendo con ciò impossibile a questa Corte perfino individuare l’errore che il ricorrente intende denunciare e, men che meno, apprezzare la fondatezza della denuncia.

2. Con il secondo motivo, si deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata.

2.1. Si lamenta, al riguardo, l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria sul livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, nonché la mancata valutazione della vulnerabilità del ricorrente, rispetto alla quale era stata resa, in thesi, una motivazione apodittica e priva di ogni riferimento al caso concreto.

2.2. La censura, nella parte argomentativa, è riferita ad una motivazione apodittica ed apparente, del tutto priva di un percorso logico che consenta di comprendere le ragioni della decisione: essa, dunque, deve essere ricondotta all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed, in tal modo riqualificata, deve ritenersi fondata.

2.3. Il Tribunale, infatti, nello scrutinare la protezione umanitaria invocata, si è limitato ad affermare, in modo invero assertivo soltanto che: “Non vi sono i presupposti per la concessione della protezione umanitaria non risultando il richiedente affetto da stati patologici di rilievo né presentando specifici caratteri di vulnerabilità tali da far concludere che un rientro nel paese d’origine lo avrebbe esposto a situazioni umanitarie di particolare complessità tali da giustificare l’applicazione di tale residuale misura” (cfr pag. 3 secondo capoverso del decreto).

2.4. Il tal modo, il giudice di merito ha omesso di fondare la propria valutazione su un percorso logico comprensibile e fondato su accertamenti concreti, con particolare riferimento alle informazioni ilguardanti il livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, acquisite attraverso fonti attendibili ed aggiornate, così come predicato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3; ha omesso, altresì di valutare la complessiva vulnerabilità del ricorrente e di articolare, all’esito, un giudizio di comparazione con la sua integrazione nel paese di accoglienza e con il rischio di subire, in caso di rimpatrio, una inammissibile violazione della sua dignità, limitandosi ad una motivazione assertiva ed apodittica che ha escluso lapidariamente la ricorrenza dei presupposti della fattispecie invocata senza alcun comprensibile riferimento a quanto allegato nel ricorso introduttivo ed smettendo di effettuare il confronto fra gli elementi sopra richiamati, postulato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29459/2019).

2.5. La sentenza, pertanto, deve essere in parte qua cassata.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 28 bis, comma 2, lett. a) in relazione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato: deduce che il Tribunale aveva affermato che il ricorso era manifestamente infondato ed, in relazione a ciò, aveva statuito “lapidariamente” l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, discostandosi in tal modo da un’interpretazione costituzionalmente orientata e rendendo una motivazione sul punto riconducibile a una mera clausola di stile.

3.1. Il motivo rimane assorbito dalla decisione su quelli precedenti, anche se non è inutile segnalare l’ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione dei giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 per la revoca dell’ammissione.” (cfr. Cass. SU 4315/2020).

In conclusione il decreto deve essere cassato in relazione al secondo motivo di ricorso – inammissibile il primo ed assorbito il terzo – con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei seguenti principi di diritto: “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso e riferite al livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, informazioni che il giudice di merito ha il dovere di acquisire D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 8, comma 3”.

Il giudice di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo.

Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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