Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40597 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31427-2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso i dall’avv.to FRANCESCO ROPPO, ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 4300/2019, depositata il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. S.A., proveniente da Bangladesh, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese a causa dei debiti che aveva dovuto contrarre per sostenere le spese ospedaliere della moglie e quelle necessarie per il matrimonio della sorella. Ciò lo aveva indotto a rivolgersi ad alcuni usurai per ottenere un prestito anche per affrontare il viaggio. Non avendo la possibilità di restituire le somme ottenute, aveva deciso di fuggire, in quanto nel paese di origine era prevista la pena detentiva per l’indebitamento ed era consueta la riduzione in schiavitù per la stessa ragione.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 nonché violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 4 per motivazione inesistente ed apparente ed omesso esame di un fatto decisivo.

1.1 Lamenta che il Tribunale aveva omesso di valutare le condizioni personali ed emotive in cui egli si era trovato al momento in cui aveva reso le sue dichiarazioni, ignorando il principio del beneficio del dubbio, e non aveva neanche confrontato i fatti narrati con il protocollo UNCHR, prescrittivo delle modalità con le quali si deve procedere all’audizione del richiedente asilo.

1.2. Lamenta altresì che il Tribunale aveva preso in considerazione soltanto le dichiarazioni da lui rese in udienza e non quelle espresse dinanzi alla Commissione Territoriale.

1.3. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la decisione impugnata.

1.4. Il Tribunale, infatti, ha riportato puntualmente sia le dichiarazioni rese dinanzi in sede giudiziaria durante il rinnovo dell’audizione, sia, in sintesi, quanto raccontato dal ricorrente dinanzi alla CT, giungendo alla motivata convinzione che il racconto non fosse credibile (cfr. pag. 4 e 5).

1.5. Trattasi di valutazione di merito, insindacabile in questa sede, in quanto il Tribunale si è motivatamente attenuto al paradigma valutativo predicato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I., dell’art. 10 Cost. ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente ed inesistente, nonché l’omesso esame di fatti decisivi con riferimento all’integrazione lavorativa raggiunta.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Il Tribunale, infatti, ha del tutto omesso di effettuare un’indagine sulle condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, anche sotto il profilo del livello di povertà inemendabile ed ha, per contro, ignorato la vulnerabilità derivante da tale condizione, svalutando l’integrazione raggiunta attraverso il lavoro riferita soltanto all’ultimo contratto a tempo parziale, ritenuto irrilevante in relazione al suo inserimento, senza alcuna considerazione della possibilità di rinnovo o trasformazione e senza alcuna valutazione delle attività precedentemente svolte, tutti elementi che dovevano essere raffrontati fra loro alla luce delle informazioni attendibili ed aggiornate che non sono state affatto acquisite, in relazione alla specifica fattispecie: ciò al fine di formulare il compiuto giudizio di comparazione postulato dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29459/2019) fra il livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine dove dovrebbe, in ipotesi, essere rimpatriato e la vulnerabilità derivante anche dalla perdita dell’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

3. In conclusione, il decreto deve essere in parte qua cassato con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto: “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso e riguardanti il livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, inclusa una eventuale condizione di povertà inemendabile, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”.

“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”.

Il Tribunale dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo.

Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bologna anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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