LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31592-2019 proposto da: /
E.L., rappresentato e difeso dall’avv.to LARA PETRACCI, elettivamente domiciliata presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 10572/2019, depositato il 07/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. E.L., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale. 1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto dopo la morte del padre gli era stato richiesto di far parte della confraternita degli ***** essendo il primogenito. Poiché si era rifiutato, dopo articolate vicende, era stato rapito da trafficanti di esseri umani ed era riuscito, dopo un anno di violenze e torture, a fuggire imbarcandosi verso l’Italia.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione di cui denunciava anche l’apparenza nella parte in cui era stato rigettata sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia quella di protezione sussidiaria ed umanitaria sul presupposto della non credibilità del ricorrente e dell’inesistenza di un conflitto armato e di violenza generalizzata in *****.
2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 in ordine al giudizio di non attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché la violazione del dovere di cooperazione istruttoria 3. Con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, nonché il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,10,35bis in relazione al rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria.
4. Il primo ed il secondo motivo devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono strettamente interconnessi.
4.1. Essi sono entrambi fondati.
4.2. Invero la valutazione della credibilità del racconto risulta meramente assertiva (si afferma che la narrazione è inattendibile, che il ricorrente non era stato in grado di circostanziare la vicenda e che la narrazione, in ogni caso, era apparsa poco plausibile: cfr. pag. 2 cpv 4 del decreto impugnato) e non consente di comprendere il percorso argomentativo che ha portato il Collegio ad escluderla.
4.3. A ciò deve aggiungersi che in relazione ai fatti denunciati, ossia la persecuzione da parte dei membri delle sette cultiste nei confronti del primogenito di un componente scomparso, non è stata acquisita alcuna informazione attendibile ed aggiornata sulle tradizioni del paese di origine, al fine di verificare la plausibilità del racconto narrato: risulta, pertanto, violato il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 oltre che viziata la motivazione che è meramente assertiva ed, in quanto tale, apparente.
5. Il terzo motivo rimane logicamente assorbito.
5.1. Il decreto, pertanto, deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:
“la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 ed, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. e) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale ed all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale”; “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;
“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;
Il Tribunale di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso.
Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021