Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.40599 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26669/2019 proposto da:

P.I., P.S., T.G., elettivamente domiciliati in Roma Piazza Adriana 8 presso lo studio dell’avvocato Gambardella Daniela e rappresentati e difesi dall’avvocato Gracis Alessandro;

– ricorrenti –

contro

Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ripetta 22 presso lo studio dell’avvocato Russo Sergio, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché contro T.C., Unipolsai Assicurazioni Spa, L.M.;

– intimati –

nonché nei confronti di:

T.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3730/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2021 dal Cons. Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO.

FATTI DI CAUSA

A seguito di un sinistro stradale avvenuto il *****, in cui rimasero coinvolte la vettura di T.C. (assicurata presso la Fondiaria Sai) e quella di L.M. (assicurata dalla Società Cattolica d’Assicurazione), persero la vita C.F. e D.C.I., rispettivamente madre e moglie del T. e trasportate a bordo della sua vettura.

Il T. agì per il risarcimento dei danni.

Gli altri figli della C., M. e T.G., agirono anch’essi per il risarcimento – unitamente ad altri danneggiati – promuovendo un giudizio autonomo.

Riuniti i due giudizi e trattenuta la causa in decisione, il Tribunale rimise la causa sul ruolo rilevando che la procura alle liti a margine dell’atto di citazione non conteneva i nominativi e le sottoscrizioni di M. e T.G..

A ciò seguì il deposito di una “comparsa di costituzione”, con mandato a margine, con cui gli anzidetti T. dichiararono di riportarsi “a tutte le precedenti difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni già svolte dai nominati procuratori che qui si intendono integralmente riportate e trascritte”.

Il Tribunale di Verona ritenne che il difetto di potere dei difensori non potesse essere sanato con effetto retroattivo e dichiarò l’inammissibilità della domanda di M. e T.G..

La Corte di Appello di Venezia rigettò l’impugnazione, escludendo che la comparsa di costituzione depositata dai T. in primo grado, non contenente l’indicazione della domanda svolta e l’esplicitazione del diritto fatto valere, potesse essere qualificata come atto di intervento volontario.

Con sentenza n. 3730/2019, questa Corte ha rigettato (anche) il ricorso per cassazione proposto da T.G. e – quali eredi di T.M. – da S. e P.I..

Avverso tale pronuncia, gli anzidetti P. e T. hanno proposto ricorso per revocazione, ex art. 391 bis c.p.c., affidandosi ad un unico motivo.

Ha resistito, con controricorso, la Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a r.l..

Fissata l’udienza ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 – bis, convertito con L. n. 176 del 2020 e non essendo state formulate richieste di discussione orale, il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi del citato art. 23, comma 8-bis, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 105 del 2021, art. 7 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza, in presenza del P.G. e dei difensori delle parti.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano “errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, da interpretarsi alla luce del diritto al giusto processo cassatorio e quindi in modo che nella sua fattispecie possa sussumersi anche il caso de quo, corrispondente al vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., a seguito di inspiegabile dimenticanza di scrutinio di uno dei due motivi del ricorso ordinario, pur debitamente introitato nella parte della sentenza dedicata ai fatti di causa”, per avere cioè la Corte “deciso -respingendolo – il ricorso ordinario (…) come se esso fosse stato composto di un solo articolato motivo (…) e non invece di due, come in effetti era, con il secondo dei quali restato così non scrutinato (e che era volto a denunciare la violazione (…) della regola processuale di cui all’art. 167 c.p.c., comma 2, richiamata dall’art. 267 c.p.c. e prevedente la fissazione – eventualmente anche in caso di appello ex art. 354 c.p.c., u.c. – di un termine perentorio, in caso di omissione o di assoluta incertezza sull’oggetto o sul titolo della domanda rassegnata con l’atto di intervento (…))”; aggiungono che, “se il motivo n. 2 (…) fosse stato scrutinato, Codesta Corte non avrebbe potuto fare a meno di rilevare l’error in procedendo da parte della Corte di Appello, per la mancata concessione del termine perentorio previsto evidentemente anche per le comparse di intervento volontarie (art. 112 c.p.c., art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4; art. 111 Cost.)”.

Assumono i ricorrenti che deve consentirsi “la sussunzione nella fattispecie revocatoria anche di un caso come quello de quo, nel quale la sentenza, pur dopo aver dato atto della presenza di un secondo motivo di ricorso ordinario dei P.- T., nello scrutinio successivo se ne dimenticò” e aggiungono che, “ove a quell’errore non risulti possibile porre rimedio attraverso uno specifico istituto processuale, una siffatta lacuna normativa verrebbe a porsi in automatico e palese contrasto non soltanto con l’art. 3, ma anche con l’art. 24 Cost., per di più sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giudizio di cassazione”.

Escludono, inoltre, la possibilità di sostenere una sorta di implicito rigetto del secondo motivo del ricorso ordinario, “dato che con esso, evidentemente del tutto avulso dalle sorti recessive del primo, era denunciato proprio un autonomo errore processuale, sul presupposto che il primo motivo potesse venir respinto” e concludono che “e’ dunque spiegabile solo con una svista revocatoria il mancato scrutinio di siffatto motivo di impugnazione che aveva come premessa logica-giuridica proprio l’impossibilità di ricostruirsi una volontà dei due figli T. ( G. e M.), ai quali avrebbe così dovuto proprio in siffatta fattispecie – concedersi la possibilità di emendare l’insufficienza argomentativa del loro atto”.

2. Il motivo è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.

2.1. La sentenza qui impugnata ha illustrato (a pag. 4 ter) i due motivi del ricorso per cassazione ordinario proposto dai T.- P., dando atto che lo stesso era articolato in due motivi e che “il primo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, per non avere la corte territoriale esaminato le domande da essi ritualmente proposte con l’atto depositato nel corso del processo di primo grado (risultante dalla riunione di due diversi procedimenti) dinanzi al Tribunale di Verona. Il secondo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’art. 167 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 267 cit. codice per non avere la Corte territoriale fissato un termine per integrare la domanda”.

Di seguito (a pag. 8) la sentenza ha dato atto che il Tribunale di Verona aveva dichiarato inammissibile la domanda di M. e T.G. perché il mandato alle liti non era stato da loro sottoscritto (mentre l’atto depositato il 15.9.2009 non poteva averte valore di ratifica) e che la Corte di Appello aveva affermato che la comparsa di costituzione del 15.9.2009 non poteva neppure avere valore di atto di intervento volontario ai sensi dell’art. 105 c.p.c.; tanto premesso, la Corte ha affermato che “il ricorso dei P.- T. è sostanzialmente incentrato su questa decisione, ma omette di considerare che esso dovrebbe censurare l’interpretazione di atto processuale da parte della sentenza della Corte territoriale, in relazione alla quale neppure è specificamente censurata la violazione di canoni ermeneutici, né è indicato se detta violazione concerna i canoni ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi ovvero i criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362 c.p.c. e segg.”; ha quindi concluso che il ricorso “deve, pertanto, essere disatteso”.

2.2. Alla luce delle illustrate ragioni della decisione e della prospettazione del motivo dell’odierno ricorso, va esclusa la configurabilità del denunciato vizio revocatorio.

2.2.1. Va considerato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:

“in tema di revocazione, integra errore revocatorio di fatto, che ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, legittima la revocazione della sentenza resa dalla Corte di cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso, non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione “in iure” circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì l’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente” (Cass. n. 11530/2016);

“in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell’inesistenza del motivo stesso, sicché non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati” (Cass. n. 19510/2017);

“in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso” (Cass. n. 3760/2018);

“l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa;

pertanto, è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (Cass., S.U. n. 31032/2019).

2.2.2. Alla luce di tali principi (cui il Collegio intende dare continuità), deve ritenersi che, laddove si denunci l’omesso esame di un motivo di impugnazione da parte della Corte di Cassazione, la configurabilità del vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 presupponga una svista nella lettura degli atti che abbia condotto la Corte all’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso (ovvero di un fatto processuale, invece, esistente); un siffatto vizio non risulta invece prospettabile in relazione alla “risposta” che la Corte abbia dato al motivo, anche sotto il profilo della carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione “in iure”, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione o interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.

2.2.3. Deve pertanto ritenersi che nel caso in esame, in cui la Corte ha dato atto dell’esistenza di entrambi i motivi proposti e ha disatteso il ricorso sulla base di una valutazione complessiva di inidoneità delle censure a contestare l’interpretazione dell’atto processuale da parte della Corte di Appello (e, quindi, anche la postulata natura di atto di intervento volontario della comparsa del 15.9.2009, costituente il necessario presupposto della pretesa applicabilità dell’art. 267 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2), non risulti effettivamente prospettato alcun errore percettivo sull’esistenza dei motivi, ma esclusivamente una inidoneità della motivazione a giustificare “in iure” il mancato accoglimento del ricorso; ciò che, tuttavia, esula – per quanto sopra detto – dal paradigma del vizio revocatorio.

Ne’, peraltro, appare sostenibile l’assunto dei ricorrenti secondo cui la Corte si sarebbe limitata a dare atto dell’esistenza (anche) del secondo motivo senza tuttavia scrutinarlo, atteso che la motivazione della sentenza impugnata non consente di limitare al solo primo motivo le considerazioni svolte in punto di omessa censura dell’interpretazione degli atti processuali: dicendo che non si era trattato di un intervento ex art. 105 c.p.c. la sentenza ha esaminato implicitamente il secondo motivo ed escluso che il (Ndr: testo originale non comprensibile).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

5. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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