Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4060 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4979/2018 R.G. proposto da:

A.F. & C. S.N.C., in persona dell’amministratore p.t.

F.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Pascale, con domicilio eletto in Roma, via M. Clementi, n. 51, presso lo studio dell’Avv. Valerio Santagata;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Pali, con domicilio eletto in Roma, via Otranto, n. 18, presso lo studio dell’Avv. Rossella Rago;

– controricorrente –

e:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato. con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 583/17, depositata il 7 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

RILEVATO

che la A.F. & C. S.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 7 novembre 2017, con cui la Corte d’appello di Potenza ha accolto il gravame interposto dal Comune di Vietri di Potenza avverso la sentenza emessa il 27 luglio 2007 dal Tribunale di Potenza, dichiarando prescritto il diritto dell’appellante agl’interessi legali e moratori dovuti dal Comune per il ritardo nel pagamento della rata di saldo del corrispettivo dei lavori di costruzione di strade interpoderali, commissionati alla società attrice con contratto di appalto del *****;

che il Comune di Vietri di Potenza ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno resistito con controricorsi.

CONSIDERATO

che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36, sostenendo che, nel dichiarare prescritto il credito relativo agl’interessi, la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l’efficacia interruttiva della diffida ad adempiere intimata da essa ricorrente in data 11 dicembre 2000, non avendo considerato che il termine di prescrizione decorreva dal centoventesimo giorno successivo all’emissione del certificato di collaudo, recante la data del *****;

che la Corte territoriale ha inoltre omesso di tener conto della mancata contestazione della pretesa da parte del Comune, il quale aveva sostenuto che il mancato pagamento degli interessi era stato determinato dall’atteggiamento ostruzionistico del Ministero dei lavori pubblici, che a seguito della approvazione della contabilità dei lavori da parte della Giunta comunale avrebbe dovuto provvedere all’erogazione dei fondi necessari per il pagamento della rata di saldo;

che, ad avviso della ricorrente, la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di emissione del certificato di collaudo era confermata dal disciplinare di concessione dei lavori da parte della Cassa per il Mezzogiorno, art. 12, il quale subordinava la formale chiusura del rapporto ed il pagamento della rata di saldo alla comunicazione da parte del Comune dell’avvenuto esaurimento dei relativi adempimenti;

che il motivo è inammissibile;

che, nell’affermare la decorrenza del termine di prescrizione dal centoventesimo giorno successivo alla data di emissione del certificato di collaudo, anzichè dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per l’emissione di detto certificato, la ricorrente propone una questione di diritto non trattata nella sentenza impugnata, che non può essere sollevata in questa sede, implicando un accertamento di fatto in ordine alla data in cui è stato effettivamente emesso il certificato di collaudo, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata fatta valere (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694);

che, nell’ancorare la decorrenza del termine di prescrizione alla scadenza del termine per l’emissione del certificato di collaudo, anzichè all’effettiva emissione di tale certificato, la sentenza impugnata si è d’altronde conformata al dettato del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36, come modificato dalla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, il quale, dopo aver disposto al comma 1, che “qualora l’emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo, per motivi attribuibili all’Amministrazione, spettano all’appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato”, aggiunge al comma 2, che “qualora l’emissione del titolo di pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l’appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell’emissione del titolo di pagamento”;

che l’esclusione della possibilità di ancorare la decorrenza del termine di prescrizione alla data del certificato di collaudo, ove lo stesso risulti successivo alla scadenza del termine fissato per la sua emissione, trova conforto nel principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di appalto di opere pubbliche, secondo cui la mancata emissione del certificato di collaudo da parte dell’Amministrazione committente non impedisce all’appaltatore di far valere il proprio diritto al pagamento della sorta capitale e degli interessi, e non sospende pertanto il decorso del termine di prescrizione;

che tale principio è stato ribadito anche a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 741 del 1981, art. 4, in virtù dell’osservazione che tale disposizione, limitandosi a riconoscere all’appaltatore il diritto alla corresponsione degl’interessi per ritardato pagamento anche in mancanza di apposito atto di messa in mora, non può essere interpretata nel senso che tale diritto diviene esigibile solo dalla data del pagamento del debito per sorte capitale (cfr. Cass., Sez. I, 29/01/2019; 22/12/2011, n. 28426; 16/08/2011, n. 17314);

che nessun rilievo può assumere, ai fini dell’individuazione della decorrenza degl’interessi, la mancata contestazione della pretesa da parte del Comune e del Ministero, dal momento che l’ambito di operatività dell’art. 115 c.p.c., è limitato ai fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e non può quindi essere esteso alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass., Sez. III, 5/03/2020, n. 6172; Cass., Sez. lav., 19/08/2019, n. 21460; Cass., Sez. VI, 21/12/2017, n. 30744);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge in favore del Comune di Vietri di Potenza, ed in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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