LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14402/2019 R.G. proposto da:
S.M., D.P.M., De.Po.Ma., d.p.m., rappresentati e difesi dall’Avv. Tiziana Da Ros, con domicilio eletto in Roma, Viale Dei Parioli, n. 98, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta;
– ricorrenti –
contro
Cargeas Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Martini, Marco Rodolfi, e Massimo Dellago, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via E.Q. Visconti, n. 103;
– controricorrente –
e nei confronti di:
A.M. C. di C.C. & C. S.a.s., DELTA S.r.l.;
– intimate –
avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 22805/2018, pubblicata il 26 settembre 2018;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;
udita l’Avvocatessa Tiziana Da Ros;
udito l’Avvocato Massimo Dellago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fresa Mario, che ha concluso chiedendo, conformemente alle note già depositate, in via rescindente, l’accoglimento del ricorso per revocazione e, in via rescissoria, l’accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione.
FATTI DI CAUSA
1. S.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei tre figli minori, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso A.M. C. s.a.s. e ***** s.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la morte del congiunto D.P.P. a causa dell’esplosione di prodotto pirotecnico – venduto dalla prima e importato dalla seconda – di cui era vietata la commerciabilità e che ciò nonostante era stato venduto al D.P., soggetto inoltre privo del patentino richiesto per la sua accensione. Fu disposto l’intervento in causa ai sensi dell’art. 107 c.p.c. di BPB Assicurazioni s.p.a., impresa assicuratrice di Fireworks.
2. Il Tribunale adito rigettò la domanda nei confronti di A.M. C. e BPB Assicurazioni e dichiarò improcedibile la domanda nei confronti del Fallimento *****.
Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori, dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Venezia nei confronti di ***** e C. e rigettato nei confronti di UBI Assicurazioni.
3. Proposero ricorso per cassazione S.M., D.P.M., d.p.m. e De.Po.Ma., deducendo preliminarmente che la sentenza notificata ai fini del decorso del termine breve per impugnare era priva dell’attestazione di conformità.
Con ordinanza n. 22805 di data 26 settembre 2018 la Corte di Cassazione dichiarò improcedibile il ricorso.
Osservò la Corte che la copia notificata della sentenza depositata con il ricorso mancava dell’attestazione con firma autografa dell’avvocato di estrazione dal sistema informatico del destinatario e di conformità alla copia notificata ed esistente nel predetto sistema informatico. Aggiunse che “la copia prodotta è anch’essa una fotocopia semplice della copia cartacea della sentenza, sulla quale compare un timbro a secco della cancelleria, in data 4 settembre 2015, indicante che dell’avvenuto deposito si è dato avviso telematico”. Osservò inoltre che la verifica di tempestività dell’impugnazione, consentita dalla copia della sentenza munita dell’attestazione di conformità al documento informatico esistente nell’archivio informatico dell’avvocato, era attività che si doveva poter compiere anche laddove, come nella specie, si deducesse la nullità della notifica della sentenza, perché solo esaminando la copia della sentenza ritualmente prodotta si poteva verificare la validità o meno della notifica ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.
4. Avverso tale decisione hanno proposto istanza di revocazione S.M., D.P.M., d.p.m. e De.Po.Ma. sulla base di un motivo, cui resiste Cargeas Assicurazioni S.p.a. depositando controricorso.
In vista dell’odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Tuttavia, essendo sopravvenuto il D.L. n. 121 del 2021, art. 7, comma 2, la trattazione in udienza pubblica è divenuta effettiva.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo i ricorrenti l’ordinanza revocanda è affetta da errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., n. 4, per avere la Corte dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto in data 25/11/2015, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, erroneamente supponendo il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata ovvero della copia della sentenza gravata con attestazione di conformità, al contrario ritualmente avvenuto come prova l’Allegato 1 unito al ricorso.
Essi deducono, infatti, che era stata depositata, come da timbro dell’ufficio depositi della Corte di cassazione, la sentenza d’appello corredata della rituale attestazione di conformità D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 9-bis, sottoscritta dal difensore, allegata all’odierno ricorso.
Sostengono che, pertanto, a fronte di tale produzione, il ricorso per cassazione non poteva essere dichiarato improcedibile.
Argomentano al riguardo (v. ricorso pag. 17) che l’art. 369 c.p.c., comma 2, esige l’autenticazione della sola sentenza e non della relazione di notificazione. Il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è invece requisito attinente all’esigenza di verificare la tempestività dell’impugnazione, per il quale la norma processuale (art. 369 c.p.c., comma 2), non richiede il deposito in copia autentica.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Esso muove anzitutto da una erronea lettura della motivazione dell’ordinanza impugnata, così mancando del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6 che, richiedendo stretta correlazione tra motivazione oggetto di censura e motivo di ricorso, esige che la prima sia esattamente individuata e posta a base di pertinenti critiche (v. Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074).
Conviene in proposito riportare per esteso la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte che interessa:
“… deve osservarsi che la copia notificata dalla sentenza impugnata (che i ricorrenti producono, dando atto della intervenuta notifica, per quanto al fine di dimostrare che le modalità di notifica sarebbero invalide) manca della attestazione con firma autografa dell’avvocato, di essere stata estratta dal sistema informatico del suo destinatario e di essere conforme alla copia notificatagli ed esistente nel predetto sistema informatico, della quale dovrebbe essere dotata ai fini della procedibilità del ricorso stesso. La copia prodotta è anch’essa una fotocopia semplice della copia cartacea della sentenza, sulla quale compare un timbro a secco della cancelleria, in data 4 settembre 2015, indicante che dell’avvenuto deposito si è dato avviso telematico.
“Come recentemente affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 conv. con modif. in L. n. 221 del 2012 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter (Cass. S.U. n. 10266 del 2018).
Il principio… già affermato da Cass. n. 30918 del 2017 e Cass. n. 30765 del 2017, e ripreso da Cass. n. 12605 del 2018 a proposito del controricorso, è di portata generale ed investe tutti gli atti e i documenti prodotti, con le ricadute che derivano dall’omessa, rituale produzione di tali documenti, che è quella della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. In particolare, Cass. n. 30675 del 2017, a proposito della sentenza notificata telematicamente, afferma che in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1ter, (enfasi aggiunta, n.d.r.), e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico.
“La copia della sentenza priva della attestazione di conformità al documento informatico esistente nell’archivio informatico dell’avvocato è inidonea a svolgere la sua funzione, che è quella di consentire di verificare la tempestività o meno della impugnazione: verifica che è attività che deve poter essere compiuta anche laddove, come nella specie, si deduca la nullità della notifica della sentenza, perché solo esaminando la copia della sentenza ritualmente prodotta si potrebbe verificare la validità o meno della notifica ai fini della sua utilizzabilità o meno per far decorrere il termine breve di impugnazione”.
Appare dunque evidente che l’improcedibilità del ricorso è stata dichiarata – non perché, come erroneamente assumono gli odierni istanti, non fosse stata prodotta copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità ma, ben diversamente, – perché era stata prodotta copia dalla sentenza impugnata notificata per via telematica, estratta dal computer dell’avvocato che di tale notifica era stato destinatario, mancante della attestazione con firma autografa dell’avvocato medesimo.
Posto dunque che il rilievo della S.C. ha riguardo all’intero messaggio di posta elettronica certificata pervenuto all’avvocato destinatario della notifica e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato) e si riferisce in particolare alla mancata attestazione con firma autografa dell’avvocato, di essere stato, tale compendio documentale, estratto dal sistema informatico del suo destinatario e di essere conforme alla copia notificatagli ed esistente nel predetto sistema informatico; ciò posto, si diceva, si appalesa inconferente il rilievo censorio secondo cui in realtà era stata depositata la sentenza d’appello corredata della rituale attestazione di conformità D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 9-bis, sottoscritta dal difensore.
Tale ultima attestazione ha limitato riferimento al singolo atto processuale prodotto (la sentenza) non anche al corredo degli altri atti attraverso i quali è avvenuta la sua notificazione telematica (ai quali invece si riferisce la L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, che è la disposizione della quale la S.C. nella ordinanza revocanda ha affermato l’inosservanza: “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte”).
2.2. In altre parole, ciò che la S.C. ha ritenuto non ritualmente documentata con attestazione di conformità all’originale è – non la sentenza, ma – la sua notifica telematica e tale rilievo non può dirsi frutto di errore percettivo.
La diretta lettura degli atti, cui questa Corte ha in questa sede accesso, conferma l’esattezza del rilievo e l’assenza di alcun errore percettivo: risulta prodotta copia cartacea del messaggio p.e.c. recante notifica della sentenza e degli allegati sentenza e relazione di notifica ex lege n. 53 del 1994, priva però di attestazione autografa di conformità.
Separatamente risulta altresì prodotta, come Allegato 1, altra copia della sentenza impugnata (ma solo di essa, non anche della relata e del messaggio p.e.c.) questa sì corredata da attestazione autografa dell’avvocato di conformità all’originale.
Ne’ per vero il contrario viene nemmeno dedotto da parte degli istanti, ricavandosi per implicito consapevolezza della mancanza della attestazione di conformità della copia cartacea prodotta della relata e del messaggio p.e.c. (e al contempo anche di tale più esteso contenuto della ordinanza impugnata) dalle argomentazioni, di cui sopra si è già detto, svolte a pag. 17 del ricorso, circa l’esigenza che, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, ad essere attestata conforme sia non la relata di notifica ma (solo) la sentenza impugnata.
Appare evidente che, con tale parte dell’argomentazione censoria, gli istanti hanno inteso contestare proprio il rilievo attribuito nella ordinanza impugnata, quale motivo di improcedibilità, alla mancata produzione di copia attestata conforme degli atti attraverso cui è stata effettuata la notifica telematica della sentenza d’appello impugnata; premessa argomentativa necessaria agli istanti per poi poter affermare che in realtà ciò che era in tesi unicamente necessaria (ossia la attestazione di conformità della sola sentenza) era in realtà presente e che conseguentemente la decisione della S.C. era da considerarsi frutto di errore materiale.
E’ del tutto agevole però al riguardo rilevare che tale premessa argomentativa: a) in realtà cela (nemmeno tanto) una critica in iure della ratio decidendi, del tutto estranea al novero dei motivi deducibili a fondamento di istanza di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. (limitati come noto agli errori di fatto percettivi e non certo suscettibili di comprendere anche pretesi errori di giudizio, sia pure in tesi riguardanti la disciplina processuale) (v. ex multis Cass. Sez. U. n. 30/10/2008, 26022; Cass. 05/03/2015, n. 4456; 18/06/2015, n. 12655; 09/12/2013, n. 27451); b) è in ogni caso erronea poiché svolta sulla base della sola disposizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, senza tener conto della disciplina speciale come detto dettata per il deposito di atti oggetto di notifica telematica L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1ter.
2.3. E’ poi appena il caso di soggiungere che non sarebbe in alcun modo producente leggere il ricorso alla luce del principio affermato dalla pronuncia – successiva a quella qui impugnata – di Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8312, secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata”: come se cioè si intendesse denunciare che, alla luce di tale principio (sia pure affermatosi successivamente nella giurisprudenza di legittimità), non avrebbe potuto essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
In disparte il rilievo che la censura ha diverso contenuto, varrà in ogni caso rilevare che: a) ammesso che sia corretta tale ultima affermazione, quello denunciato sarebbe comunque un errore di diritto e, pur trattandosi di errore ricadente sulla valutazione di un fatto processuale, non sarebbe suscettibile di essere emendato in sede di revocazione; b) in realtà tale ipotetico errore nemmeno sussiste, dal momento che, anche secondo il richiamato principio delle sezioni unite, l’improcedibilità si evita quando l’unico intimato o, in caso questi siano più d’uno, tutti gli intimati depositino controdeduzioni senza muovere contestazioni sulla conformità all’originale digitale della copia cartacea depositata della relata della notificazione telematica della decisione impugnata e del corrispondente messaggio p.e.c., non potendosi invece evitare la sanzione di improcedibilità quando l’unico intimato o anche uno solo dei più intimati rimanga tale, senza dunque depositare controdeduzioni, come invece è accaduto nel caso in esame, a nulla rilevando che altri abbiano invece controdedotto senza contestare detta conformità.
3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
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