Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.40601 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15087/2019 R.G. proposto da:

Raffineria di Milazzo S.c.p.a., ed Eni S.p.a., rappresentate e difese dall’Avv. Antonino La Malfa, e dal Prof. Avv. Andrea Genovese, con domicilio eletto in Roma, Via Crescenzio, n. 62, presso lo studio dell’Avv. Flavio Nicolosi;

– ricorrenti –

contro

Carmen S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Siracusano, con domicilio eletto in Roma, Via E. Faà di Bruno, n. 69, presso AG Servizi Consulenze Legali;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 10450/2019, pubblicata il 15 aprile 2019;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato Andrea Genovese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fresa Mario, che ha concluso chiedendo, conformemente alle note già depositate, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 2 dicembre 2017 la Corte d’appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado, condannò l’Eni S.p.a. e la Raffineria di Milazzo S.p.a. (rispettivamente proprietaria e gestore del noto impianto di raffinazione di prodotti petroliferi), in favore della Carmen S.r.l., proprietaria dell’albergo denominato “*****”, al risarcimento dei danni da lucro cessante da questa subiti a causa dello sviamento della clientela determinato dalle immissioni di rumore provenienti dallo stabilimento, quantificandoli nell’importo di Euro 120.000 per ogni anno compreso tra la proposizione della domanda (atto di citazione notificato in data 12 novembre 1993) e il deposito (avvenuto in data 9 gennaio 2006) della relazione della consulenza tecnica d’ufficio disposta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.

2. Con sentenza n. 10450 del 15/04/2019 la S.C., in parziale accoglimento dei contrapposti ricorsi, ha cassato la sentenza con limitato riferimento alla quantificazione del danno e, decidendo nel merito, ha condannato Raffineria di Milazzo S.p.a. ed Eni S.p.a., in solido, a pagare in favore di Carmen S.r.l. l’importo di Euro 120.000, per ciascun anno, dalla data della domanda “sino a quella della decisione”, oltre a rivalutazione e interessi, sulla somma, anno per anno rivalutata, dalla data della domanda sino a quella della decisione.

3. Raffineria di Milazzo S.p.a. ed Eni S.p.a. instano per la revocazione di tale sentenza in quanto asseritamente frutto di errore di fatto revocatorio nella determinazione del termine finale assunto ai fini del computo del danno.

Vi resiste Carmen S.r.l. depositando controricorso.

In vista dell’odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Tuttavia, essendo sopravvenuto il D.L. n. 121 del 2021, art. 7, comma 2, la trattazione in udienza pubblica è divenuta effettiva.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Secondo i ricorrenti la S.C. è incorsa in errore revocatorio per avere omesso di considerare che Carmen S.r.l. aveva cessato la propria attività già nel mese di febbraio 2011, fatto che – se riconosciuto come da evidenze processuali – avrebbe determinato l’impossibilità di prendere in considerazione il periodo successivo ai fini della liquidazione del danno.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Lo è anzitutto in quanto basato su un’esegesi errata dell’ordinanza, così mancando del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6 che, richiedendo stretta correlazione tra motivazione oggetto di censura e motivo di ricorso, esige che la prima sia esattamente individuata e posta a base di pertinenti critiche (v. Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074).

Si suppone infatti, in ricorso, che momento della “decisione”, fino al quale è stato riconosciuto il risarcimento, sia quello dell’ordinanza stessa (v. ricorso per revocazione, pag. 13) e non invece il momento in cui venne pronunciata la sentenza di appello.

Occorre considerare, al riguardo, che l’ordinanza della S.C. ha deciso sul secondo motivo del ricorso incidentale assumendo i poteri del giudice di appello, cioè del giudice di merito, dopo avere cassato la sua decisione sul punto per il suo errore, rappresentato dall’avere limitato il risarcimento al danno maturato fino al momento della relazione di c.t.u..

Ebbene, sia a pag. 20, sia a pag. 21, l’ordinanza, quando enuncia di decidere nel merito, non fa riferimento alla data della “presente decisione”, ma a quella della “decisione” e, dunque, specie per quanto argomentato prima per la fase di cassazione, a quella della decisione riformata. In particolare, ciò è reso manifesto e inequivoco dal riferimento, a pag. 20 penultimo capoverso, alla “data della decisione” quale termine del computo, subito dopo seguito dal rilievo che “per il periodo successivo difetta la prova della ulteriore permanenza del pregiudizio”: rilievo che non avrebbe alcun senso se la S.C. avesse inteso riferire la data finale del computo risarcitorio alla data della propria decisione. Nel dispositivo, poi, si fa riferimento al periodo che va “dalla data della domanda, sino a quella della decisione” e nemmeno lì si dice “della presente decisione”.

2.2. Per contro non può nemmeno condividersi l’assunto esposto in memoria dalle ricorrenti secondo cui per “data della decisione”, nella ordinanza revocanda, dovrebbe intendersi quella della sentenza di primo grado (13 gennaio 2011), in senso contrario militando univocamente quanto osservato nel primo capoverso di pag. 20 dell’ordinanza qui impugnata, ove si motiva l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale di Carmen S.r.l. sul rilievo che la persistenza delle immissioni “si deduce implicitamente dalla condanna dei convenuti ad apportare i rimedi capaci di ricondurre le immissioni provenienti dalla raffineria al di sotto della soglia dell’intollerabilità”. E’ evidente che, così argomentando, la S.C. ha inteso affermare la persistenza del danno (e la connessa estensione del credito risarcitorio) fino alla data della sentenza d’appello.

2.3. Non può, dunque, altrimenti intendersi il dictum della ordinanza qui impugnata se non come volta ad estendere il periodo da considerare ai fini della liquidazione del danno fino alla data in cui fu emessa la sentenza della corte d’appello (2 dicembre 2017) ai cui poteri decisori la S.C., decidendo nel merito, si è sostituita ora per allora.

2.4. Mette conto in tal senso anche rimarcare che, avendo come detto l’ordinanza deciso nel merito, la circostanza della messa in liquidazione della società resistente avrebbe dovuto risultare introdotta nel giudizio di appello, posto che si verificò prima della sua conclusione, mentre risulta introdotta solo con il ricorso per cassazione e non avrebbe potuto esserlo in quanto non si trattava di sopravvenienza rispetto al giudizio di appello.

2.5. Ciò precisato, l’inammissibilità del ricorso va predicata comunque anche per motivi funzionali, ossia attinenti agli scopi e ai connessi limiti – nella specie evidentemente ecceduti – del rimedio impugnatorio azionato.

Va infatti ricordato che, in tema di revocazione delle sentenze (o delle ordinanze) della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti, con i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini.

Ricorre tale errore – dispone l’art. 395 c.p.c., n. 4 -“quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

L’errore deve dunque avere indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione.

Non può invece consistere nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte (il quale ben può consistere anche nella omessa valutazione di elemento di giudizio astrattamente rilevante), non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione (v. ex multis Cass. Sez. U. n. 30/10/2008, 26022; Cass. 05/03/2015, n. 4456; 18/06/2015, n. 12655; 09/12/2013, n. 27451).

Orbene, nella specie, non è possibile ravvisare, nel ragionamento della S.C., un errore avente le descritte connotazioni dell’errore revocatorio; non è possibile, invero, ritenere che la decisione sia frutto oggettivo ed immediatamente evidente dell’affermazione di un fatto (il termine dell’attività aziendale ad una certa data) incontrastabilmehte escluso dalle emergenze processuali.

Nulla al riguardo si dice esplicitamente in sentenza: non si dice in particolare che la data finale del computo è così fissata perché si ritiene che a quella data l’attività fosse ancora in corso.

In mancanza di affermazioni del genere la decisione potrebbe dunque essere frutto (in alternativa): a) della mera omissione della valutazione del dato in questione; b) della valutazione di irrilevanza di tale dato ai fini del computo del risarcimento; c) della implicita valutazione di inammissibilità della allegazione in quanto per la prima volta svolta in sede di legittimità: valutazioni tutte non censurabili con istanza di revocazione, in quanto costituenti propriamente espressione di non sindacabile giudizio.

Emerge dalla sentenza che il Collegio ha anzi avuto consapevolezza della circostanza o quanto meno della sua allegazione: in sentenza, infatti, tra la fine della pag. 14 e l’inizio della pag. 15, si dà conto di quanto affermato da parte ricorrente, e cioè che “in data 22 ottobre 2011 la s.r.l. Carmen sarebbe stata posta in liquidazione volontaria e il complesso alberghiero oggetto di procedura immobiliare” (dove il condizionale implica già di per sé mancanza di certezza processuale sul fatto).

Tale circostanza: a) esclude che possa trattarsi di errore di percezione o di mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’inesistenza di un fatto che risultava invece incontestabilmente accertato alla stregua degli atti di causa; b) rende – come detto – non immediata ed obiettiva l’esistenza del dedotto errore revocatorio, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle società ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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