LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso N. 2687/2019 R.G. proposto da:
F.A.C., e P.G., domiciliati nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Salvo Fois, come da procura in calce alla memoria datata 20.9.2021;
– ricorrenti –
contro
Intrum Italy S.p.a., in persona del procuratore speciale B.G., quale procuratrice speciale di Intesa San Paolo S.p.a., domiciliata in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato Alberto Angeletti, rappresentata e difesa dagli avvocati Christiana Anna Adriano, e Giovanni Adriano;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 433/2018 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI Sez. dist. di SASSARI, depositata il 10.10.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.09.2021 dal Consigliere relatore Dott. Salvatore Saija.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 27.9.2010, i coniugi F.A.C. e P.G. proposero opposizione al precetto notificato da Banca Intesa San Paolo s.p.a., con cui si intimava loro il pagamento della somma di Euro 352.959,60, e ciò in forza del saldo negativo del c/c n. *****, intestato alla prima, e dell’atto notarile rogato in data 5.6.2008, con cui il P. si era costituito fideiussore e aveva concesso ipoteca su propri immobili, al contempo entrambi i coniugi riconoscendosi debitori della relativa somma e altresì concordando un piano di restituzione rateale in 36 mensilità. Chiedevano quindi dichiararsi l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla banca, stante la nullità del contratto di c/c di corrispondenza, o in subordine accertarsi l’esatto ammontare del credito frattanto azionato anche in sede di esecuzione immobiliare sul cespite concesso in garanzia. Con sentenza del 14.7.2016, il Tribunale di Sassari accolse l’opposizione spiegata, ritenendo che la banca creditrice non avesse fornito prova del proprio credito. Ciò in quanto l’atto notarile consisteva in una transazione non novativa, con conseguente possibilità per i debitori di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante, al quale erano state applicate clausole nulle (capitalizzazione trimestrale), donde la necessità che la banca fornisse la prova del credito secondo le regole generali (onere non assolto, non avendo versato in atti gli e/c dell’intero rapporto, nonché il contratto stesso), dovendo desumersi il superamento della presunzione di cui all’art. 1988 c.c. proprio per effetto dell’accertata nullità.
Banca Intesa San Paolo s.p.a. propose gravame avverso detta decisione, accolto dalla Corte d’appello di Cagliari, sez. st. di Sassari, con sentenza del 10.10.2018. Osservò il giudice d’appello che il diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata discendeva dal titolo esecutivo azionato, ossia l’atto notarile del 5.6.2008, e che dalla C.T.U. eseguita in primo grado era emerso che il credito azionato ammontava ad Euro 322.123,05, oltre interessi convenzionali.
Ricorrono ora per cassazione F.A.C. e P.G., affidandosi ad un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso Intrum Italy s.p.a., quale procuratore speciale di Intesa San Paolo s.p.a. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con l’unico motivo, si lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. I ricorrenti, in particolare, si dolgono dell’omesso esame delle seguenti circostanze: a) la banca non ha versato in atti gli e/c dell’intera durata del rapporto (manca il periodo del primo semestre, nonché quello del 21.5.20075.6.2008), del contratto di apertura di credito, dei contratti di finanziamento in valuta estera; b) la C.A. ha ritenuto integro il periodo considerato dal C.T.U. ai fini del proprio calcolo, mentre invece esso era parziale (fino al 21.5.2007, anziché fino al 8.6.2008, come da quesito peritale), così ponendo a base dell’accoglimento del terzo motivo d’appello avversario proprio tale errato calcolo; c) la C.A. non ha considerato che la banca non aveva prodotto gli e/c dalla data di accensione del rapporto (18.6.1997) fino al 31.12.1997; d) la C.A. è incorsa in un vistoso errore di calcolo, avendo determinato il saldo accertato (Euro 258.528,88) partendo da un saldo apparente di Euro 407.287,20 al 21.5.2007, anziché dal saldo indicato in precetto (Euro 352.939,00 al 31.12.2008); e) lo banca non ha prodotto il contratto di apertura di credito originario; f) la C.A. non ha tenuto conto dell’esistenza di altri finanziamenti originari antecedenti al 1.1.1998; g) infine, non si è tenuto conto di sette versamenti effettuati dai coniugi opponenti, per l’importo complessivo di Euro 32.600,00.
2.1 – L’unico articolato motivo è inammissibile.
Nell’affrontare le questioni sollevate dagli opponenti, la Corte isolana ha anzitutto affermato – la statuizione non è stata peraltro censurata dai ricorrenti in questa sede – la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in da parte della banca, e ciò in forza dell’atto notarile del 5.6.2008, che costituisce idoneo titolo esecutivo. Il che è del tutto corretto, in quanto il titolo esecutivo di formazione stragiudiziale per atto ricevuto da notaio, ex art. 474 c.p.c., n. 3, ben può essere anche rappresentato da una ricognizione di debito (Cass. n. 6083/2015). Nel prosieguo, il giudice d’appello ha poi precisato (anche in tal caso, con statuizione non censurata da alcuno) che l’atto notarile di dilazione del 5.6.2008 costituisce una transazione non novativa, sicché – posta la funzione di astrazione processuale della ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. – ben ha fatto il giudice di primo grado, nella sostanza, a rilevare la nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla c.m.s., la cui applicazione al rapporto era stata anche dimostrata dagli opponenti. Anche tale statuizione è del tutto corretta, perché colui che ha riconosciuto il debito può fornire la prova contraria dell’esistenza del debito stesso, invocando (e dimostrando, ovviamente) anche l’invalidità del rapporto sottostante, in tal caso la prova del credito gravando integralmente sul preteso creditore (v. in termini, in tema di transazione non novativa su saldo di c/c bancario, con dilazione di pagamento, Cass. n. 26334/2016 e Cass. n. 11817/2021). Infine, ha proseguito la Corte sarda (ma contrariamente opinando rispetto al Tribunale di Sassari), la banca ha dato adeguata prova dei fatti costitutivi del proprio credito, così adempiendo al proprio onere, avendo prodotto il contratto del giugno 1997, le nuove condizioni stipulate nel febbraio 2002 e le varie aperture di credito stipulate tra il 2001 e il 2005, oltre agli e/c completi dal 31.12.1997 alla chiusura (avvenuta il 21.5.2007). Ha anche aggiunto il giudice d’appello che gli opponenti non avevano contestato le operazioni registrate negli e/c ricevuti, né la conformità dei tassi debitori alle condizioni pattuite, sicché la rideterminazione del saldo debitore da parte del C.T.U. era stata eseguita sulla base di una serie continua di e/c, mediante espunzione della capitalizzazione trimestrale e della c.m.s., e con conteggio a parte delle competenze derivanti da finanziamenti in valuta estera.
Ora, a fronte di tale articolata ricostruzione, ritiene la Corte come il mezzo in esame – volto a contestare l’accertamento circa l’avvenuta assoluzione dell’onere della prova del credito da parte della banca – non colga nel segno. E’ invero evidente che i fatti il cui esame si pretenderebbe essere stato omesso da parte del giudice d’appello non consistono in veri e propri fatti storici, ma in mere omesse o errate valutazioni di elementi probatori, che sarebbero stati offerti o non offerti (ad es., pretesa mancanza di e/c per l’intera durata del rapporto, errori di calcolo, mancanza del contratto, mancata considerazione dei pagamenti effettuati, ecc.); sotto la veste di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dunque, i ricorrenti hanno posto in sostanza “questioni” che avrebbero dovuto denunciarsi, se del caso, deducendo la violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e/o n. 4 (v. ex multis Cass. n. 17761/2016).
Il motivo e’, dunque, inammissibile, tanto più che – pur dovendo ribadirsi che, in tema di credito da saldo di c/c bancario, l’onere della prova grava sul preteso creditore – la giurisprudenza di questa Corte s’e’ ormai assestata nel senso che detta prova può ricavarsi non solo dalla produzione degli e/c dalla data di inizio del rapporto, ma anche aliunde (sulla questione, v. diffusamente Cass. n. 11543/2019, e molte altre), il che vale specialmente riguardo al comportamento processuale assunto dagli stessi opponenti, come pure apprezzato dal giudice d’appello e supra riassunto. In quest’ottica, dunque, finisce col vacillare anche la dedotta decisività (intesa quale idoneità a determinare un diverso esito della controversia) di quegli elementi che i ricorrenti pretendono doversi inquadrare in “fatti” tecnicamente intesi.
3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
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