LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29093-2018 proposto da:
M.L., e MA.LO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI N. 4, presso lo studio dell’avvocato CARMELA TROTTA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– resistenti –
nonché sul ricorso incidentale proposto da tali resistenti;
contro
MA.LO.;
– intimata –
e contro
C.E., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Carla Canale, in Roma, via Toscana, 1, 0187, dalla quale è rappresentata è difesa;
– resistente –
nonché sul ricorso 32283-18, riunito a quello 20093-18 con separata ordinanza pronunciata a seguito dell’odierna adunanza camerale e proposto da:
CH.LA., elettivamente domiciliata in Roma, via Chelini, 5, presso lo studio dell’avv. Marco Tortorella, che la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 2484/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI sui separati ricorsi riuniti e su quello incidentale.
RITENUTO
CHE:
1.- M.L. e Ma.Lo. sono medici specializzatisi il primo nel 2007, la seconda nel 2004. Ch.La. è medico specializzatosi nel 2006.
Hanno beneficiato della borsa di studio riconosciuta ai medici specializzandi, a partire dalla L. n. 257 del 1991.
Ma hanno agito davanti al Tribunale di Roma per vedersi riconoscere una remunerazione migliore, in ragione del fatto che il legislatore, con L. n. 368 del 1999, ha previsto un diverso e migliore trattamento, che, però, ha immediatamente bloccato salvo a farlo poi decorrere, con D.M. del 2007, solo per gli iscritti a partire dall’anno accademico 2006-2007.
Ritenendo ingiusta la disparità di trattamento, e non adeguata la remunerazione da loro percepita, inferiore a quella del regime successivo (L. n. 368 del 1999), ricorrenti hanno chiesto che venisse riconosciuto il loro diritto ad una remunerazione adeguata, pari a quella successiva, e che comunque quella da loro percepita (L. n. 257 del 1991) fosse adeguata in modo triennale, come originariamente previsto.
Il tribunale ha rigettato le domande con la sentenza n. 3264 del 2016.
2.-La Corte di Appello, con la sentenza oggetto dei ricorsi in esame, pur riconoscendo che la L. n. 257 del 1991 ha introdotto l’adeguamento triennale, poi bloccato da leggi finanziare successive, e che i ricorrenti ne avevano astrattamene diritto, ha però dichiarato prescritta la loro domanda, salvo che per M.L., che comunque aveva nel 2007 ancóra in corso la sua specializzazione, in ciò scambiando quest’ultimo con Ma.Lo. a cui veniva di fatto riconosciuto il diritto.
Per il resto la Corte di Appello ha rigettato le altre pretese dei ricorrenti.
La decisione della Corte di Appello è stata resa all’esito della riunione dell’appello proposto dai M. con quello introdotto da C.E., D.T.F., G.D., I.A. e Ch.La. (e, per quello che dice la sentenza da Ma.Lo.).
3. – Contro la sentenza è stato proposto avverso le amministrazioni indicate in epigrafe ricorso per cassazione da M.L. e da Ma.Lo. ed esso è stato iscritto al n. r.g. 29093 del 2018.
A tale ricorso, che prospetta sei motivi, le Amministrazioni hanno resistito con controricorso ed in esso hanno svolto ricorso incidentale contro Ma.Lo. e contro C.E., nei cui confronti risulta pure pronunciata la sentenza.
La C. ha resistito con controricorso.
A sua volta la Ch. ha proposto separato ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, cui è stato assegnato numero di ruolo 32283/ 2018: con esso ha però posto le medesime questioni dei ricorrenti Lo. e M.L.. A tale ricorso le Amministrazioni hanno resistito con controricorso.
Il ricorso proposto dalla Ch., chiamato come quello n. 29093 del 2018 all’odierna adunanza, all’esito della camera di consiglio è stato ad esso riunito con separata ordinanza, giacché proposto contro la medesima sentenza. La sentenza risulta pronunciata anche nei confronti di I.A., G.D. e T.F., ma la loro posizione risulta riconducibile all’art. 332 c.p.c. ed essendo ormai preclusa l’impugnazione da parte loro non si deve provvedere ai sensi di detta norma.
CONSIDERATO
CHE:
4.- La Corte di Appello ha ritenuto come infondata la domanda di avere una adeguata remunerazione, ossia di vedersi riconoscere una somma maggiore di quella effettivamente percepita in base alla L. n. 257 del 1991, ma ha riconosciuto che tale somma era soggetta a rideterminazione triennale, come originariamente previsto dalla legge, salvo i “blocchi” introdotti da leggi finanziarie successive. Tuttavia, salvo che per l’anno 2007, ha ritenuto prescritto il diritto a pretendere quell’adeguamento.
5.-I motivi di ricorso, sia i sei dei M., che i due di Ch.La., attengono sia all’una che all’altra questione, ossia investono sia il rigetto, nel merito, del diritto alla adeguata remunerazione (secondo e terzo motivo dei M., e primo motivo della Ch.), che la prescrizione – salvo per il 2007 – del diritto alla rideterminazione triennale (quarto, quinto e sesto motivo dei M. e secondo della Ch.).
Possono dunque considerarsi unitariamente.
Peraltro, il primo motivo del ricorso M., che in particolare lamenta violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., assume un errore materiale nella sentenza, dovuto al fatto di avere riconosciuto a Ma.Lo. ciò che invece spettava a M.L..
Questo motivo risulterà, tuttavia, assorbito alla luce di quanto si dirà nel merito degli altri.
Infine, v’e’ il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio che, anche esso, può valutarsi unitamente al ricorso principale in quanto attiene alla medesima questione, ossia all’adeguamento triennale delle borse di studio.
I motivi del ricorso principale sono infondati, mentre è fondato il ricorso incidentale.
6.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39 si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo in particolare con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (Cass., 14/03/2018, n. 6355 del 2018, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 29/05/2018, n. 13445); va quindi ribadito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. n. 257 del 1991, che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua, e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999; quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni – ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente A 5 denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali; tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr. Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670); ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute nel D.Lgs. n. 368 del 1999, negli artt. da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, D.P.C.M. 6 luglio e D.P.C.M. 2 novembre 2007; per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico; la direttiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha dunque registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione; la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e, si ripete, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991; l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi annuali connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. 26/05/2001 n. 11565)” (Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria); in particolare, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 (cfr., anche, di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 19/02/2019, n. 4809); ne consegue che risulta infondata sia la domanda di riconoscimento della spettanza introdotta nel 1999, sia quella relativa ad una tutela previdenziale connessa a un inesistente rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, sia quello della rideterminazione triennale: dunque, risulta complessivamente corretta la decisione gravata; conclusivamente, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi; l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991; stante quanto sopra risultano manifestamente infondate le questioni di costituzionalità, atteso che non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, alcuna irragionevolezza quanto alla esclusione della copertura previdenziale non connessa al preteso ma insussistente presupposto del rapporto di lavoro, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio della discrezionalità legislativa per corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.); infatti, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte. Cost. sentenza n. 94 del 2009; sentenza n. 48 432 del 1997; ordinanze nn. 25 del 2012, 224 del 2011, 61 del 2010, 170 del 2009, 212 del 2008, 77 del 2008) (Cass., 23/02/2018, n. 4449); questa Corte ha infine già sottolineato che l’indirizzo cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente risulta contraddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione Lavoro (Cass., n. 8242 e n. 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illustrata, e richiama gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 19917. Va dunque accolto il ricorso incidentale, sulla questione del diritto all’adeguamento triennale, e rigettato il ricorso principale sul diritto ad adeguata remunerazione” (Cass. 20108/2019). Per una più ampia motivazione Cass. 22633/2020.
7.-Va dunque accolto il ricorso incidentale, sulla questione del diritto all’adeguamento triennale, e rigettati ricorsi principali riuniti sul diritto ad adeguata remunerazione.
8.-Le spese possono compensarsi, in ragione dei progressivi adeguamenti della giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte, dato atto della riunione al ricorso n. 29093/2018 di quello n. 32283/2018, disposta con separata ordinanza, li rigetta entrambi. Accoglie il ricorso incidentale proposto dalle Amministrazioni in seno a quello n. 20093 e cassa la sentenza in relazione. Pronunciando nel merito rigetta integralmente l’appello di Ma.Lo. ed C.E.. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio di appello quanto ai rapporti processuali fra le Amministrazioni e Ma.Lo. ed C.E.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021