Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40609 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2460-2020 proposto da:

N.M., C.M., LI.TI., P.I., L.L., U.G., L.D., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, tutti rappresenti e difesi dall’avvocato ANTONIO LUIGI PUTIGNANO;

– ricorrenti –

contro

G.A., E.C., E.M., E.I.;

– intimati –

Le.Co., F.B., E.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO DE GIORGIO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1213/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 07/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

S.G., C.F., Li.Ar., Urso Giuseppe, C.M., P.M. e C.A. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, G.P., Le.Co., E.B., V.C., B.F., componenti del CDA della Cooperativa Edilizia S. Giuseppe ar.l., e G.A., ragioniere contabile della stessa, perché fossero condannati alla restituzione e/o al risarcimento dei danni, da liquidarsi in Euro 97.494,60 o nella diversa somma accertata dal CTU, oltre agli interessi legali, per spese non documentate e ingiustificate.

Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza n. 20/13, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava i convenuti in solido a corrispondere a ciascuno degli attori la somma di Euro 5.000.00, dopo aver respinto l’eccezione di improponibilità dell’azione sollevata dai convenuti in forza della convenzione di devoluzione in arbitrato irrituale contenuta nel verbale di assemblea dei soci del *****.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza parziale n. 830/2017, respingeva l’eccezione di improponibilità della domanda per incompetenza a favore del collegio arbitrale designato dalle parti e, con la sentenza n. 1213/2019, resa pubblica il 7 novembre 2019 e notificata tramite pec in pari data, accoglieva l’appello proposto da G.A., E.A., F.B. e l.c., rigettava le domande risarcitorie degli attori e ordinava loro la restituzione di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza di prime cure.

In particolare, la Corte territoriale, avvalendosi del principio della ragione più liquida, riteneva meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello, con cui era stata denunciata la violazione dell’art. 1226 c.c., per essersi il Tribunale avvalso del potere di liquidare equitativamente il danno senza che ne ricorressero i presupposti.

La domanda risarcitoria degli attori, tutti soci della cooperativa, si basava sull’assunto che i convenuti si fossero resi responsabili di numerose irregolarità contabili e di vari ammanchi ed illeciti civili. Il Tribunale, disposta CTU, aveva accertato le numerose irregolarità che si erano concretizzate in ammanchi con effetti pregiudizievoli per l’integrità del patrimonio sociale, ma aveva escluso che esse avessero avuto “tutte” incidenza diretta sui soci, giacché avevano certamente inciso sul patrimonio sociale, ma non su quello dei singoli soci, se non indirettamente.

Aveva, invece, ritenuto che gli ammanchi delle somme versate dai soci e destinate ad estinguere i due mutui agevolati che la cooperativa aveva contratto con il Banco di Napoli avessero prodotto danni ai singoli soci; danni che aveva quantificato equitativamente nella misura di Euro 5.000,00 per ciascuno di essi, perché “trattandosi di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, intanto si potrà far luogo a ripartizione a ciascuno socio dell’unità abitativa allo stesso destinata secondo lo scopo della cooperativa stessa – in quanto la cooperativa, ovviamente attraverso i versamenti periodicamente operati dai soci, estingua il mutuo fondiario agevolato con il Banco di Napoli”.

Dalla CTU espletata in grado di appello era emerso che: i) la cooperativa aveva versato regolarmente le prime sei rate relative ai due mutui contratti con il Banco di Napoli, poi aveva accumulato un debito verso la banca di Lire 108.437.349, per il primo mutuo, e di Lire 58.739.198, per il secondo; ii) un solo socio, L.A., aveva versato sempre puntualmente quanto dovuto per estinguere i mutui agevolati; iii) gli altri soci avevano eseguito versamenti, spesso solo parziali e con ritardi anche molto significativi.

La Corte d’Appello, escluso che singoli soci avessero subito danni diretti per effetto delle azioni iniziate dalla banca per il recupero degli importi dovutile, riteneva che i soci potessero lamentare solo il ritardo nell’assegnazione o la mancata assegnazione dell’abitazione o di avere subito degli esborsi a causa degli ammanchi verificatisi e constatava che di nessuno di tali danni era stata dai medesimi fornita la prova.

Ne concludeva che i danni lamentati non rientravano tra quelli che non possono essere provati nel loro preciso ammontare, da liquidarsi ex art. 1226 c.c., trattandosi di danni, la cui ricorrenza non era stata affatto dimostrata.

L.L., in qualità di erede di S.G., N.M., in veste di erede di C.F., C.M., L.D. e L.T., quali eredi di L.A., P.I., erede di P.M., e U.G. ricorrono per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi di ricorso che argomentano congiuntamente ed illustrano con memoria.

Le.Co. e E.A., eredi di G.P., e F.B. propongono controricorso e ricorso incidentale condizionato, basato su un solo motivo, illustrato con memoria, avverso la sentenza parziale n. 8’30/2017 e la sentenza definitiva n. 1213/2019.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dagli altri intimati, G.A., E.C., E.M. ed E.I..

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

Ricorso principale.

I ricorrenti deducono “Violazione di legge degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2395 c.c. e 1226 c.c., e contestuale vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

La tesi sostenuta è che il giudice di primo grado avesse correttamente qualificato l’azione promossa nei confronti dei convenuti come esperita ai sensi dell’art. 2395 c.c.; a tale scopo precisano di aver effettuato numerosi versamenti di denaro che, come accertato dalla sentenza n. 253/2003 del Tribunale penale di Brindisi – sez. di Francavilla Fontana erano stati distratti da G.A. e G.P., condannati per i reati di cui agli artt. 485 e 640 c.p.. I suddetti versamenti li avrebbero esposti ad un pregiudizio diretto della loro sfera patrimoniale, consistente nella necessità di effettuare nuovi pagamenti per far fronte alla morosità maturata dalla cooperativa nei confronti del Banco di Napoli, legittimandoli all’azione risarcitoria per i danni conseguenti agli atti dolosi compiuti dagli amministratori e a quelli colposi per omessa vigilanza sull’operato di G.A.: atti che il Tribunale aveva qualificato come di mala gestio.

La sentenza di secondo grado, affermando che non tutti gli ammanchi accertati dal CTU avevano avuto incidenza diretta sul patrimonio dei singoli soci – ad esclusione di quelli destinati al pagamento delle rate di mutuo della cooperativa – avrebbe introdotto un’ipotesi che nessuna delle parti aveva prospettato in giudizio, cioè quella del rischio che, a fronte del mancato pagamento del mutuo della cooperativa, i soci potessero perdere, a valle di azioni esecutive della banca mutuante, le abitazioni loro assegnate o di non vedersi assegnate affatto le abitazioni.

L’azione risarcitoria individuale del socio ex art. 2395 c.c., richiede la ricorrenza di un pregiudizio concreto e diretto, mentre, invece, la prospettazione della Corte territoriale avrebbe fatto riferimento ad un’astratta quanto improbabile possibilità di un pregiudizio. Il che si sarebbe tradotto in una erronea ricognizione della fattispecie astratta delineata dalla norma di legge e dunque nella scorretta applicazione della norma stessa.

Per giunta, non avendo i soci attori mai chiesto il risarcimento del danno per mancata assegnazione delle villette non avrebbero potuto essere considerati inadempienti rispetto all’onere della prova del danno suddetto.

Sotto il profilo motivazionale, la decisione impugnata, non avendo individuato la norma regolatrice della fattispecie, non avrebbe reso percepibile il ragionamento logico-giuridico adottato; non solo: avendo assegnato valore decisivo ad elementi trascurabili emersi dalla CTU, cioè il ritardo di alcuni soci nel versamento delle somme dovute alla cooperativa per estinguere il muto con la banca, senza spiegare la scelta di disattendere altri elementi acquisiti al processo, cioè i nuovi pagamenti eseguiti dai soci al fine di estinguere la morosità con la banca, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ed ancora: la perdita del diritto di abitazione non avrebbe dovuto essere considerato un danno direttamente discendente dall’operato doloso o colposo degli amministratori, bensì una conseguenza riflessa del danno arrecato al patrimonio sociale con conseguente inapplicabilità dell’art. 2395 c.c., – poiché l’impossibilità per il singolo socio di conseguire il bene sarebbe stato l’esito della conclusione di una procedura esecutiva da parte della banca sul patrimonio della cooperativa costituito dalla proprietà indivisa.

Il danno diretto cagionato dalla mala gestio degli amministratori, i quali non avevano utilizzato le somme riscosse dai soci per estinguere il mutuo con la banca ed avevano effettuato dei pagamenti privi di giustificazione a favore del consulente della cooperativa, G.A., non sarebbe stato di facile quantificazione; pertanto, correttamente, ad avviso dei ricorrenti, il giudice di prime cure lo aveva liquidato equitativamente.

In conclusione, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in errore di fatto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver considerato che i soci erano stati costretti a versare nuovamente le somme già corrisposte agli amministratori per il pagamento delle rate di mutuo con il Banco di Napoli, come sarebbe emerso dalle prove valutabili: ammanchi, spese non documentate, relazioni e testimonianze di CTU e liquidatore.

1.1. E’ necessaria una puntuale ricostruzione dei passaggi più significativi della vicenda processuale in esame. In primo luogo, va ricordato che il Tribunale aveva ritenuto che gli atti di mala gestio direttamente offensivi nei confronti dei soci della cooperativa fossero esclusivamente quelli che avevano distratto le somme dagli stesse versate per estinguere il debito con il Banco di Napoli, precisando che avrebbe potuto procedersi alla ripartizione della proprietà indivisa della cooperativa a favore di ciascun socio solo ove la cooperativa avesse estinto il mutuo fondiario contratto con la banca. In altri termini, il Tribunale aveva reputato che il danno subito dai singoli soci fosse quello derivante dalla distrazione delle somme destinate all’estinzione del mutuo, perché solo con l’estinzione di esso ciascun socio avrebbe potuto vedersi assegnata l’unità abitativa a lui destinata. In mancanza di prova dell’entità del pregiudizio subito dai singoli soci il giudice di prime cure aveva proceduto alla liquidazione in via equitativa.

Atteso che gli appellanti incidentali avevano chiesto la liquidazione di una somma maggiore rispetto a quella ottenuta in primo grado e che gli appellati in via principale avevano chiesto il rigetto delle domande attoree e denunciato l’assenza dei presupposti per la liquidazione equitativa, la Corte d’Appello, allo scopo di accertare la ricorrenza del danno e l’incidenza di esso sul patrimonio di ciascun socio, aveva demandato al CTU, già nominato nel giudizio di primo grado, di specificare, con riferimento agli appellati, le somme da essi versate per estinguere il mutuo e le somme a tale scopo destinate e non versate alla banca, dimostrando di condividere la premessa del giudice di prime cure quanto alla limitazione dei danni risarcibili.

Come già riferito supra nella parte narrativa, la CTU aveva rilevato che solo un socio era stato puntuale nei pagamenti, gli altri non lo erano stati, avevano effettuato versamenti parziali o comunque con notevole ritardo.

Sicché la Corte territoriale: i) mette in relazione con quanto emerso dalla CTU – introduce, infatti, la sua conclusione con la locuzione “Tanto accertato” – la esclusione di un danno diretto dei singoli soci per effetto delle azioni iniziate dalla banca per il recupero degli importi delle rate di mutuo scadute e non versate; ii) riconosce, però, che l’unico danno eventualmente subito dagli attori era stato il ritardo nella assegnazione ovvero nella mancata assegnazione dell’abitazione, precisando che non era stato dimostrato, pur essendo gli aventi diritto nella condizione di poterne dare la prova; iii) esclude che siano state anche solo allegate situazioni pregiudizievoli derivanti dalla condotta degli amministratori rispetto all’obbligo di adempiere puntualmente al pagamento delle rate di mutuo in scadenza.

Conclude, quindi, “Tanto accertato, escluso che i singoli soci abbiano potuto subire danni diretti per effetto delle azioni iniziate dalla banca…, l’unico danno che ad essi può essere derivato è quello del ritardo nella assegnazione ovvero nella mancata assegnazione dell’abitazione…”.

E relativamente al danno, dopo aver negato la ricorrenza di alcun danno diretto per effetto delle azioni esecutive iniziate dalla banca, ha fatto riferimento al danno derivante dal ritardo nell’assegnazione o dalla mancata assegnazione delle unità abitative ai singoli soci, ritenendolo l’unico suscettibile di richiesta risarcitoria: richiesta risarcitoria che non ha accolto perché ha rimproverato agli appellanti di non aver provato in primo grado “di aver subito degli esborsi in conseguenza dei suddetti ammanchi. Documentare, ad esempio, di avere avuto la necessità… di procurarsi soluzioni abitative temporanee sostitutive, non potendosi escludere certamente che nessuna spesa di tal fatta sia stata in concreto sostenuto. Ed invece, nessuna prova in tal senso è stata fornita, né sono state anche solo allegate situazioni pregiudizievoli derivanti dalla condotta degli amministratori. Tanto sottrae i danni in esame all’area di quelli che “non possono essere provato nel loro preciso ammontare” e dunque ingiustificata deve reputarsi la loro liquidazione in via equitativa…”. Il prosieguo del ragionamento si sostanzia nel richiamo dell’orientamento di questa Corte quanto al potere del giudice di liquidare il danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., subordinato alla prova dell’esistenza di danni risarcibili e della impossibilità o grande difficoltà di dimostrane il preciso ammontare, e non utilizzabile per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata prova del danno nella sua esistenza e non permette di ben intendere se la Corte territoriale abbia inteso escludere la liquidazione equitativa per la mancata dimostrazione della ricorrenza di un danno o per la mancata prova della sua consistenza.

1.2. Ciò stando, è evidente che la censura formulata dai ricorrenti è da rigettare, perché la motivazione secondo cui non era stato provato l’unico danno astrattamente invocabile (cioè quello causalmente legato al ritardo o alla eventuale mancata assegnazione delle unità abitative), non risulta né apparente né contraddittoria e l’impugnazione della stessa risulta proposta con argomenti di carattere fattuale, non spendibili neanche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, per un duplice ordine di ragioni: i) perché non risulta indicato il dato processuale da cui si evincerebbe che gli ammanchi riguardavano le somme versate dai soci per estinguere il mutuo con il Banco di Napoli; ii) perché si tratta di circostanza che è stata esaminata dal giudice a quo, il quale allo scopo aveva chiesto una integrazione della CTU.

Deve ricordarsi che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto il sindacato demandato a questa Corte non concerne l’esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, non potendo oramai verificare l’adeguatezza o l’inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per formare il proprio convincimento.

Peraltro, il vizio motivazionale imputato alla Corte è stato argomentato integralmente ipotizzando l’incoerenza della motivazione rispetto alla CTU: il che ne rende impossibile l’accoglimento, in quanto la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054).

Escluso l’accoglimento del vizio motivazionale nei termini indicati e quindi ribadito il vigore della ratio decidendi impugnata, deve escludersi la possibilità di ritenerla incisa dalla censura dell’estraneità alla domanda del danno da mancata assegnazione dell’unità immobiliare. Che non si ponga un problema di apparenza della motivazione risulta evidente proprio dalla insistenza con cui i ricorrenti escludono di avere formulato una domanda nei termini indicati dalla Corte; la censura avrebbe eventualmente potuto formularsi in termini diversi, cioè facendo valere un problema di interpretazione della domanda.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso principale.

Ricorso incidentale condizionato.

3. I ricorrenti incidentali denunciano “Nullità delle sentenze della Corte d’Appello n. 830/2017 e n. 1213/2019 per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., Nonché 183 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Violazione e falsa applicazione degli artt. 808,808 ter, 809,810 e 811 c.p.c., nonché art. 1473 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

La censura investe la statuizione di rigetto del motivo di appello principale con cui era stato impugnato il mancato accoglimento da parte del Tribunale di Brindisi dell’eccezione di inammissibilità-improcedibilità della domanda attorea per violazione della clausola compromissoria stipulata con apposito patto tra i soci intervenuto a verbale n. ***** dell’assemblea del *****. Per quanto qui di rilievo, il Tribunale aveva motivato il rigetto, tra l’altro, con il fatto che a distanza di tre anni dal ***** il collegio arbitrale non si fosse costituito, non essendo stato individuato il terzo componente, con funzione di presidente, che avrebbe dovuto essere indicato dai due componenti designati dal consiglio di amministrazione. Gli appellanti ritenevano che si dovesse far ricorso all’intervento in via sostitutiva del Presidente del Tribunale. La Corte d’Appello, con la sentenza parziale n. 830/2017, escludeva, invece, l’applicazione della previsione di cui all’art. 810 c.p.c., perché nel caso di specie non si trattava di supplire all’inerzia delle parti nella nomina dell’arbitro mancante, bensì a quella degli altri due componenti del collegio arbitrale.

Detta statuizione è qui contestata e si invoca la nullità della sentenza, innanzitutto, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe omesso di provocare il contraddittorio, sollecitando le opportune difese sul punto, trascurando di indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui aveva ritenuto opportuna la trattazione. La Corte d’Appello, in particolare, pur non facendo propria la motivazione del Tribunale di Brindisi ed accogliendo i rilievi degli appellanti, reiterava il rigetto dell’eccezione sulla base del nuovo rilievo formulato d’ufficio circa l’ontologica differenza tra la previsione astratta di cui all’art. 810 c.p.c., e la fattispecie concreta.

Ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata è quella di non aver tenuto conto che, in virtù dell’art. 808 ter c.p.c., e del principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui il meccanismo di cui all’art. 810 c.p.c. cpv, per la mancata nomina del terzo arbitro non osta all’operatività della clausola compromissoria, potendo il terzo arbitro essere nominato dal Presidente del Tribunale, non sarebbe affatto ricorrente quella ontologica differenza tra la previsione astratta di cui all’art. 810 c.p.c., e la fattispecie concreta ravvisata dalla Corte d’Appello, su cui essa si era basata per escludere l’applicazione analogica dell’art. 810 c.p.c.., vieppiù considerando che: i) il quarto comma dell’art. 810 c.p.c., prescrive che le stesse disposizioni, quindi anche quella appena descritta, trovino applicazione se il terzo, cui sia stata demandata la nomina di uno o più arbitri, non vi abbia provveduto; ii) l’art. 811 c.p.c., in tema di sostituzione di arbitri, prevede lo stesso meccanismo quando per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri; iii) l’art. 1473 c.c., in tema di clausola di arbitraggio, che demanda la determinazione di elementi essenziali del contratto ad un terzo eletto nel contratto o da eleggere successivamente, permette alle parti di rivolgersi al presidente del Tribunale per la nomina del terzo.

4. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

5. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti principali l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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