LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4655-2020 proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO GHELARDI;
– ricorrenti –
contro
P.K., P.E., P.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI n. 9, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COLACINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CRISTINA COLACINO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2644/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
A seguito della morte di P.G., in conseguenza di una caduta dall’elicottero, SPA SASA Assicurazioni e Riassicurazioni di ***** e Vittoria Assicurazioni SPA, con cui la vittima aveva stipulato una polizza contro gli infortuni derivanti dal pilotaggio di voli per turismo, erogavano, in data *****, ai suoi eredi legittimi, che ne avevano fatto richiesta, le indennità da esse dovute, nella misura rispettivamente di Euro 450.000,00 e di Euro 300.000,00.
Successivamente, nel gennaio 2008, la compagnia SASA veniva a conoscenza del contenuto della relazione tecnica chiesta dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e, in particolare, che dagli esami tossicologici eseguiti sulla vittima era emerso un tasso alcolemico ampiamente eccedente il limite imposto dalla normativa Europea e del tutto incompatibile con il pilotaggio di un elicottero nonché che alla produzione dell’evento aveva concorso la decisione della vittima di intraprendere e proseguire il volo in condizioni di visibilità ridotta.
Di conseguenza, la SASA e la Vittoria Assicurazioni chiedevano agli eredi P. la restituzione delle indennità loro erogate, perché non dovute, in considerazione delle esclusioni di cui alle condizioni generali di polizza, all’art. 2, comma 1, lett. d) ed e).
A fronte del rifiuto degli eredi, li citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, onde conseguire, previo annullamento della transazione eventualmente ravvisata nella scrittura privata del *****, la condanna alla restituzione delle indennità percepite, ai sensi dell’art. 1427 c.c., o, in subordine, ex art. 1971 c.c. o art. 1975 c.c., comma 2.
La causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Treviso, indicato quale giudice territorialmente competente, il quale, con sentenza n. 1714/2013, respingeva la domanda attorea.
La Corte d’Appello di. Venezia, con la sentenza n. 2644/2019, investita del gravame da Unipolsai Assicurazioni, incorporante la Milano Assicurazioni che, a sua volta, aveva incorporato la SASA, e da Vittoria Assicurazioni, confermava la decisione impugnata.
Per quanto ancora di interesse, confermava che tra le parti era intervenuta una transazione, negava che fosse stato specificamente contestato che: i) le consulenze del P.M. fossero state depositate anteriormente alla conclusione della transazione, ii) sui principali quotidiani veneti era stata pubblicata la notizia, prima della conclusione della transazione, che gli esami tossicologici avessero evidenziato che la vittima avesse assunto alcool prima di pilotare l’elicottero. Escludeva che al perito, nominato dalle compagnie assicuratrici per istruire la pratica, fosse stata negata la possibilità di avere accesso agli atti d’indagine. Concludeva, quindi, che non era sostenibile che gli eredi P. fossero consapevoli della temerarietà della loro pretesa, ai sensi dell’art. 1971 c.c., né che il personale delle compagnie che aveva istruito la pratica non fosse a conoscenza o non potesse acquisire conoscenza dell’esito delle indagini penali. Riteneva anche non invocabile l’art. 1427 c.c., perché, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 1971, transazione su pretesa temeraria, e art. 1975 c.c., comma 2, annullamento per scoperta di documenti, non è causa di annullamento della transazione la circostanza che la situazione di fatto, origine delle pretese contrapposte, fosse diversa da quella ritenuta da una delle parti transigenti, e tale che se questa ne avesse avuto conoscenza non avrebbe concluso l’accordo transattivo.
Formulando due motivi di ricorso, Unipolsai Assicurazioni e Vittoria Asssicurazioni ricorrono per la cassazione di detta sentenza.
Gli eredi P. resistono con controricorso.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo Unipolsai Assicurazioni e Vittoria Assicurazioni deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1975 c.c., comma 2, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e/o omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha negato l’annullamento della transazione, perché il personale delle compagnie che aveva istruito la pratica dell’indennizzo era venuto a conoscenza, prima della stipulazione della transazione, delle risultanze degli accertamenti medico-legali e tossicologici cui era stata sottoposta la vittima nonché degli esiti delle indagini espletate per individuare la causa del sinistro e pertanto era consapevole della possibile ricorrenza delle cause di esclusione previste dalle condizioni generali di polizza, art. 2, comma 1, lett. d) e lett. e).
L’errore sarebbe rappresentato dal fatto che, ai fini dell’annullabilità della transazione, ex art. 1975 c.c., è richiesta la scoperta di documenti comprovanti che una delle parti non aveva alcun diritto e non la mera consapevolezza dell’infondatezza delle pretese non accompagnata dalla disponibilità di alcun supporto documentale. L’esistenza della relazione del tecnico incaricato dal PM era stata scoperta solo otto mesi dopo la stipulazione della transazione, come comprovato dai capitoli di prova per testi articolati con l’atto di citazione, la cui corrispondenza al vero non sarebbe stata, né in sede di costituzione in giudizio né successivamente, contestata dagli eredi P.. Pertanto, pure in assenza di conferma testimoniale delle circostanze di cui ai capitoli di prova, il giudice a quo, ex art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto ritenere che il documento, cioè la relazione tecnica del consulente del P.M., avente l’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., era stato dalle assicuratrici scoperto solo sette mesi dopo la stipulazione della transazione.
Alla sentenza viene anche rimproverato dalle compagnie ricorrenti, cfr. p. 2 del primo motivo, di aver dato sì atto che la transazione è annullabile oltre che nei casi di cui all’art. 1971 c.c., anche in quella di cui all’art. 1975 c.c., comma 2, ma di non averle ammesse a provare “fra le altre, anche quest’ultima circostanza”, cioè di avere scoperto la relazione del consulente del P.M. solo dopo la conclusione della transazione e di non avere preso in considerazione tale circostanza.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Al netto della censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non si è misurata con la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., e che quindi è inammissibile già per tale ragione, in aggiunta alla mancata individuazione del fatto omesso ed al soddisfacimento degli oneri di allegazione che gravano su chi deduca in sede di legittimità il suddetto vizio, la violazione dell’art. 1975 c.c., denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondata perché la conoscenza di documenti cui fa riferimento l’art. 1975 c.c., è tale da porre sullo stesso piano l’ignoranza del documento dipendente da causa non imputabile al transigente e l’ignoranza del documento colpevole. “Infatti non possono ritenersi sconosciuti, ai fini della norma in questione, i documenti che la parte ha ignorato, perché non si è curata di conoscerli (Cass. 8.5.1958, n. 1537)”: in termini Cass. 03/04/2003, n. 5138. Nel caso di specie, infatti, la decisione impugnata, senza contestazione da parte delle ricorrenti, ha ritenuto che non vi era stato alcun divieto al perito incaricato della istruzione della pratica del sinistro di avere accesso agli esiti delle indagini svolte in sede penale. Si tratta di una considerazione assorbente che priva di pregio buona parte delle argomentazioni delle ricorrenti basata sul fatto che la scoperta del documento di cui all’art. 1975 c.c., comma 2, si riferisse alla esistenza del documento come mezzo di prova dell’assenza del diritto e non anche della consapevolezza della infondatezza del diritto. La prova della inesistenza del diritto alla liquidazione dell’indennizzo era, infatti, acquisibile dalle transigenti (Cass. 1/04/1960, n. 734), giacché era risultato che sui quotidiani locali era stata data la notizia dell’esito degli esami tossicologici già nel 2007.
La statuizione del giudice a quo risulta, pertanto, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità sul punto.
Tanto basta a rendere irrilevante il fatto che il perito dell’assicurazione fosse venuto in possesso della relazione tecnica del consulente del P.M. solo qualche mese dopo la transazione e di conseguenza è del tutto privo di rilievo che il giudice a quo, come lamentato dalle ricorrenti, non abbia consentito l’escussione dei testi sui capitoli di prova, riprodotti nel ricorso al fine di soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, volti a dimostrare il momento in cui la relazione era stata nella disponibilità materiale delle odierne ricorrenti, né che gli eredi P. non avessero contestato i capitoli di prova, in quest’ultimo caso, anche senza tener conto del fatto che non è stata confutata la statuizione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto che il principio di non contestazione non può trovare applicazione con riferimento al capitolato di prove perché i fatti non contestati vengono definiti attraverso le allegazioni contenute negli atti precedenti alle memorie istruttorie.
2. Con il secondo motivo le società ricorrenti denunciano la nullità del procedimento e/o della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La Corte d’Appello aveva ritenuto pacifico, in quanto non contestato dalle attrici, che il personale che aveva istruito la pratica non era a conoscenza che nel sangue della vittima era stato rinvenuto un certo tasso alcolemico e che non era stato in grado di acquisire informazioni dalle indagini penali e che nell’aprile del 2007 detti fatti erano a conoscenza ed erano stati divulgati dalla stampa e non aveva ammesso i capitoli di prova relativi al momento della scoperta della relazione tecnica del consulente, sicché, secondo le ricorrenti, se la corte ha considerato tale circostanza non specificamente contestata dai convenuti sarebbe incorsa nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciato col il motivo precedente, altrimenti avrebbe violato l’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di disporre l’assunzione di prove ogniqualvolta esse abbiano per oggetto fatti rilevanti non suscettibili di essere considerati come non specificamente contestati.
La censura sottoposta all’attenzione del supremo Collegio, al netto di quella consistente nella violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si sostanzia nella denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il giudice a quo ammesso le ricorrenti a provare per testi in quale momento avevano avuto la disponibilità della relazione del CTU del P.M..
La violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass. 11/10/2016, n. 20382).
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.
3. La Corte rigetta il ricorso.
4.Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 1427 - Errore, violenza e dolo | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1971 - Transazione su pretesa temeraria | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1975 - Annullabilita' per scoperta di documenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2700 - Efficacia dell'atto pubblico | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile