Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40611 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5575-2020 proposto da:

PUBLITALIA ‘80 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato OSCAR ANTONIO PISTOLESI;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E SPETTACOLO DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, in persona degli Assessori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1059/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

Publitalia 80 SPA conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, l’Assessorato al Turismo, Comunicazione e Trasporti e l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana perché fossero condannati al pagamento delle somme indicate nelle fatture emesse tra il 1998 e il 1999, asseritamente dovutele per lo svolgimento di una campagna pubblicitaria, rispettivamente, per la promozione turistica della Regione e per la promozione delle arance rosse di Sicilia. In via subordinata, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle predette somme ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Entrambi gli Assessorati si costituivano in giudizio e contestavano la validità degli accordi per difetto di forma scritta e deducevano l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda subordinata di arricchimento ingiustificato.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 74/2013, rigettava sia la domanda principale sia quella subordinata, ritenendo, in applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale all’epoca dominante, che, per poter accogliere la domanda ex art. 2041 c.c., dovesse risultare il riconoscimento dell’utilità dell’opera o della prestazione esplicitamente o almeno implicitamente da parte dell’ente pubblico.

Publitalia 80 impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, invocando l’accoglimento della domanda subordinata, adducendo che le prestazioni pubblicitarie erano state eseguite su richiesta dei legali rappresentanti dei due Assessorati, che ne era conseguito un arricchimento degli stessi ed un suo impoverimento.

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1059/2019, resa pubblica il 23 maggio 2019, respingeva l’appello, pur ritenendo in astratto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., sulla scorta del mutato orientamento di legittimità sulla questione, perché riteneva che l’appellante non avesse fornito gli elementi indispensabili ai fini della liquidazione dell’indennizzo in via equitativa, essendosi limitata ad insistere con la richiesta di pagamento delle somme indicate nelle fatture inviate agli assessori appellati, cioè le somme che le sarebbero spettate nell’ipotesi di regolare esecuzione del contratto. Escludeva, in particolare: i) che la prova del depauperamento potesse essere ricavata dai documenti relativi all’impegno di spesa stanziato dagli appellati, prodotti per la prima volta da Publitalia il 4 marzo 2010, quindi, tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 184 c.p.c.; ii) che Publitalia, visto che i documenti erano pubblici, avesse allegato o dimostrato di essersi attivata per ottenerli; iii) che potesse essere accolta la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., in quanto tardivamente formulata e avente lo scopo di aggirare una preclusione istruttoria e tendente ad ottenere documentazione che l’appellata avrebbe potuto acquisire di sua iniziativa; iv) che la suddetta documentazione potesse essere utile a dimostrare l’arricchimento ingiustificato, perché si riferiva ad importi che sarebbero spettati a Publitalia 80 se fosse esistito un regolare contratto comprendente anche l’utile di impresa; v) che vi fossero i presupposti per liquidare l’indennizzo richiesto in via equitativa, mancando la prova, da parte dell’interessata, dell’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di dimostrare il danno nel suo preciso ammontare.

Publitalia 80 SPA propone ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione, formulando due motivi, illustrate con memoria.

L’Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea resistono con controricorso.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo Publitalia 80 denuncia “Violazione degli artt. 2041,1226,2056 c.c., – Violazione degli artt. 184,61 e 191,210 e 212 c.p.c. (codice previgente). Mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e dell’art. 111 Cost., comma 6, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5))”.

La tesi della ricorrente è che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio motivazionale denunciato per non aver svolto una approfondita disamina logica e giuridica e per non aver ricondotto i principi generali enunciati e le fattispecie astratte alla fattispecie concreta, lasciando all’interprete il compito di integrare il suo ragionamento con varie ed ipotetiche congetture.

1.1. In particolare:

1.1.1. non avrebbe tenuto conto delle conferme d’ordine e delle correlative fatture emesse tra il 1998 e il 1999;

1.1.2. non avrebbe preso in esame la testimonianza di B.E. che aveva confermato l’avvenuta esecuzione delle prestazioni pubblicitarie;

1.1.3. non avrebbe dato rilievo all’ingiustificata mancata comparizione dei legali rappresentanti delle Amministrazioni chiamati a rendere interrogatorio formale;

1.1.4. non avrebbe esaminato i documenti relativi all’impegno di spesa, ritenendoli prodotti tardivamente, incorrendo nella violazione degli artt. 2041,1226 e 2056 c.c., perché alla determinazione equitativa dell’indennizzo non possono opporsi preclusioni processuali, come risulterebbe da Cass. n. 4534/2017, secondo cui “il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il Giudice di merito abbia previamente accertato l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno”;

1.1.5. sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 1, per non aver tenuto conto che i documenti relativi agli impegni di spesa non erano stati contestati dalle controparti;

1.1.6. non avrebbe dato seguito alla richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., incorrendo in questo caso non solo nella violazione degli artt. 2041,1226 e 2056 c.c., ma anche nella violazione dell’art. 345 c.p.c., perché la richiesta di informazioni alla PA non rientra tra i mezzi istruttori preclusi dall’art. 345 c.p.c., ma può essere formulata per la prima volta anche in appello, non essendo previste né l’indispensabilità dell’acquisizione del documento né l’iniziativa di parte;

1.1.7. avrebbe rigettato erroneamente la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., ritenendo che le relative richieste istruttorie non fossero state formulate con la precisazione delle conclusioni in primo grado, mentre invece l’istanza ex art. 210 c.p.c., che, comunque avrebbe potuto essere proposta per la prima volta in grado di appello, era stata formulata in primo grado e reiterata in appello;

1.1.8. avrebbe senza motivazione alcuna rigettato la domanda di nomina di un CTU.

Il motivo non merita accoglimento.

In primo luogo, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si scontra con la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c.. Ciò rende superfluo soffermarsi sulle altre ragioni di inammissibilità che impediscono l’accoglimento della censura sotto questo profilo, in ordine ai fatti omessi, alla loro localizzazione ed alla loro decisività.

Il vizio motivazionale di cui all’art. 132 n. 4, ove ricorrente, deve risultare dal testo della sentenza in sé e per sì considerata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054). In ogni caso la sentenza ha fornito una giustificazione che soddisfa il minimo costituzionale.

La violazione dell’art. 2041, non è stata in alcun modo argomentata. La ricorrente, infatti, muove un’articolata serie di critiche alla sentenza impugnata che investe il ritenuto avvenuto assolvimento dell’onere della prova relativamente all’impoverimento subito, ma non concerne l’azione di arricchimento in giustificato.

In ordine alla asserita violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., cfr. infra, sub lett. c, e più approfonditamente sub p. 2., con riferimento allo scrutinio del secondo motivo di ricorso che investe specificamente il mancato ricorso da parte del giudice a quo alla valutazione equitativa del danno.

Va rilevato, peraltro:

a) quanto alla censura di cui al p. 1.1.1, che la sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha preso in considerazione la documentazione in oggetto ed ha fornito una giustificazione che soddisfa ampiamente il minimo costituzionale avendola ritenuta inidonea a provare il depauperamento asseritamente subito da Publitalia 80.

Non solo, infatti, l’ha ritenuta inutilizzabile perché tardivamente prodotta (p.p. 20 e 21, pp. 6-7 della sentenza), ma, al p. 24 (p. 7 della sentenza), ha aggiunto “la documentazione in questione, pur attestando l’avvenuto impegno di spesa dei fondi necessari per provvedere al pagamento delle campagne pubblicitarie in questione, si riferisce, pur sempre, all’importo che sarebbe spettato alla società appellante nell’ipotesi in cui fosse sussistito un regolare contratto, che comprende, pertanto, anche l’utile di impresa, che, per le considerazioni precedentemente svolte, non può essere riconosciuto a titolo di ingiustificato arricchimento”.

Tale statuizione assume carattere assorbente e non risulta attinta dalle censure della ricorrente che ha indirizzato il suo sforzo argomentativo verso la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la documentazione per essere stata tardivamente prodotta;

b) quanto alla censura di cui al p. 1.1.2, anche a prescindere dalla mancata osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, la testimonianza è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale ed è stata ritenuta idonea a dimostrare che la ricorrente aveva reso i servizi pubblicitari per cui è causa, sia pure sulla base di un contratto privo della richiesta forma scritta, ma non la diminuzione patrimoniale subita (p.p. 13, 17-19, pp. 5 e 6 della sentenza); c) quanto alla censura di cui al p. 1.1.3, essa è smentita da quanto affermato dalla sentenza al p. 13, p. 5, ove è stato ritenuto che la mancata comparizione degli Assessori pro tempore chiamati a rendere interrogatorio formale fornisse un riscontro ulteriore che le prestazioni pubblicitarie furono chieste al dirigente della società ricorrente, ma che ciò non esonerasse l’attore (il privato che si ritiene depauperato), dall’onere di dare prova dell’altrui arricchimento, della propria diminuzione patrimoniale, dell’assenza della giusta causa, del nesso di causalità;

c)d) quanto alla censura di cui al p. 1.1.4, la ricorrente ha travisato il principio di diritto espresso dalla ordinanza n. 4534/2017 che non le è affatto favorevole: difatti l’ordinanza, subordina, in sintonia con l’orientamento consolidato in materia, il ricorso alla valutazione equitativa non alla indisponibilità della prova del quantum debeatur dovuta alla negligenza della parte asseritamente danneggiata nell’allegazione e dimostrazione degli elementi da cui desumere l’entità del danno, ma alla impossibilità oggettiva o alla estrema difficoltà di offrire una stima esatta del danno subito. Dette ipotesi la Corte territoriale le ha ritenute non ricorrenti nel caso di specie;

d) Quanto alla censura di cui al p. 1.1.5. assume carattere assorbente il fatto che la documentazione in esame sia stata ritenuta dalla Corte territoriale inidonea a provare il depauperamento subito;

e) quanto alla censura di cui al p. 1.1.5, L’esercizio del potere, di cui all’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 15/02/2011, n. 3720 e successiva giurisprudenza conforme). Peraltro, la Corte territoriale ha giustificato il rigetto della richiesta, facendo riferimento non solo alla tardività, ma anche alla facoltà di cui Publitalia non si era avvalsa di acquisire l’informazione di sua iniziativa (Cass. 19/05/2009, n. 11603);

g) quanto al rigetto dell’istanza di cui all’art. 210 c.p.c., – di cui la sentenza non si occupa e che Publitalia non ha dimostrato, come era suo onere fare, di avere formulato in sede di precisazione delle conclusioni – mette conto osservare che:

i) i provvedimenti, positivi o negativi, emessi dal giudice di merito sulla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., sono censurabili in sede di legittimità se non sorretti da motivazione sufficiente; in quanto, con particolare riferimento alla denegata ammissione del mezzo di prova, il diniego si traduce in un vizio della sentenza qualora, in sede di controllo – sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica – dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito, risulti che il ragionamento svolto sia incompleto, incoerente o irragionevole, sempre che il mezzo di prova richiesto e non ammesso sia diretto alla dimostrazione di punti decisivi della controversia (Cass. 17/03/2010, n. 6439);

ii) il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in Cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 23/02/2010, n. 4375);

h) quanto alla censura di cui p. 1.1.8, è vero che quando il giudice, nonostante la richiesta della parte, non nomini un consulente d’ufficio, la mancata nomina può essere censurata in Cassazione sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass. 02/04/2012 n. 5264), ma ciò solo nel caso in cui la consulenza sia l’unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione: ipotesi che secondo la Corte territoriale non ricorreva affatto nel caso di specie.

2. Con il secondo motivo è dedotta “Violazione degli artt. 2041,1226,2056 c.c.. Mancata assoluta di motivazione o motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e dell’art. 111 Cost., comma 6, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5))”.

La Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna indicazione circa quali elementi minimi fossero indispensabili per ritenere liquidabile in via equitativa l’indennizzo richiesto e altrettanto immotivatamente avrebbe ritenuto che sarebbe stata possibile e non difficoltosa la quantificazione della diminuzione patrimoniale subita.

Richiamando la pronuncia n. 14670/2019 di questa Corte che, dopo aver individuato le voci di pregiudizio rientranti nella nozione di diminuzione patrimoniale a termini dell’art. 2041 c.c., aveva concluso che il valore del sacrificio del tempo e delle energie mentali e fisiche del prestatore, al netto dell’utile d’impresa, non sono valutabili che equitativamente, ma semmai con il supporto di una CTU, la ricorrente sostiene che gli elementi introdotti in giudizio, esaminati con il primo motivo di ricorso, avrebbero dovuto essere considerati idonei a consentire la valutazione equitativa del danno; in alternativa, cioè se nessuno di detti elementi fosse stato ritenuto idoneo alla determinazione quantitativa dell’indennizzo dovuto, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto che era obiettivamente impossibile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare e provvedere ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..

L’approccio della Corte territoriale è stato fedele al dato testuale dell’art. 1226 c.c., che attribuisce al giudice il potere di determinare la valutazione equitativa del danno solo là dove la prova del suo preciso ammontare divenga una probatio diabolica, posto che, indefettibilmente, all’onerato compete pur sempre un onere assertivo circa la sussistenza del danno ed un correlativo onere probatorio.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che “la sussistenza di un danno risarcibile nell’an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass. 04/04/2017, n. 8662), che il danneggiato dimostri l’oggettiva difficoltà o l’impossibilità di provarne il preciso ammontare e che fornisca al giudice gli elementi sulla scorta dei quali esercitare la valutazione equitativa.

La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito; giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393).

Non solo: la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, ha indicato quali fatti avrebbero dovuto essere provati in giudizio, va da sé con ogni mezzo di prova, anche per presunzioni, per ottenere il diritto all’indennizzo: i costi sostenuti per l’esecuzione delle prestazioni pubblicitarie, gli utili che avrebbe potuto conseguire ove avesse diversamente utilizzato gli spazi pubblicitari impiegati a favore delle Amministrazioni appellate. Correttamente ha, dunque, concluso che Publitalia 80 avesse sì dimostrato il diritto di conseguire ciò che le spettava a titolo di arricchimento ingiustificato, ma che non avesse soddisfatto in alcun modo l’onere di provare il quantum debeatur.

3. La Corte rigetta il ricorso.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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