LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12694-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
NEW PHOTOPROFIT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO MARIA CROCIANI, MICHELE MARIELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5404/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
che:
1. La soc. New Photoprofit srl impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia dell’Entrate, all’esito dell’indagine che consentiva di scoprire un sistema frodatorio di “frode carosello” finalizzato all’evasione Iva i cui passaggi essenziali erano costituiti da una concatenazione di vendite di beni costituiti da apparecchi e materiali telefonici che vedevano come protagonisti a vari livelli soggetti interposti operanti in evasione Iva, disconosceva sia i costi connessi all’emissione delle fatture che la detrazione IVA.
2. La commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello rilevando: a) che era intervenuta una sentenza della CTP di Firenze di accoglimento del ricorso della soc. Erregi Tel Srl, inserite all’interno del meccanismo frodatorio come “società” filtro; b) che la contribuente aveva dimostrato di aver agito con la diligenza e la prudenza che l’operazione commerciale richiedeva.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. La contribuente si è difesa con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che il giudice di merito abbia attribuito valenza di giudicato ad una decisione intervenuta tra parti diverse e non ancora definitiva.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., essendo la sentenza nulla per motivazione apparente.
1.3 Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità, ribadita anche nella memoria illustrativa, del ricorso in quanto non tempestivamente proposto.
2. Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, “Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”.
2.1 Essendo stata la sentenza depositata il data 12/12/2018 il termine di scadenza del ricorso spirava il 12.06.2019; tenuto conto della proroga di nove mesi il termine per proporre ricorso per Cassazione, anche a non voler conteggiare l’ulteriore sospensione prevista dal D.L. n. 18 del 2020 e segg., veniva a scadere il 12/03/2020 coincidente con la data della notifica del ricorso.
3. Il primo motivo è fondato.
3.2 La CTR ha recepito, in modo del tutto acritico ed apodittico, le conclusioni della sentenza della CTP di Firenze che avrebbe “escluso l’inesistenza soggettiva della soc. Erregi Tel srl, ovvero escluso la sussistenza del fatto sotteso all’accertamento fiscale operato a carico dell’odierna società Resistente” attribuito a tale pronuncia, emessa tra parti diverse e non ancora definitiva, sostanziale efficacia di giudicato.
3.3 Così facendo la CTR si è posta in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza e’, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018 e n. 15010/2020).
4. Il secondo motivo è anch’esso fondato.
4.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 65, ord. n. 14927 del 15/6/2017).
4.1 Nel caso di specie, come si desume dall’atto di appello prodotto nel presente giudizio per autosufficienza, a fronte delle specifiche critiche mosse dall’Agenzia delle Entrate alle argomentazioni della sentenza di primo grado, la CTR si è limitata a condividere “quanto affermato dal giudice di primo grado nella sentenza oggetto di gravame, in punto di insufficienza della prova circa la sussistenza della frode Iva carosello e del coinvolgimento della soc. New Photoprofit srl”.
4.2 Al riguardo questa Corte ha affermato che “Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017).
4.3 L’ulteriore passaggio motivazione (“a tale proposito, quest’ultima ha dimostrato, nei limiti di quanto le era possibile, di aver agito con diligenza e la prudenza che l’operazione commerciale richiedeva”) contiene affermazioni generiche ed apodittiche non venendo minimamente indicati gli elementi di fatto indicativi della mancata conoscibilità in capo alla contribuente di essere partecipe della complessiva operazione di frode carosello.
4.4 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.
5. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
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