Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40615 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13654-2020 proposto da:

L.M., T.C., CAJE HOLDING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ODDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIO POLITO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5665/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

che:

1. L.M., T.C. e la soc. Caje Holding srl impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Ufficio procedeva recuperare l’imposta proporzionale del Registro, catastale ed ipotecaria in relazione ad una compravendita di un fabbricato sito in ***** per atto Notaio P. del ***** sul presupposto del maggior valore accertato rispetto a quello dichiarato.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso essendo stato tardivamente presentato e la decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

3 Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, e del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che i giudici abbiano errato nel computare il dies a quo per il calcolo del termine per impugnare l’avviso di liquidazione, in presenza dell’apertura del procedimento di accertamento con adesione, dalla data notifica dell’atto impositivo anziché da quella di definizione del procedimento di accertamento con adesione.

2. Il motivo di ricorso è infondato.

2.1 La L. n. 218 del 1997, art. 6, ai commi 1, 2 e 3, stabilisce “Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’art. 5, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. Il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 1, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente; l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’ufficio, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza”.

2.2 Dal chiaro tenore della disposizione teste’ passata in rassegna emerge che la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, comporta la sospensione per 90 giorni. In tal modo la parte contribuente, ai fini della proposizione del ricorso, avrà a disposizione oltre ai rituali 60 giorni anche gli ulteriori 90 previsti dalla legge (che possono addirittura diventare 181, se si intercetta anche la sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto).

2.3 Ove la presentazione dell’istanza avvenga nelle more della pendenza dei termini per impugnare l’atto, l’esito infruttuoso del procedimento di adesione, comporta la ripresa del decorso del termine e non, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti, l’inizio di un nuovo termine di impugnazione di 60 giorni.

2.4 La norma infatti fa espresso riferimento ad una causa di “sospensione” del decorso del termine e non di dilazione del termine di impugnazione che inizia a decorrere regolarmente dalla data della notifica dell’avviso salvo subire un “congelamento” per il periodo di novanta giorni nell’ipotesi di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

2.5 Nella fattispecie in esame l’avviso di liquidazione è stato notificato in data 15 giugno 2016 ed i termini per l’impugnazione sono stati sospesi a far data dal 28 luglio 2016 (quando erano già decorsi gg. 42 per l’impugnativa dell’atto impositivo), per effetto della proposizione della domanda di accertamento con adesione, per un arco temporale di 121 giorni, tenendo anche conto della sospensione dei termini feriali, per poi riprendere a decorrere (per i residui 18 giorni), in esito al mancato raggiungimento dell’accordo, in data 25 novembre 2016.

2.6 Il termine complessivo di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, veniva, quindi, a scadenza in data 13 dicembre 2016; essendo stato il ricorso notificato il 15 dicembre correttamente la CTR ha confermato la decisione del giudice di primo grado di inammissibilità del ricorso.

3 Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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