Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40617 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33434-2018 R.G. proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a., (incorporante della LEASINT s.p.a.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, avv. Angelo Falbo e Dott. Pietro Pierangelo Golemmo, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. Pasquale RUSSO e Francesco PADOVANI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 2, presso lo studio legale dell’avv. prof. Guglielmo FRANSONI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTAGNANA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Antonio CHIARELLO e Maria SUPPA, ed elettivamente domiciliato in Roma, al corso Vittorio Emanuele IN DIVERSA COMPOSIZIONE, n. 18, presso lo studio legale dell’avv. Giuseppe PECORILLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/02/2018 della Commissione Tributaria Regionale del VENETO, depositata in data 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 07/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Il Mediocredito Italiano s.p.a. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova il provvedimento emesso dal Comune di Montagnana, prot. n. *****, del 25/05/2015, notificato in data 03/06/2015, di diniego di rimborso dell’IMU versata dalla predetta società contribuente nell’anno d’imposta 2012 con riferimento ad un immobile concesso in locazione finanziaria alla SPV Uno s.r.l., sostenendo di non essere soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l’immobile era rimasto nella materiale disponibilità della società locataria per l’intero periodo d’imposta 2012.

La Commissione Tributaria Provinciale di Padova accoglieva il ricorso della società contribuente e la sentenza, impugnata dall’Ente comunale, veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che accoglieva l’appello sostenendo che ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione deve ritenersi il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, intendendosi tale durata fino alla data di cessazione del contratto e non di effettiva consegna dell’immobile al locatore, non essendo consentita l’applicazione analogica del disposto di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, in materia di TASI.

Avverso tale pronuncia la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui l’intimato replica con controricorso.

Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1, nonché della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, e del D.M. del 30 ottobre 2012, sostenendo che aveva errato la CTR a non ritenere che, nell’ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse il locatario fino alla data di effettiva riconsegna dell’immobile nella disponibilità del locatore e non alla data di risoluzione anticipata del contratto di locazione, avendo altresì errato nel non ritenere applicabile analogicamente la disciplina in materia di TASI.

Il motivo è infondato.

Con il ricorso viene sottoposta allo scrutinio di questa Corte la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per inadempienza dell’utilizzatore cui non fa seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all’utilizzatore che materialmente ne dispone.

Nella fattispecie in esame risulta, infatti, pacifico tra le parti che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per inadempienza della società locataria nel 2010 ma l’immobile non venne riconsegnato immediatamente, restando nella materiale disponibilità della locataria per tutto l’anno d’imposta 2012.

Ciò premesso, va rilevato che, ai sensi il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

Orbene, in materia si è recentemente venuto a consolidare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale “Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore” (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019).

Ciò posto, osserva il Collegio che a diversa conclusione non può pervenirsi attraverso l’applicazione analogica al caso in esame della disciplina in materia di TASI, ovvero della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, a tenore della quale “in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna”.

Invero, tale norma è applicabile limitatamente al tributo TASI e non può essere analogicamente estesa anche all’IMU, in primo luogo perché la stessa legge, comma 703, precisa che “l’istituzione dell’IUC (della quale la TASI è una componente) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”, in secondo luogo per l’eterogeneità dei presupposti applicativi delle imposte in esame.

L’IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo, ad una nozione di “possesso” civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il cit. D.Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali, non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La TASI è invece un’imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile.

Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate (tra cui v. Cass. n. 13793 del 2019) hanno fatto chiarezza escludendo sia l’applicazione all’IMU della normativa della TASI, riferita a un diverso tributo, sia la valenza interpretativa della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, (cfr. Cass. n. 6664 del 2020, par. 2.7, 2.8 e 2.9).

Orbene, i giudici di appello si sono attenuti alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali soprarichiamati, dimostrando di aderire al più recente orientamento di questa Corte, di cui alle pronunce n. 25249 del 2019 e n. 29973 del 2019, sopra citate (che ha trovato ulteriore conferma in successive pronunce di questa Corte, tra cui Cass. n. 6664 del 2020), che hanno superato l’orientamento assolutamente minoritario di Cass. n. 19166 del 2019; pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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