Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40618 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35507/2018 R.G. proposto da:

P.D., in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Danilo ROMAGNINO, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Caposile, n. 10, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409/01/2018 della Commissione Tributaria Regionale del MOLISE, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– la Commissione tributaria regionale del Molise, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto da P.D. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva annullato, per difetto di motivazione, le cartelle di pagamento emesse nei confronti del predetto contribuente sulla scorta di una sentenza precedentemente pronunciata dalla medesima CTR nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IVA, IRAP ed IRPEF, nei confronti del P., un maggior reddito di impresa per l’anno d’imposta 2003;

– avverso tale statuizione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava l’intimata con controricorso;

– con atto depositato in data 07/06/2019 il contribuente chiedeva la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 201, ex art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018;

– successivamente l’Agenzia delle entrate emetteva provvedimento prot. n. ***** del 27/05/2020, di diniego di definizione agevolata della controversia, regolarmente notificato al contribuente il 29/05/2020 e, con atto del giorno 07/08/2020, avanzava istanza di fissazione dell’udienza di discussione della causa;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonché dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. sostenendo che la sentenza pronunciata dalla CTR sul prodromico avviso di accertamento (sentenza n. 97/01/2012 del 06/06/2012) non conteneva il calcolo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente ma soltanto “le diverse basi imponibili sulle quali l’Amministrazione avrebbe dovuto, successivamente e con atto motivato, liquidare le nuove imposte ed irrogare le conseguenti sanzioni”.

Il motivo, incentrato sul difetto di motivazione delle cartelle di pagamento fondate su sentenza passata in giudicato, è infondato e va rigettato.

Questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6-5, ord. n. 25343 del 11/10/2018, che ha richiamato Cass., Sez. 6-5, ord. 17 giugno 2016, n. 12261), pronunciando in analoga controversia, ha osservato che “per la validità del ruolo e della cartella di pagamento, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 25, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notificazione dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass. 11466/2011), con l’ulteriore specificazione (Cass. 6672/2012) che, ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento, il D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, richiedono l’indicazione “sintetica” degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione “analitica” di quegli elementi (Cass. 26441/2014)”.

Principio, questo appena enunciato, già affermato da Cass., Sez. 5, sent. n. 1111 del 18/01/2018, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta nel D.M. Finanze n. 321 del 1999, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1, (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l’indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.Lgs. n. 32 del 2001 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il D.P.R. n. 602 cit., artt. 1 e 12), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa””.

Con specifico riferimento alla cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, in Cass. 21851 del 2018 si legge che “il richiamo alla pronuncia giudiziale e all’atto impositivo su cui la stessa è intervenuta, risulta idoneo ad assolvere all’onere motivazionale”, ancorché “solo limitatamente alla parte del credito erariale fatto valere interessato dall’accertamento, divenuto definitivo, compiuto dal giudice, ma non anche alle altre ulteriori voci di credito che non sono state in precedenza richieste”; circostanza, quest’ultima, che nella specie non ricorre né è stata dedotta.

L’orientamento giurisprudenziale di cui si è dato atto si pone, peraltro, in continuità con il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 11722 del 14/05/2010 (Rv. 613234 – 01) in cui si è affermato che “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa”. Principio poi ribadito da Cass., Sez. 6-5, ord. n. 15580 del 22/06/2017.

Orbene, nella specie i giudici di appello si sono attenuti ai suddetti principi giurisprudenziali rilevando che la cartella era congruamente motivata contenendo “tutti gli elementi prescritti dalla normativa in materia”, specificamente elencati, ed affermando che le iscrizioni a ruolo, stante il richiamo all’avviso di accertamento previamente notificato e al relativo giudicato, che l’aveva parzialmente confermato, costituiva semplice atto di riscossione, sicché la cartella doveva ritenersi sufficientemente motivata a mezzo del rispettivo accertamento come parzialmente annullato dal richiamato giudicato, di cui la contribuente era pienamente a conoscenza.

Peraltro, tale conclusione è confermata dalla circostanza che la sentenza della CTR sul prodromico avviso di accertamento, il cui contenuto è stato ritrascritto in parte qua nello stesso ricorso del P. (pag. 6), conteneva l’indicazione specifica degli importi del maggior volume di affari conseguito dal contribuente nell’anno d’imposta 2003 (quantificati in Euro 87.029,96) e del maggior reddito imponibile (Euro 88.598,95), su cui l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto, con semplice calcolo matematico, rideterminare le imposte e le sanzioni dovute dal contribuente.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce un vizio logico di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la CTR aveva omesso l’esame dei maggiori costi accertati dalla sentenza della medesima CTR posta a base delle cartelle di pagamento impugnate.

Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di motivi. Il primo, perché quello che viene sostanzialmente dedotto non è un vizio di motivazione della sentenza impugnata, bensì un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sulla domanda di riconoscimento di maggiori costi, spiegata dal contribuente in via subordinata (così espressamente a pag. 15 del ricorso). Il secondo, perché quello dei costi era una questione che non poteva essere dedotta nel giudizio avverso le cartelle di pagamento in quanto coperta dal giudicato sull’avviso di accertamento.

Il motivo, così come riqualificato, è comunque infondato avendo la CTR pronunciato seppur sinteticamente sulla questione dei maggiori costi, affermando che “le eccezioni formulate in senso opposto dal contribuente non risultano convincenti per effetto del solo rilievo dei maggiori costi che risulterebbero rideterminati dalla CTR di Campobasso”.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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