LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1657-2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
M.F. e P.M.B., nella qualità di ex soci della ASIA COMPUTERS s.r.l., in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data *****;
– intimati –
e contro
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 84/06/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata in data 11/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza impugnata la CTR della Sicilia, pur avendo preliminarmente rilevato il difetto di specificità dell’appello dell’Agenzia delle entrate, senza però dichiararne l’inammissibilità, lo rigettava confermando la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Asia Computers s.r.l., società avente sede in uno dei comuni colpiti dal sisma del 1990, cancellata dal registro delle imprese in data *****, aveva annullato l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute dalla predetta società per gli anni 1991 e 1992 limitatamente alle somme eccedenti il 10 per cento di quanto complessivamente dovuto.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un unico motivo l’Agenzia delle entrate, cui non replicano né i soci della cessata società, né la Riscossione Sicilia s.p.a..
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., rinnovata a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 18525 del 2021 pronunciata all’esito dell’adunanza del 13 maggio 2021, risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
4. La ricorrente ha depositato memoria incentrata sulla questione della regolarità delle notifiche del ricorso alle parti intimate.
CONSIDERATO
che:
1. Va preliminarmente verificata la regolarità della notifica del ricorso alle parti intimate.
2. Quanto alla notifica effettuata alla Riscossione Sicilia s.p.a., l’avviso di ricevimento è del ***** e riporta esito negativo perché destinatario sconosciuto. Orbene, agli atti di causa vi è una comunicazione del ***** di Poste Italiane s.p.a. con cui viene data comunicazione dell’esito negativo della notifica (mancato recapito – destinatario sconosciuto o irreperibile) all’Avvocatura dello Stato che ha immediatamente riattivato la procedura di notificazione, effettuata questa volta a mezzo posta elettronica certificata, conclusasi positivamente in data 10/02/2020, in ciò attenendosi al principio giurisprudenziale secondo cui “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016; conf. Cass. n. 20700 del 2018).
3. Quanto alla notifica del ricorso a M.F., dalla documentazione in atti risulta che l’avviso di ricevimento della raccomandata postale, utilizzata per la notificazione, è del 03/01/2020 e riporta esito negativo perché destinatario assente. Risulta, altresì, rilasciato avviso alla cassetta postale del destinatario ed inviata la raccomandata informativa che però non è stata depositata. Il plico risulta essere stato restituito al mittente con la dicitura “atto non ritirato” il 14/01/2020.
4. La notifica è pertanto nulla alla stregua del principio nomofilattico secondo cui”In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., Sez. U. n. 10012 del 2021).
5. Quanto alla notifica effettuata a P.M., la ricorrente non ha provveduto a depositare l’avviso di ricevimento della raccomandata postale, che la difesa erariale sostiene essere andata smarrita tanto da aver provveduto, in data 4 maggio 2021, a richiedere a Poste Italiane s.p.a. il rilascio del relativo duplicato.
6. Al riguardo questa Corte ha affermato che “In tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso” (Cass. n. 19623 del 2015). Negli stessi termini si è pronunciata Cass. n. 8641 del 2019, affermando che “Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, in quanto il ricorrente aveva richiesto all’amministrazione postale il rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno solo dopo sei anni dalla data di spedizione dell’atto, senza verificare in precedenza la sorte del plico postale)”.
7. Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha effettuato la richiesta di duplicato soltanto a ridosso dell’adunanza di questa Corte (in data 04/05/2021) benché la notifica risulti effettuata più di un anno prima (spedita il 27/12/2019), così contravvenendo al principio sopra enunciato.
8. Ne consegue che va rigettata la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla ricorrente con la memoria del 4 maggio 2021, sia per depositare il duplicato dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita alla P., che eventualmente le verrà rilasciato, sia della raccomandata informativa spedita al M., che avrebbe dovuto depositare prima dell’adunanza del 13/05/2021 secondo la previsione di cui all’art. 372 c.p.c..
9. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile anche nei confronti della Riscossione Sicilia s.p.a. per difetto di interesse della ricorrente, avendo le stesse la medesima posizione processuale.
10. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende del tutto superfluo esaminare il motivo di ricorso con cui la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, degli artt. 107 e 108 TFUE, nonché dell’art. 117 Cost., comma 1, sostenendo che i giudici di appello avevano ritenuto che alla società contribuente spettasse l’agevolazione fiscale prevista per i soggetti residenti nel cratere sismico dalla L. n. 289 del 2002, non avvedendosi che alla stessa tale agevolazione non spettava in quanto esercente attività d’impresa.
11. Nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese processuali in mancanza di costituzione degli intimati.
12. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021