LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11807/2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
B.A.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 122/02/19 della Commissione tributaria regionale del MOUSE, depositata il 30/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 07/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti di B.A.A. con riferimento agli anni di imposta 2009 e 2010 sulla scorta del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Termoli, da cui era emersa la mancata dichiarazione nel rigo “RL 16 – altri redditi” dei proventi conseguiti dal predetto contribuente da due contratti con la società Loritello Wind s.r.l., l’uno (stipulato in data *****) relativo alla locazione ultranovennale e alla costituzione di servitù su terreni agricoli di proprietà del medesimo, l’altro (stipulato in data 13/07/2010) relativo alla locazione, costituzione di diritto di superficie e diritto di servitù sugli stessi terreni per l’istallazione di generatori eolici, la CTR, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 15333 del 2014 e la circolare dell’Agenzia delle entrate 20 aprile 2018, n. 6/E, in base alle quali la costituzione di un diritto di superficie su terreno agricolo da parte di un soggetto che non esercita attività d’impresa genera plusvalenza tassabile a condizione che il terreno sa posseduto da non più di cinque anni, accoglieva l’appello proposto dal contribuente rilevando, con esclusivo riferimento al contratto di costituzione del diritto di superficie, l’insussistenza della plusvalenza tassabile in quanto il terreno era posseduto dal contribuente da un periodo maggiore del quinquennio.
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimato.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla questione relativa alla ripresa a tassazione dei corrispettivi conseguiti dal contribuente a titolo di corrispettivo della locazione dei terreni, sottoposta al vaglio del giudice di appello in sede di controdeduzioni, avendo la CTR ritenuto la controversia vertente esclusivamente sul trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti a seguito di costituzione del diritto di superficie.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. L), sostenendo la tassabilità dei corrispettivi percepiti dal contribuente begli anni 2009 e 2010 a titolo di locazione.
3. Ritiene il Collego fondato il primo motivo di impugnazione, con assorbimento del secondo.
4. Premesso preliminarmente che la ricorrente ha precisato di non censurare la statuizione impugnata là dove ha ritenuto non tassabili i proventi conseguiti dal contribuente con riferimento ai contratti di costituzione del diritto di superficie e di servitù (v. pag. 12 del ricorso) e che quindi il ricorso verte esclusivamente sull’omessa pronuncia della CTR sulla questione dei proventi derivanti dal contratto di locazione dei terreni, deve ricordarsi che è insegnamento di questa Corte quello secondo cui “costituisce vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., l’omissione della decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto”. (Cass. n. 15255 del 2019).
5. Va, altresì, ricordato che “In sede di giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. può essere dedotto anche in relazione ad un’eccezione, alla duplice condizione che essa risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronunciai su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta” (cfr. Cass. sez. 2, 16 febbraio 2018, n. 3845; Cass. sez. 6- 5, ord. 28 novembre 2014, n. 25299).
6. Orbene, entrambe le condizioni risultano nella specie soddisfatte, come risulta dal ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria, che, in ossequio al principio di autosufficienza, ha allegato le controdeduzioni formulate in appello, con le quali, ribadiva la riconducibilità dei compensi per la locazione e cessione di diritti sui terreni di proprietà alla fattispecie di cui all’art. 67 T.U.I.R., comma 1, lett. L), (D.P.R. n. 917 del 1986) tra i redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
7. A tali principi non si è attenuta la CTR che, ritenendo la questione relativa alla sola materia del trattamento fiscale dei redditi da costituzione di diritto di superficie e pronunciandosi solo su questa, ha annullato gli avvisi di accertamento nella loro interezza, risultando invece pacifico che tali atti impositivi, la cui motivazione viene riportata nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, riguardassero anche l’omessa dichiarazione dei proventi derivanti dai contratti di locazione. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di omessa pronuncia sulla relativa eccezione, non potendo neppure nella fattispecie ravvisarsi il rigetto implicito della stessa nell’accoglimento dell’appello della contribuente, avendo la CTR omesso anche di darne conto in sentenza.
8. Conclusivamente, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata al giudice d’appello perché esamini e pronunci sulla questione dedotta nel motivo accolto e provveda anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021