Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40623 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3938/2020 R.G., proposto da:

il Comune di Ladispoli (RM), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di delib. adottata dalla Giunta Municipale il 5 dicembre 2019, n. 236, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Paggi, con sede in Ladispoli (RM), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.:

avvocatura.ladispoli.pec.it), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

M.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Maria Antonio Alma, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 18 giugno 2019 n. 3638/13/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

Il Comune di Ladispoli (RM) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 18 giugno 2019 n. 3638/13/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2009, in relazione ad un terreno sito alla Contrada ***** del medesimo Comune, ha accolto l’appello proposto da M.R. nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 19 settembre 2016 n. 20490/44/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la notifica dell’appello a mezzo di operatore postale privato fosse inesistente, non essendo ancora entrata in vigore la L. 4 agosto 2017, n. 124. M.R. si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente.

RITENUTO

che:

1. La rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 2), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ed è stata notificata alla controricorrente (art. 390 c.p.c., comma 3), che, a sua volta, l’ha accettata a mezzo del difensore munito di procura speciale.

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Tenendo conto dell’intesa intercorsa in tal senso tra le parti, va disposta la compensazione delle spese giudiziali.

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, quale inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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