Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40627 del 17/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31922/2018 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO SOMMARIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA BOLOGNA U.T.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1028/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva:

A B.M. venne elevato verbale di contestazione dalla Polizia stradale per superamento della velocità massima tenuta dal veicolo dal medesimo condotto, rilevata dal cd. Tutor elettronico, sul tratto dell’autostrada ***** in direzione sud, in territorio del Comune di Bologna.

Il Giudice di pace rigettò l’opposizione del sanzionato, il quale aveva chiesto dichiararsi la nullità del verbale, fissando nel minimo la sanzione e il Tribunale di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ne disattese l’impugnazione.

Avverso quest’ultima decisione B.M. propone ricorso sulla base di tre censure, ulteriormente illustrate da memoria e la Prefettura di Bologna-Ufficio territoriale del Governo è rimasta intimata.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 45 C.d.S., comma 6, per avere il Tribunale escluso la obbligatorietà della revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento automatico a mezzo Tutor, che non risultava annotata nel verbale, in contrasto con il contenuto precettivo della norma evocata, siccome interpretata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015, risulta fondato.

Il Giudice dell’appello esclude la illegittimità dell’accertamento, pur preso atto della citata sentenza della Corte Costituzionale, sostenendo che l’onere della prova diretto a dimostrare l’assenza di regolari controlli gravi sul sanzionato.

L’affermazione contrasta, peraltro immotivatamente, con il principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, la quale ha chiarito che in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Sez. 2, n. 14597, 26/5/2021, Rv. 661511); ulteriormente specificando che le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli – che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi – deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Sez. 2, n. 10463, 3/6/2020, Rv. 657796).

Il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 115,116 e 416 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, nonché dell’art. 383 reg. att. C.d.S., L. n. 890 del 1982, artt. 8 e segg., art. 77 reg. att. C.d.S., art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), L. n. 168 del 202, art. 4, deducendo, rispettivamente, che la sentenza aveva utilizzato documenti prodotti tardivamente dall’Amministrazione e che i Giudici di merito avevano omesso di motivare in relazione ai punti di cui al ricorso in opposizione riportati nel ricorso per cassazione, restano assorbiti dall’accoglimento del primo.

Tenuto conto di quanto esposto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Con la memoria il ricorrente ha chiesto che l’intimata venga condannata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. L’istanza è inammissibile, mancando il presupposto di legge costituito dalla pronuncia sulle spese, stante la cassazione con rinvio, anche sul punto.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese, al Tribunale di Bologna, in persona di altro giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472