Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40629 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16623-2017 proposto da:

V.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.R., VI.CL., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIUSEPPE MZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentati e difesi dall’avvocato DARIO SANFILIPPO;

– controricorrenti –

nonché contro F.M.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 170/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che V.O. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Catania, accolto l’appello proposto da D.R. e Vi.Cl., dichiarò gli appellanti proprietari pro quota di uno stacco di terreno e condannò il V. al rilascio del fondo;

che con rituale atto del 6/9/2021 il ricorrente ha rinunziato al ricorso e la predetta rinunzia è stata accettata dalla controparte, la quale ha controfirmato l’atto;

che a ciò consegue, a mente dell’art. 391, c.p.c., l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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