Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4063 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17652/2018 R.G. proposto da:

F.C. e F.A.C., rappresentati e difesi dall’Avv. Alfredo Caso, con domicilio eletto in Roma, via Laurentina, n. 3/s, presso lo studio dell’Avv. Maria Sorda;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LUCERA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Roma, via Lovanio, n. 16;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bari depositata il 30 maggio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

RILEVATO

che con ordinanza del 30 maggio 2018 la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’opposizione proposta da F.C. e F.A.C., in qualità di eredi di C.E., avverso la stima dell’indennità dovuta dal Comune di Lucera per l’espropriazione di un’area della superficie di 3.167 mq. facente parte di un fondo già riportato in Catasto al foglio *****, particella *****, nonchè di quella dovuta per l’occupazione di un’altra area del medesimo fondo, della superficie di 13.870 mq.;

che avverso la predetta ordinanza i F. hanno proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria;

che il Comune ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che con l’unico, complesso motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omesso esame di documenti, censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto all’indennità di occupazione, in virtù del decorso di oltre un decennio dalla data dell’ultimo decreto di occupazione e della mancata dimostrazione del compimento di atti idonei ad interrompere la prescrizione;

che, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non ha tenuto conto di due ricorsi, notificati al Comune di Lucera rispettivamente il 19 novembre 2003 ed il 27 novembre 2006 e non iscritti a ruolo, con cui la loro dante causa aveva chiesto al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Sede di Bari, il riconoscimento dell’indennità dovuta per l’occupazione di un’area della superficie di 6.540 mq. dal 19 dicembre 1988 al 19 dicembre 2003, nonchè di una successiva lettera dell’li gennaio 2013, con cui la predetta richiesta era stata reiterata;

che l’ordinanza impugnata ha inoltre omesso di considerare che la durata dell’occupazione è stata prorogata di due anni dalla L. 20 maggio 1991, n. 158, art. 22, avente effetto retroattivo, ai sensi della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4;

che il motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili, per difetto di specificità;

che, nel lamentare l’omessa valutazione degli atti interruttivi della prescrizione asseritamente posti in essere dalla loro dante causa, e costituiti dai ricorsi presentati al Giudice amministrativo e dalla lettera inviata al Comune, nei quali la C. aveva avanzato specifica richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione, i ricorrenti si sono infatti limitati a trascriverne i passi salienti a corredo delle proprie censure e ad allegarne copia al ricorso, senza tuttavia precisare in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito gli stessi sono stati fatti valere;

che la parte che intenda dolersi in sede di legittimità dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è infatti tenuta, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non solo ad indicare il fatto storico trascurato dal provvedimento impugnato e gli elementi testuali ed extratestuali da cui lo stesso risulta, nonchè le ragioni per cui esso deve ritenersi idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, ma anche a precisare come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, individuando la fase e l’atto del giudizio di merito in cui è stato dedotto (cfr. Cass., Sez. VI, 10/08/2017, n. 19987; Cass., Sez. Un., 7/04/ 2014, n. 8053);

che, nel far valere l’intervenuta proroga della durata dell’occupazione, i ricorrenti propongono invece una questione di diritto non trattata nell’ordinanza impugnata, che non può tuttavia essere esaminata in questa sede, presupponendo un’indagine di fatto in ordine alla pendenza dell’occupazione alla data di entrata in vigore della L. n. 158 del 1991, cui era condizionata l’operatività della proroga prevista dall’art. 22 di detta legge, e non essendo stati indicati neanche in tal caso la fase e l’atto del giudizio di merito in cui la questione è stata sollevata;

che qualora, infatti, venga proposta in sede di legittimità una questione giuridica che implichi un accertamento di fatto, non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, in modo tale da consentire a questa Corte di riscontrare ex actis la veridicità del proprio assunto, ancor prima di vagliarne la fondatezza (cfr. Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694; Cass., Sez. VI, 13/06/2018, n. 15430);

che non può condividersi, in contrario, il richiamo dei ricorrenti alla L. n. 166 del 2002, art. 4, il quale, nel disporre che le proroghe dei termini di occupazione d’urgenza disposte per legge “coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti”, non prevedeva un’ulteriore proroga delle occupazioni d’urgenza già scadute, non essendo a tal fine sufficiente la previsione di retroattività della norma, peraltro riferibile alla sola proroga dei termini per l’emanazione dei decreti di esproprio (cfr. Cass., Sez. I, 19/04/2018, n. 9754; 21/04/ 2011, n. 9254);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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