LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 27865/2016) proposto da:
A.A., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù
di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Piera Amalia Cartoni Moscatelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. M. Clementi n. 70;
– ricorrente –
contro
A.R., (C.F.: *****) e A.L., (C.F. *****), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Valter Calvieri, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, v. M. Prestinari, n. 15;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4917/2016 (pubblicata il 3 agosto 2016);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato M.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, A.R. e A.L. deducendo: – che era proprietario dell’appartamento ubicato in ***** e della relativa corte esclusiva per averli acquistati in data 29 dicembre 2004 da A.A.; – che i due indicati convenuti, proprietari di immobili confinanti e comproprietari unitamente ad esso attore delle aree scoperte di accesso agli immobili di proprietà esclusiva, avevano eseguito opere di pavimentazione della corte di accesso al menzionato *****, determinando la modifica delle quote originarie, e posizionato un discendente delle acque meteoriche del terrazzo di pertinenza dell’ A.R. in corrispondenza di una finestra della proprietà di esso M.; che, in dipendenza delle realizzazione di dette opere, le acque meteoriche venivano convogliate tutte nella proprietà di esso, anziché disperdersi nel terreno circostante; che, inoltre, l’innalzamento del massetto in calcestruzzo armato aveva causato una modifica delle preesistenti quote con infiltrazioni sulla tamponatura dell'*****; che, da ultimo, erano state ostruite le preesistenti prese d’aria del vuoto sanitario sito al di sotto del solaio dello stesso interno con impedimento della corretta areazione precedentemente in atto con conseguente formazione di umidità.
Tanto premesso, l’attore chiedeva la condanna, in solido, dei predetti convenuti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi abusivamente modificato per effetto delle anzidette opere, oltre che al risarcimento dei danni.
Nella costituzione del solo convenuto A.R., che oltre ad instare per il rigetto della domanda attorea proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per l’ottenimento della condanna del M. al pagamento della quota parte della somma di spettanza da lui affrontata per l’esecuzione delle opere comuni ai sensi dell’art. 1102 c.c., l’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 20482/2011, accoglieva parzialmente la domanda principale e respingeva quella riconvenzionale, condannando i convenuti, limitatamente alla denunciata riduzione dell’areazione, ad eseguire gli appositi interventi richiamati nell’elaborato del c.t.u., condannando i convenuti stessi alla rifusione della metà delle spese giudiziali (compensate per l’altra metà) oltre che, per intero, al pagamento delle spese occorse per la disposta c.t.u..
2. Decidendo sull’appello formulato dal M.M., resistito da entrambi gli appellati (che, a loro volta, formulavano gravame in via incidentale), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4917/2016 (pubblicata il 3 agosto 2016), accoglieva in parte l’appello incidentale (rigettato nel resto) e respingeva quello principale, ponendo a carico di entrambe le parti nella misura della metà gli esborsi liquidati in favore del c.t.u. nominato in primo grado, disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado.
A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte laziale, previamente ravvisata l’irrilevanza dei documenti (pur) prodotti ammissibilmente dalla difesa dell’appellante M. all’udienza di precisazione delle conclusioni, considerava infondate tutte le censure dallo stesso mosse all’impugnata sentenza sulla scorta delle emergenze della c.t.u. (per effetto delle quali era stata accertata l’insussistenza di un pregiudizio in relazione alle eseguite opere di innalzamento da parte degli appellati e alla dedotta parziale inibizione della persiana della finestra del bagno dell'*****) ed altrettanto immeritevoli di accoglimento quelle dedotte dagli appellanti incidentali in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale adottata con la sentenza di primo grado, salvo che per quella inerente la prospettata ingiustizia della liquidazione delle spese di c.t.u. che, in base agli esiti dalla stessa raggiunti, avrebbero dovuto essere accollate a carico di ciascuna delle parti per metà.
3. Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione A.A., qualificatasi come successore a titolo particolare dell’attore-appellante M.M. (pur non essendo intervenuta in secondo grado), affidato a quattro motivi.
Si sono costituiti con un unico controricorso gli intimati A.R. e A.L..
La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’asserita omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado su tutte le censure come già proposte dal precedente appellante principale M.M..
2. Con la seconda censura la stessa ricorrente ha dedotto – con riguardo allo stesso art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel corso dei giudizi di primo e secondo grado.
3. Con la terza doglianza l’ A.A. ha inteso censurare l’impugnata sentenza per omesso esame di un fatto decisivo (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento all’asserito carente esame di risultanze documentali e dei rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico e al procedimento tecnico seguito dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di prime cure.
4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha prospettato una ulteriore omissione di fatto decisivo in relazione alla mancata motivazione in ordine alla preferenza espressa per le conclusioni del c.t.u. ai fini dell’adozione dell’impugnata decisione.
5. Rileva il collegio che il primo motivo proposto dalla ricorrente (da ritenersi legittimata in virtù della sua assunta – e non contestata – qualità di parte succeduta all’appellante principale M.M.: cfr., per tutte, Cass. SU n. 21690/2019) è del tutto destituito di fondamento e va respinto.
Invero, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha risposto su tutto il “thema dispuntadum” e, quindi, su tutte le domande riprodotte in sede di gravame (v., specificamente, pag. 3 della stessa) per come emerge dallo svolgimento integrale della motivazione e dalla valutazione di ogni contestazione oltre che dal correlato dispositivo adottato in relazione ai distinti motivi di appello principale ed incidentale.
6. La seconda censura si profila inammissibile, poiché essa si risolve in una critica alle valutazioni di merito compiute nell’impugnata sentenza, come tali insindacabili in sede di legittimità, non potendo in quest’ultima sede essere invocata una rivalutazione delle statuizioni sui fatti del giudice di appello e non potendo, quindi, essere prospettato un terzo grado di merito.
E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 1229/2019) che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una asserita erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, evenienza quest’ultima che non si è venuta affatto a verificare nel caso in questione, poiché la Corte di appello ha adeguato preso in considerazione tutti gli elementi probatori posti in discussione con l’appello del M. e li ha valutati adeguatamente, giustificando idoneamente le conclusioni raggiunte, secondo il suo prudente apprezzamento.
E’, quindi, inammissibile ogni motivo di ricorso in sede di legittimità con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (v. Cass. n. 8758/2017).
7. Il terzo e quarto motivo – esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi sono infondati e devono, perciò, essere respinti.
Anch’essi, infatti, si sostanziano in una critica delle risultanze della c.t.u., che la Corte di appello laziale ha adeguatamente valorizzato, motivandone le ragioni del recepimento, in tal modo non ritenendo meritevoli di adesione le contestazioni del consulente di parte del M., che risultano essere state anch’esse esaminate. Dalla motivazione dell’impugnata sentenza, invero, emerge che il giudice di secondo grado ha argomentatamente condiviso le risultanze della c.t.u. in relazione al lamentato pregiudizio della dispersione delle acque meteoriche in conseguenza degli appositi accertamenti eseguiti (v. pagg. 4-5 della motivazione), valutati come ineccepibili. Così altrettanto ha ritenuto adeguate le valutazioni compiute dallo stesso c.t.u. circa l’insussistenza di pregiudizi derivanti dalla prospettata parziale inibizione della persiana della finestra del bagno dell'***** (v. pag. 5 della motivazione) e tutti gli altri riscontri raggiunti dall’ausiliario giudiziario, ritenendo che gli stessi non erano stati idoneamente confutati dai rilievi del consulente di parte, perciò non ritenuti attendibili e in grado di condurre ad una possibile diversa soluzione della controversia. 8. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021