Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40632 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6740-2017 proposto da:

K.J., NELLA QUALITA’ DI EREDE UNIVERSALE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato OSWALD PERATHONER;

– ricorrente –

E.E., Z.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTHUR FREI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 165/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 19/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

RITENUTO IN FATTO

1 Nella lite insorta nel 2011 tra K.A. (proseguita, dopo la sua morte, dal fratello erede J.) e il nipote Z.P. (e consorte E.E.) su una intricata vicenda immobiliare relativa alla vendita di un maso chiuso in ***** e al pagamento del prezzo, lite sfociata anche in sede penale, la Corte d’Appello di Trento, sez. dist. Bolzano, con sentenza resa pubblica il 19.11.2016, per quanto interessa, ha respinto l’appello proposto da K.J. contro la sentenza di primo grado, che nei giudizi riuniti di opposizione a decreto ingiuntivo (proposto dallo Z.) e di risoluzione del contratto di vendita del 30.1.2009 (introdotto da K.J. quale erede del venditore A.) e del successivo accordo del 5.5.2011, aveva condannato lo Z. a pagare a K.J. la minor somma di Euro 4.028,57 rigettando tutte le altre domande dell’attore.

Per giungere a tale conclusione la Corte altoatesina ha rilevato, sempre per quanto di stretto interesse in questa sede:

– che mancavano i presupposti per dichiarare la risoluzione per inadempimento dell’accordo del 5.5.2011 perché l’inadempimento definitivamente accertato, pari a Euro 4.029,27, era da ritenersi di scarsa importanza;

– che non avendo il K. impugnato il capo di sentenza relativo alla condanna dello Z. al pagamento della somma di danaro in virtù dell’accordo, si era conseguentemente formato il giudicato interno sulla validità dell’accordo.

2 Contro tale sentenza il K. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi contrastati con controricorso da Z. e E. i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato.

In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Premessa la inammissibilità della memoria dei controricorrenti pervenuta in cancelleria a mezzo PCT il 20.10.2021 e quindi oltre termine previsto dall’art. 380 bis 1 c.p.c. (“non oltre dieci giorni prima dell’adunanza”), rileva il Collegio che col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1362 e 1453 c.c. per avere la Corte d’appello errato nell’interpretazione dell’accordo del 2011.

1.2 Col secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione dell’accordo del 5.5.2011.

1.3 Col terzo motivo, il K. denunzia la violazione dell’art. 7 dell’accordo del 2011 nonché degli artt. 1362 e 1453 c.c. per avere la Corte d’Appello ravvisato nell’accordo del 2011 una forma di sanatoria del precedente contratto di vendita del 2009.

1.4 Col quarto motivo, si denunzia violazione degli artt. 1965 e 1350 c.c. per avere la Corte d’Appello attribuito all’accordo del 2011 il valore di una transazione novativa.

1.5 Col quinto motivo, infine il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. per avere la Corte d’Appello omesso di rigettare la domanda di risoluzione dell’accordo del 5.5.2011.

2 Evidenti ragioni di priorità logica consigliano di partire dall’esame congiunto del secondo e quinto motivo, entrambi accomunati dal tema della risoluzione dell’accordo 5.5.2011.

Ebbene, tali censure sono inammissibili ‘perché non attingono la ratio decidendi.

La Corte d’appello ha rilevato infatti che la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda di adempimento dell’accordo condannando lo Z. al pagamento della somma di Euro 4.028,57 in favore del K. e che contro tale pronuncia non era stato proposto appello, con conseguente formazione del giudicato sulla validità dell’accordo e sulla efficacia dello stesso (cfr. sentenza impugnata a pagg.26 e 27).

A fronte del chiaro tenore di un tale accertamento, il ricorrente avrebbe dovuto denunziare in sede di legittimità l’erroneo rilievo di un giudicato interno al processo, ma una tale censura non risulta proposta, essendo i motivi incentrati sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda di risoluzione (secondo motivo) e (quinto motivo) sul rigetto della domanda di risoluzione dell’accordo, non potendosi ritenere sotto quest’ultimo profilo – ad avviso del ricorrente – l’inadempimento di scarsa importanza, tenuto conto delle qualità personali del K.A. (semplice contadino) e del fatto che la restituzione dell’importo sequestrato era l’obbligazione principale dell’accordo.

3 Restano a questo punto da esaminare i restanti motivi primo, terzo e quarto, anch’essi suscettibili di trattazione unitaria (per il comune riferimento al tema della interpretazione dell’accordo del 2011).

Tali motivi sono privi di fondamento.

Innanzitutto, va chiarito che, per giurisprudenza costante, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante, v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425).

Nel caso in esame, si è fuori dal paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 perché non viene assolutamente in discussione la erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma unicamente il significato da attribuire alle clausole dell’accordo.

Quanto alla dedotta violazione delle norme in materia di ermeneutica, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr. tra le tante, Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 Rv. 646649; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 Rv. 610944; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 Rv. 646063).

Nel caso di specie, il K., lungi dall’attenersi alle regole sopra menzionate, si limita a proporre una alternativa interpretazione delle clausole contrattuali e delle risultanze istruttorie e quindi le censure ancora una volta non colgono nel segno.

In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese a carico della parte soccombente e logico assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater-, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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