LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10153-2017 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIANSANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMBATTISTA RANDO;
– ricorrenti –
contro
VICENZA CALCIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA N. 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SOLINAS;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 642/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Vicenza, nell’ambito del procedimento promosso da M.M. nei confronti del Vicenza Calcio S.p.A., finalizzato ad ottenere una pronuncia di condanna al pagamento della somma di Euro 155.353,86, asseritamente versata a titolo di mutuo, rigettava la domanda dell’attore. Rilevava il Tribunale che, alla stregua delle risultanze di causa, la somma data dall’attore alla società era stata concessa nella sua qualità di amministratore, sicché il diritto azionato traeva origine dal rapporto sociale assoggettato alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2949 c.c., termine che era ampiamente decorso. La prima messa in mora risaliva, infatti, al 18 luglio 1991 e l’attore avrebbe dovuto interrompere il decorso della prescrizione entro il 18 luglio 1996, sicché il secondo atto di messa in mora datato 14 agosto 1997 era stato inviato tardivamente.
2. Avverso la suddetta sentenza M.M. proponeva appello.
3. Il Vicenza Calcio S.p.A. si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
4. La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame. In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che secondo la giurisprudenza di legittimità i diritti assoggettati a prescrizione quinquennale dall’art. 2949 c.p.c. sono solo quelli derivanti dalle relazioni istituite tra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o di delibera della società. Tale orientamento doveva essere confermato perché l’espressione utilizzata dalla norma non consentiva una lettura più ampia. Infatti, non era sufficiente, per qualificare il diritto nel senso indicato dalla norma, il mero elemento soggettivo e cioè il fatto che lo stesso derivasse da un rapporto tra i soci della società, senza un legame giuridico con la vicenda societaria che rappresentava, invece, soltanto un’occasione per il sorgere di un rapporto che poteva svolgersi anche tra socio ed estranei.
Sulla base di tali premesse, la Corte d’Appello rilevava che nel caso di specie non potesse applicarsi il termine di prescrizione breve previsto dal menzionato art. 2949 c.c. non essendo provato che il rapporto trovava la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o dalla delibera societaria. Il diritto azionato restava, pertanto, soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale relativamente al quale la contestazione svolta dall’appellata in merito all’avvenuto decorso anche del suddetto termine per la mancata ricezione della diffida, inviata nell’agosto 1997, contrastava con l’avviso di ricevimento prodotto in causa, sicché per effetto dell’art. 1334 c.c. doveva ritenersi operante la presunzione di conoscenza, ricadendo sulla società l’onere di dimostrare di essersi trovata senza colpa nell’impossibilità di averne notizia.
La Corte d’Appello evidenziava che le questioni sollevate dalla Società in sede di costituzione d’appello e non vagliate dal Tribunale perché rimaste assorbite non potevano ritenersi tardive. Nella specie, infatti, il giudice istruttore alla prima udienza di comparizione, risalente al 20 gennaio 2006, aveva concesso termine sino al 20 settembre 2006 per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Con successiva ordinanza il medesimo giudice aveva revocato il precedente provvedimento disponendo il mutamento di rito. Nessuna decadenza era pertanto maturata prima del mutamento del rito, né tale decadenza poteva essere maturata in virtù del rito societario, giacché nel primo atto difensivo redatto dal Vicenza Calcio s.p.a., ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, artt. 6 e 7 erano state sollevate le contestazioni circa l’invalidità dell’operazione per carenza di poteri del Presidente e per la violazione delle regole dell’ordinamento sportivo.
Quanto alla questione afferente i limiti statutari al potere del Presidente della società di sottoscrivere impegni vincolanti senza una preventiva delibera societaria osservava che, ai sensi dell’art. 17 della previsione statutaria, l’assunzione dei mutui doveva essere deliberata dal consiglio di amministrazione o dall’amministratore unico e la sua efficacia era subordinata all’approvazione degli organi federali. In altri termini, l’iter di perfezionamento del contratto era complesso: la delibera poteva essere adottata solo da determinati organi espressamente indicati fra i quali non rientrava il presidente ed era condizionata, quanto ai suoi effetti, all’approvazione degli organi federali.
In questo quadro, la sottoscrizione da parte di P.R. in qualità di presidente non era idonea, in base alle disposizioni statutarie, ad impegnare la società, non potendosi ritenere operante nei confronti di M.M., quale socio, il disposto dell’art. 2384 c.c. ed il correlativo principio dell’affidamento. A tali considerazioni doveva aggiungersi che dalla relazione degli amministratori al bilancio chiuso al 30 giugno 1998 emergeva che il debito verso i soci per i finanziamenti postergati ed infruttiferi era di Lire 850.000.000 e che tale finanziamento era destinato alla copertura di perdite. Pertanto, non poteva dirsi riscontrata la tesi di M.M. secondo cui alla data del 30 giugno 1988 egli fosse creditore verso la società della somma di Lire 300.000.000 per debiti postergati ed infruttiferi, non risultando finanziamenti a tale titolo se non precedenti al 14 giugno 1986, mentre quelli azionati sarebbero stati riferibili al 9 dicembre 1986 e al 19 gennaio 1987.
L’appello pertanto veniva rigettato con diversa motivazione.
5. M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo di ricorso.
6. La società Vicenza Calcio ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. contraddittorietà della sentenza e palese illogicità ed omissione della motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. con riferimento sia all’art. 1813 c.c. sia rispetto alla L. n. 91 del 1981, omessa valutazione dei documenti probatori, in particolare le limitazioni statutarie dei poteri degli amministratori.
In primo luogo, si lamenta la mancata produzione dello statuto e, dunque, della prova della mancanza del potere in capo al Presidente di sottoscrivere impegni societari senza autorizzazione del consiglio di amministrazione.
In secondo luogo, si afferma che il mutuo era stato ratificato dalla società.
In terzo luogo, si ritiene contraddittoria la sentenza che, da un lato, ha riconosciuto la riconducibilità della fattispecie ad un ordinario contratto di mutuo e non ad un finanziamento tra soci e, dall’altro, ha ritenuto non riscontrata la validità e l’efficacia del contratto di mutuo per l’asserito mancato rispetto delle procedure statutarie interne della società, oltre che per la mancata comunicazione del contratto di mutuo agli organi della federazione sportiva calcistica per la loro approvazione, infine, perché non risultava l’adozione di tale somma dalla relazione al bilancio degli amministratori del 30 giugno 1998 in particolare nella parte relativa ai debiti verso i soci.
La Corte, dunque, pur avendo escluso che il rapporto fosse riconducibile a un finanziamento del socio e avendo qualificato la dazione di denaro come mutuo ordinario, avrebbe inspiegabilmente fatto applicazione di regole proprie delle società sportive.
In tal modo, la Corte d’Appello avrebbe omesso di attribuire la corretta valenza probatoria alle due dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante della società Vicenza Calcio, già prodotte nel primo grado e riprodotte anche in appello.
Dall’esame dei documenti emergerebbe il versamento da parte di M.M. nel primo caso e di 200 milioni di Lire nel secondo caso, come da consegna dei relativi assegni bancari ricevuti dall’allora presidente P.R.. Oltre all’effettiva dazione delle somme, peraltro, mai contestate dalla società, risultava in modo espresso anche la natura dell’operazione quale conto prestito postergato infruttifero. Tali elementi probatori e documentali avevano indotto la Corte d’Appello di Venezia a ritenere sussistenti i presupposti per ricondurre la fattispecie a un contratto di mutuo ordinario e, dunque, soggetto alla prescrizione decennale. Inspiegabilmente, tuttavia, la medesima Corte d’Appello non aveva ritenuto riscontrata la tesi di M.M. rispetto alla natura del contratto.
2. Il motivo di ricorso è inammissibile.
La censura relativa alla mancata produzione dello statuto è inammissibile, in quanto non risulta dedotta nel giudizio di merito, nonostante dalla mera lettura della sentenza impugnata si ricavi che la società Vicenza Calcio spa aveva contestato la validità dell’operazione per carenza di poteri del Presidente sottoscrittore e per la violazione delle regole dell’ordinamento sportivo.
Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).
Allo stesso modo, anche la dedotta ratifica del mutuo da parte della società è questione nuova non dedotta nel giudizio di merito. In ogni caso la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi da facta concludentia, sempre che nel caso di negozio concluso in nome di una persona giuridica o di una società il comportamento dal quale possa desumersi l’esistenza della ratifica provenga dall’organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa, circostanza che non risulta in alcun modo nel caso in esame (Sez. 1, Sent. n. 3501 del 2013, Sez. 3, Sent. n. 27335 del 2005, Sez. L, Sent. n. 8276 del 1997, Sez. 2, Sent. n. 10745 del 1992).
La censura relativa alla contradditorietà della decisione per aver ritenuto di applicare ad un ordinario contratto di mutuo le regole dell’ordinamento sportivo è anch’essa inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata. La Corte d’Appello, infatti, dopo aver qualificato come mutuo le somme date dal ricorrente a P.R., allora Presidente del Vicenza calcio s.p.a., ha ritenuto che l’obbligazione di restituzione non potesse gravare sulla società, rimasta del tutto estranea al rapporto tra il M. e il P.. L’art. 17 dello statuto societario, infatti, prevedeva che l’assunzione dei mutui dovesse essere deliberata dal consiglio di amministrazione o dall’amministratore unico e che la sua efficacia fosse subordinata all’approvazione degli organi federali.
Pertanto, la sentenza impugnata si regge sulla mancanza di poteri in capo al Presidente ex art. 17 dello statuto e l’ulteriore considerazione circa la necessità di una successiva approvazione da parte degli organi federali costituisce solo un’ulteriore ragione di mancato perfezionamento del contratto.
Il ricorrente, peraltro, non deduce la violazione dell’art. 2384 c.c. su cui si fonda la decisione e non fa alcun riferimento alla riconducibilità della dazione di denaro all’attività della società ex art. 2384 bis c.c. ratione temporis applicabile.
Deve pertanto farsi applicazione del seguente principio di diritto: Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Sez. 6-5, Ord. n. 9752 del 2017).
Per lo stesso motivo è inammissibile anche la censura relativa all’omessa attribuzione di valenza probatoria alle dichiarazioni allegate dal ricorrente circa l’effettiva dazione delle somme ivi indicate e la natura dell’operazione quale conto prestito postergato infruttifero. Deve nuovamente evidenziarsi che la Corte d’Appello ha fondato la decisione sulla non imputabilità del mutuo alla Società, e dunque, le suddette dichiarazioni non sono idonee a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Infine, deve ribadirsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte: “L’erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale”; in quest’ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale residua claimant (Sez. 1, Sent. n. 7919 del 2020, Cass. n. 24861 del 2015; Cass. n. 2758 del 2012)”.
3. Il ricorso è rigettato, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.300 più 200 per esborsi;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
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