Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40637 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18498-2015 proposto da:

S.s.d. SPORT MANAGEMENT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE DE VIVO, unitamente all’avvocato GIANFRANCO VIGNOLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, – S.C.C.I.

S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 665/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/01/2015 R.G.N. 502/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

la Società Sport Management s.rl., oggi Sport Management s.p.a., veniva condannata dalla Corte d’appello di Venezia a versare all’Inps contributi previdenziali (cd. contribuzione minore, inadempienza 505, oltre sanzioni civili) relativi alle prestazioni, rese da ***** presso gli impianti natatori gestiti dalla società, da 151 soci lavoratori della cooperativa Mimosa, ritenuti, in fase ispettiva, legati a quest’ultima da un rapporto di lavoro subordinato;

la Corte territoriale, preliminarmente, rigettava l’eccezione con cui la società appellata aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, deducendo che l’Inps, succeduto all’Enpals nel 2011, con provvedimento del 2/4/2013 aveva comunicato che, in seguito alla sentenza del Tribunale di Verona (sent. n. 58 del 2010), aveva proceduto ad eseguire lo sgravio parziale dei debiti accertati in capo alla società, in relazione agli stessi impianti e agli stessi lavoratori;

la Corte d’appello motivava il rigetto dell’eccezione preliminare sulla scorta della considerazione che il provvedimento di sgravio parziale (prot. 1980 del 2/11/2013) si riferiva a importi contenuti in una cartella esattoriale diversa da quelle oggetto del giudizio, dovendo, i primi ritenersi riferiti ai contributi IVS già dovuti all’Enpals e i secondi ai contributi cd. minori dovuti sia all’Inps sia al SSN; neppure, secondo la Corte d’appello, la vicenda successoria tra gli enti previdenziali, in pendenza di giudizio sui contributi IVS dovuti all’ENPALS davanti al Tribunale di Verona, rivestiva una qualche incidenza sulla controversia;

la cassazione della sentenza è domandata dalla società Sport Management s.p.a. sulla base di tre motivi;

l’Inps è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente deduce “Nullità della sentenza” per non avere la Corte territoriale disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Uniriscossioni s.p.a., concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Verona;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione dell’art. 329 c.p.c.” contestando il rigetto dell’eccezione d’intervenuta cessazione della materia del contendere;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di valutare che il provvedimento di sgravio avente a oggetto i contributi IVS (n. 1980 del 2/11/2013, relativo alla cartella esattoriale n. *****), era stato emesso dall’Inps (ex Enpals) a seguito dello stesso verbale di accertamento fonte delle richieste oggetto dell’odierno giudizio;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con riferimento all’errata valutazione della sussistenza dei requisiti di subordinazione del rapporto intercorso tra la società e gli addetti alle varie mansioni per la gestione dell’impianto sportivo, senza che la Corte territoriale abbia considerato le particolari dinamiche che sottendono all’organizzazione del lavoro dei soggetti che operano in società sportive affiliate al CONI;

il primo motivo è inammissibile;

questa Corte, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato;

nel caso in esame la prospettazione della ricorrente non risulta specificamente supportata dalla allegazione delle fonti documentali atte a consentire a questa Corte l’individuazione del fatto processuale di cui si domanda il riesame;

il secondo motivo è inammissibile;

la censura, prospettata quale violazione di legge, lamenta, in realtà un vizio di motivazione; tuttavia, pur riqualificata la doglianza nei suoi corretti termini, essa appare rivolta a denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale;

in proposito le Sezioni Unite hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. 8053/2014);

il terzo motivo è parimenti inammissibile, poiché le critiche in esso contenute si pongono totalmente fuori dal parametri dettati dall’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento sia alla nozione legale di fatto storico sia alla sua decisività (Sez. Un. 8053 del 2014 e successive);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte rimasta intimata;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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