LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4116-2020 proposto da:
M.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO RICCIARDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto n. 4966/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/06/2019 R.G.N. 12585/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.
RILEVATO
CHE:
1. il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 4.6.2019, ha respinto il ricorso presentato da M.R., cittadino del *****, avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno-Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, con il quale erano state rigettate le domande del medesimo dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, ovvero del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6;
2. il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le ragioni addotte dal richiedente a sostegno dell’espatrio non integrano in alcun modo il rischio di una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, secondo quanto dispone il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8;
3. inoltre, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), poiché nella zona dalla quale proviene il ricorrente non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata;
4. infine, il Tribunale ha negato che, nella fattispecie, potessero configurarsi particolari profili di vulnerabilità atti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno previsto DAL D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, perché la storia personale del ricorrente non consente di ritrovare riferimenti ad una condizione di menomata dignità vissuta in patria, né ad una personale situazione di vulnerabilità da proteggere;
5. per la cassazione del decreto ricorre M.R. articolando tre motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;
6. il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
CHE:
1. in via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su un foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;
2. le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35-bis, comma 13, citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (v. Cass., SS.UU., 1.6.2021, n. 15177);
3. con ordinanza interlocutoria 23.6.2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 128 e 19, p. 2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU;
4. una sommaria delibazione dei motivi di ricorso esclude la rilevanza a fini decisori della questione di legittimità costituzionale sollevata, sicché ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronunzia della Corte costituzionale;
5. in conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto attività difensiva;
6. infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente, dandosi seguito alla citata sentenza delle Sezioni Unite nella quale, sul punto, è stato affermato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posterità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
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