Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40644 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1511-2016 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato MARIO MICELI (studio Legale Pessi e Associati), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI NASINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 271/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 28/10/2015 R.G.N. 183/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 28.10.2015, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato O.A. a pagare all’INPS la somma di Euro 54.235,00 per contributi non pagati, oltre a Euro 21.593,71 per sanzioni, in relazione ad omissioni contributive accertate e quantificate da una precedente sentenza del Tribunale di Genova intervenuta inter partes e passata in giudicato;

che avverso tale pronuncia O.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto la proponibilità della domanda riconvenzionale con cui l’INPS, subordinatamente all’accoglimento dell’eccezione di decadenza dalla possibilità di emettere un avviso di addebito concernente le somme per contributi omessi già oggetto della precedente sentenza del Tribunale di Genova, aveva comunque chiesto la sua condanna al pagamento del dovuto, ancorché questo fosse stato debitamente quantificato dalla sentenza citata;

che, con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 161,323,325,326 e 327 c.p.c., nonché omesso esame circa fatti decisivi, per avere la Corte territoriale surrettiziamente rimesso in termini l’INPS rispetto alla possibilità di chiedere quella statuizione di condanna che, nonostante la domanda a suo tempo ritualmente proposta, il Tribunale aveva omesso di pronunciare nella sentenza ormai passata in giudicato;

che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure;

che, al riguardo, va premesso che – come correttamente ricordato da parte ricorrente – il giudicato formatosi sulla sentenza che definisce un giudizio di opposizione a cartella esattoriale con la precisa rideterminazione dell’importo dovuto per il credito previdenziale azionato non può considerarsi come giudicato di mero accertamento, ancorché il dispositivo della sentenza contenga la sola declaratoria dell’obbligo di pagare la contribuzione pretesa, atteso che il parziale accoglimento dell’opposizione a cartella inevitabilmente comporta, in applicazione analogica dell’art. 653 c.p.c., comma 2, la sostituzione della sentenza all’originaria cartella quale nuovo titolo esecutivo (così da ult. Cass. n. 5246 del 2021);

che, nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che l’avviso di addebito dalla cui emissione l’INPS è stato dichiarato decaduto e la domanda riconvenzionale proposta in subordine dall’ente previdenziale nel giudizio di opposizione concernevano peraltro non soltanto le somme in capitale accertate dalla sentenza passata in giudicato, ma altresì l’importo aggiornato delle sanzioni rispetto alla quantificazione già operata nella sentenza cit., in funzione del tempo da allora trascorso (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);

che, ciò posto, una violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 87/2011, resa inter partes dal Tribunale di Genova, avrebbe potuto in specie configurarsi solo allorché la sentenza qui impugnata avesse accertato l’importo del debito dell’odierno ricorrente in misura differente rispetto a quanto effettuato dalla pronuncia passata in giudicato, ciò che viceversa non è nemmeno ipotizzabile, avendo i giudici territoriali fatto riferimento precisamente alle “somme capitali (Euro 54.235,00), accertate come dovute nella sentenza passata in giudicato” (così la sentenza impugnata, doc. cit.);

che, a tutto concedere, potrebbe semmai farsi questione circa la sussistenza di un interesse dell’Istituto a procurarsi un ulteriore titolo esecutivo, disponendo già di quello costituito dalla sentenza già passata in giudicato;

che, ribadito sul punto che il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può sempre procurarsene un secondo, non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l’azione non si sia consumata, non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e non vi sia abuso del diritto o del processo (così da ult. Cass. n. 21768 del 2019), tale interesse ben può in specie rinvenirsi nella necessità di far valere in executivis l’importo aggiornato delle sanzioni rispetto alla quantificazione già operata nella sentenza cit., in funzione del tempo da allora trascorso;

che, corretta nei suesposti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna apprezzabile difesa oltre il deposito della delega in calce al ricorso notificatogli;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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