Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40647 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3624/2016 proposto da:

D.R.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ISIDORI, rappresentato e difeso dall’avvocato ISIDORO ISIDORI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIZZOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1094/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/10/2015 R.G.N. 1057/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 29.10.2015, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda con cui D.R.O. aveva chiesto al Comune di Pizzoli la corresponsione del contributo di autonoma sistemazione di cui l’O.P.C.M. n. 3754 del 2009, art. 11, (come modificato l’O.P.C.M. n. 3755 del 2009, art. 3);

che avverso tale pronuncia D.R.O. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che il Comune di Pizzoli è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 434 c.p.c., per non avere la Corte di merito ritenuto l’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Pizzoli, siccome privo di specifiche critiche alla sentenza di prime cure;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del D.P.C.M. 6 aprile 2009, che ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6.4.2009, e l’O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754, art. 11 (per come modificato l’O.P.C.M. n. 3755 del 2009, art. 3, comma 2), in relazione all’ordinanza n. 120/2009 del Comune di Pizzoli, nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che la concessione del contributo presupponesse un’esplicita ordinanza di sgombero e per non aver considerato che, nella specie, quest’ultima doveva considerarsi implicita nel provvedimento con cui il Comune di Pizzoli aveva ordinato il rientro nelle abitazioni dichiarate agibili;

che, con riguardo al primo motivo, va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. n. 23834 del 2019);

che tale principio implica che la parte, che si dolga in sede di legittimità della pronuncia di ammissibilità (o inammissibilità) dell’appello per non essere stata (o essere stata) debitamente censurata la sentenza di primo grado, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione sia il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare l’idoneità delle seconde a inficiare (o non inficiare) la prima e il conseguente errore in procedendo commesso dal secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6);

che, nella specie, parte ricorrente non ha trascritto né il contenuto della sentenza di primo grado né il contenuto dell’appello avversario, nemmeno nella misura necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né tampoco ha indicato dove essi sarebbero in atto reperibili, per modo che il motivo va ritenuto inammissibile;

che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che l’O.P.C.M. n. 3754, art. 11, ha previsto la concessione di un beneficio economico, denominato “contributo per l’autonoma sistemazione”, a favore “dei nuclei familiari la cui abitazione (…) sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici”, con decorrenza, in tale secondo caso, “dalla data di sgombero dell’immobile”;

che, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno accertato che l’odierno ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare sita nel Comune di ***** ove risiedeva alla data del 6.4.2009, ha ricevuto, dopo il sisma, ospitalità, unitamente al suo nucleo familiare convivente, presso l’abitazione di congiunti a Monteforte Irpino, senza dunque avvalersi dell’ospitalità alberghiera o in tendopoli apprestata dalla Protezione Civile, e che la sua abitazione, a seguito dei controlli effettuati, è risultata pienamente agibile;

che, ciò posto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno negato la sussistenza in specie dei presupposti per la concessione del beneficio, non essendo risultato l’odierno ricorrente proprietario di un immobile distrutto o oggetto di provvedimento di sgombero;

che, con specifico riguardo all’ordinanza emessa dal Comune di Pizzoli, i giudici territoriali hanno ritenuto che essa, lungi dall’imporre il rientro nelle abitazioni dichiarate agibili a seguito di un implicito provvedimento di sgombero, aveva piuttosto il fine di escludere l’ulteriore riconoscimento del diritto all’ospitalità gratuita nei campi d’accoglienza, negli alberghi e nelle strutture residenziali ai proprietari d’immobili risultati agibili;

che, essendo il sindacato di legittimità in tema di interpretazione di atti amministrativi privi di funzione normativa circoscritto alla sola verifica di vizi di omesso esame circa un fatto decisivo e di malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale, in quanto analogicamente applicabili (cfr. da ult. Cass. n. 28625 del 2020), la doglianza di parte ricorrente si rivela affatto inammissibile nella parte in cui sollecita una diversa interpretazione dell’ordinanza in questione, non essendosi evidenziati all’uopo fatti decisivi (nel senso di Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.) il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici territoriali, né potendo la censura di malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale essere veicolata tramite la mera contrapposizione di un’interpretazione diversa rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata (così da ult. Cass. n. 9461 del 2021);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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