LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4063/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti –
contro
SO.G.I.N. S.P.A. – SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A., (già Equitalia Gerit S.p.A);
– intimata –
avverso la sentenza n. 7937/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/08/2015 R.G.N. 6746/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 5.8.2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione proposta da SO.G.I.N. s.p.a., aveva dichiarato non dovuta la somma di Euro 370.863,00 richiestale dall’INPS a titolo di contributi per maternità;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo tre motivi di censura;
che SO.G.I.N. s.p.a. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6 (per come sostituito dalla L. n. 388 del 2000, art. 78), L. n. 289 del 2002, art. 38,L. n. 350 del 2003, art. 4 e D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12 (conv. con L. n. 122 del 2010), per avere la Corte di merito ritenuto che sui contributi pretesi per gli anni 2005-2007 si fosse maturata la decadenza dall’iscrizione a ruolo;
che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, per avere la Corte territoriale ritenuto che la decadenza dall’iscrizione a ruolo impedisse il vaglio nel merito della fondatezza della sottostante pretesa contributiva;
che, con il terzo motivo, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20 (conv. con L. n. 133 del 2008), e del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, comma 2 e art. 79, L. n. 143 del 1938, art. 6, D.P.R. n. 145 del 1965, art. 1, comma 1 e L. n. 104 del 2006, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto escluso l’obbligo contributivo sul presupposto che l’odierna controricorrente provvede a corrispondere ai propri dipendenti l’indennità per maternità;
che il primo motivo è fondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui l’efficacia della previsione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, già differita, rispetto all’entrata in vigore dell’intero procedimento di riscossione, dalla disposizione transitoria contenuta nell’art. 36, comma 6, del medesimo D.Lgs. e poi più volte ulteriormente differita dalla L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 8 e L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 25, sino a prevederne l’applicazione dal 1 gennaio 2004, è stata ulteriormente oggetto di disciplina da parte del D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12 (conv. con L. n. 122 del 2010), che, stabilendo che le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1.1.2010 e il 31.12.2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1.1.2004 dall’ente creditore, si è posto in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe, di talché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, ha consentito il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data suddetta, incidendo anche sulle decadenze già verificatesi nell’arco temporale compreso tra il 1.1.2004 ed il 1.1.2010 (così Cass. nn. 5963 del 2018, 16307 e 27726 del 2019 e succ. conf.);
che, assorbito per conseguenza il secondo motivo, è fondato anche il terzo motivo, avendo questa Corte già chiarito che le società derivanti dal processo di trasformazione dell’ENEL, com’e’ pacificamente l’odierna controricorrente, sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore all’1.1.2009, nonostante il versamento diretto del trattamento dovuto alle lavoratrici madri del D.P.R. n. 145 del 1965, ex art. 1, non essendo estensibile a tali contributi l’esonero previsto dal D.L. n. 112 del 2008, cit., art. 20, con riferimento ai contributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbiano corrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità (così Cass. n. 15394 del 2017, cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. n. 5289 e 16658 del 2018, nonché, con riferimento ad una fattispecie analoga precorsa tra le stesse parti, Cass. n. 22174 del 2021);
che a tale principio intende il Collegio assicurare continuità, non rinvenendosi nelle argomentazioni di cui alla memoria di parte controricorrente rilievi nuovi tali da incrinare la consistenza delle ragioni addotte dalle sentenze dianzi cit. a sostegno della soluzione qui prescelta;
che, non essendosi la Corte territoriale uniformata agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021