Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40649 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24194/2015 proposto da:

G.I., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO SANTESE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 375/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 07/04/2015 R.G.N. 1756/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 375 del 2015, la Corte di Appello di appello di Salerno ha respinto l’impugnazione, svolta dall’attuale ricorrente, bracciante agricola, volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici, per gli anni dal 1998 al 2006, a seguito di cancellazione disposta dall’I.N.P.S. sul presupposto dell’insussistenza del denunciato rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda agricola V.U.;

2. a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha escluso che fosse stata raggiunta in giudizio la prova, gravante sul lavoratore, del dedotto rapporto di lavoro agricolo, considerate le emergenze del verbale ispettivo, unitamente al contenuto delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, nel dicembre 2002, dei beni dell’azienda agricola e del cedente, lo stesso V.U. titolare dell’azienda agricola omonima, agli ispettori, oltre alle sommarie informazioni acquisite dai carabinieri, e ritenuta inidonea la prova testimoniale, articolata in ricorso, ad inficiare le dette risultanze, oltre alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori in altre controversie attinenti rapporti di lavoro con la medesima azienda agricola, e legittimamente acquisite agli atti;

3. avverso la sentenza ricorre per cassazione G.I., con ricorso affidato ad un unico ed articolato motivo;

4. l’I.N.P.S. resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

CONSIDERATO

Che:

5. con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c., omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, le censure investono, da un lato, la statuizione di rigetto delle richieste istruttorie formulate dal lavoratore e, dall’altro, la rilevanza attribuita all’accertamento ispettivo;

6. il ricorso è da rigettare;

7. la Corte di appello ha correttamente onerato il lavoratore, che deduceva la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, della prova del fatto in contestazione (il rapporto subordinato di lavoro agricolo), in applicazione dell’insegnamento di questa Corte secondo cui qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro (agricolo) esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale, fatto valere in giudizio (fra tante, Cass. n. 12001 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 13877 del 2012 secondo cui il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.Lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge; il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi; Cass. n. 2739 del 2016);

8. da tale corretta premessa teorica, la Corte distrettuale ha respinto la richiesta di prova orale del lavoratore, giudicando la stessa inidonea ad inficiare le risultanze del verbale ispettivo e i contenuti delle dichiarazioni rese dal lavoratore e dal datore di lavoro formale agli ispettori dell’INPS;

9. la mancata ammissione del mezzo istruttorio per difetto di rilevanza, inerendo ai fatti materiali da provare in causa, costituisce un tipico giudizio di fatto, sindacabile davanti a questa Corte ex art. 360 c.p.c., n. 5;

10. inoltre, le prospettate censure con il ricorso all’esame non illustrano, secondo il paradigma del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, il fatto storico, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, nell’interpretazione data da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e numerose successive conformi;

11. nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, le censure si risolvono in una non consentita critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo;

12. la sentenza impugnata, inoltre, non contiene affermazioni in contrasto con il principio per cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (fra tante, Cass. n. 9251 del 2010);

13. la Corte territoriale non ha affatto escluso la possibilità che le risultanze del verbale ispettivo potessero essere contrastate con altri esiti istruttori raccolti in corso di causa, anzi ha valutato criticamente tutti gli elementi di giudizio offerti dalle parti, per poi pervenire al convincimento di esattezza delle valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive;

14. inadeguatamente e’, anche, svolta la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., giacché essa non ricorre in caso di erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (fra tante, Cass. n. 3323 del 2018 e n. 27000 del 2016) o, infine, qualora abbia invertito l’onere della prova, individuando erroneamente la parte tenuta alla prova di un fatto; nessuna delle indicate situazioni è specificamente prospettata nel motivo di ricorso;

15. in ultimo, vale rammentare come, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (per tutte, Cass. n. 23940 del 2017 con i richiami ivi indicati);

16. nella specie, il percorso argomentativo della Corte di appello, come sinteticamente riportato nello storico di lite, rende comprensibile le ragioni della decisione, sicché potrà discutersi di condivisibilità o meno dello stesso ma non di anomalia motivazionale, nei termini indicati;

17. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

18. la parte ricorrente è tenuta, altresì, al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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